IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e
20   gennaio  2003  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  di controllo denominato ECEPA -
Ente  di  certificazione  prodotti  agroalimentari,  con  decreto del
12 marzo 1999, e' stata prorogata fino al 16 giugno 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Pancetta Piacentina», allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio
2002, protocollo n. 60724;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Pancetta
Piacentina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 12 marzo 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in
Piacenza,  Piazza  Cavalli  n.  35,  con  decreto  12 marzo  1999, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della commissione
CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo
2002,   10 luglio  2002,  19 settembre  2002  e  20 gennaio  2003  e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 giugno
2003.