Al Ministero delle politiche agricole e forestali Alle regioni assessorati agricoltura Alle province autonome All'AGECONTROL Alle Unioni nazionali olivicole Alle associazioni olivicole indipendenti A tutte le associazioni olivicole Alle associazioni tra le industrie olearie Alle associazioni di frantoiani A tutte le organizzazioni di categoria A tutti gli operatori del settore 1. Descrizione dell'intervento. L'aiuto viene concesso al fine di finanziare le misure relative a quattro tipologie di attivita' nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola: a) sorveglianza e gestione amministrativa; b) miglioramento dell'impatto ambientale; c) miglioramento della qualita' della produzione; d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita'. Le attivita' vengono eseguite da organizzazioni di operatori del settore oleicolo, aventi i requisiti previsti dal regolamento in oggetto e dotate di riconoscimento. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia di attivita' e' stata determinata dal Ministero delle politiche agricole e forestali con l'apposito decreto ministeriale (di seguito denominato «Decreto»). 2. Procedure di riconoscimento delle organizzazioni. Con il regolamento n. 1334/02 del 23 luglio 2002 (di seguito denominato «Regolamento») sono state stabilite le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Le organizzazioni che intendono partecipare alle attivita' debbono essere preventivamente riconosciute, in base ai requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento qualita', dalle regioni e dalle province autonome, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal «Decreto». Gli organismi preposti, una volta effettuato il riconoscimento, sia delle organizzazioni di nuovo riconoscimento sia di quelle gia' riconosciute in quanto in possesso dei requisiti richiesti, attribuiscono a ciascuna organizzazione un numero progressivo, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del «Regolamento». Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento, provvedono ad inviare all'AGEA l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito. L'attribuzione del numero sopra citato dovra' avvenire entro il 31 luglio 2003, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del «Regolamento». 3. Approvazione del programma di attivita'. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute puo' presentare un unico programma di attivita'. Tale programma, che deve essere elaborato in aderenza alle attivita' ammissibili descritte nell'allegato 2 del «Decreto», viene presentato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Unita' organizzativa promozione, miglioramento qualita' ed aiuti sociali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, contestualmente ad una domanda di finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del «Regolamento», entro il 31 maggio 2003. Fara' fede la data riportata nel timbro apposto dall'ufficio accettazione dell'AGEA. I programmi pervenuti successivamente a tale data verranno dichiarati irricevibili. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata, la cui integrita' ed il cui recapito nel termine sono a totale rischio del proponente, ovvero possono essere consegnati, personalmente o a mezzo terzi, all'ufficio accettazione AGEA. La documentazione inviata, prodotta in originale e siglata in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'organizzazione che presenta il programma, dovra' contenere i seguenti elementi: a) una copia del programma; b) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi; c) le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'art. 6, paragrafo 1 del «Regolamento»; d) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato di vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato n. 5). Se l'organismo proponente e' una societa' consortile devono essere prodotti i certificati camerali di ciascuno dei consorzi componenti; e) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06. Se l'organismo proponente e' una societa' consortile, devono essere prodotti i certificati antimafia di ciascuno dei consorzi componenti; f) la descrizione, la giustificazione ed il calendario delle attivita' proposte; g) il piano delle spese ripartite secondo le attivita' ed i settori di attivita' elencati all'art. 4 del «Regolamento», che prevede la distinzione tra le spese generali e gli altri tipi principali di spese, da redigere secondo lo schema allegato (allegato n. 1) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel). Tutte le spese devono essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro onere aggiuntivo, ad eccezione degli oneri sociali; h) il piano di finanziamento relativo ai settori di attivita' specificati all'art. 4 del «Regolamento», indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori ed il contributo nazionale, da redigere secondo lo schema allegato (allegato n. 2) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel); i) la descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di efficacia, che consentano la valutazione ex post del programma; j) la costituzione di una cauzione bancaria emessa da primario istituto di credito pari almeno al 5% del finanziamento chiesto con polizza redatta in conformita' al modello allegato (allegato n. 3); k) un'eventuale domanda di anticipo conformemente all'art. 8 del «Regolamento»; l) la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le attivita' del programma non beneficiano di un altro finanziamento comunitario; m) per le organizzazioni interprofessionali e le unioni di organizzazioni di produttori l'identificazione delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attivita' contenute nei loro programmi e subappaltate; n) per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che fanno parte di un unione di produttori o di un organizzazione interprofessionale un attestato da cui risulti che le attivita' previste nei loro programmi non sono oggetto di altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del regolamento in questione; o) un attestato, a firma del legale rappresentante, da cui risulti, il rispetto dei requisiti minimi di ammissibilita' dei programmi al finanziamento, come determinati dall'art. 5, comma 5 del «Decreto». Il suddetto attestato deve essere corredato dalla relativa documentazione finanziaria a disposizione dell'organismo proponente (fatturato, bilancio, dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle entrate, ...). In caso di societa' consortili la suddetta documentazione deve essere prodotta per ciascun consorzio competente. In caso di ONLUS, deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il volume di affari negli ultimi tre anni; p) statuto dell'organismo proponente e, in caso di societa' consortile, di ciascuno dei consorzi componenti; q) una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con cui si accettano tutte le norme e condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare e riportante il seguente testo «Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto, sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare»; r) una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impegno dell'organismo proponente a far fronte all'impegno di spesa relativo alla quota del progetto non finanziato dalla Comunita' e dallo Stato membro; s) idonea dichiarazione di primario istituto di credito che garantisca che l'organismo proponente disponga della capacita' economica e finanziaria corrispondente alla quota del programma non finanziata dalla Comunita' e dallo Stato membro. Contestualmente alla trasmissione della suddetta documentazione all'AGEA, le organizzazioni di operatori trasmettono, al fine della acquisizione del parere e della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 6, paragrafo 3 del «Decreto», copia del programma di attivita' e della relativa domanda di finanziamento al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' e dei servizi, o alla regione competente per territorio, per i settori di rispettiva competenza secondo quanto stabilito dal «Decreto». L'AGEA provvedera' ad effettuare la verifica della conformita' amministrativa e finanziaria della documentazione pervenuta nei termini. I programmi non corredati dalla documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare o corredati da documentazione non conforme a quanto prescritto, saranno respinti. In caso di esito positivo della suddetta verifica tali programmi, corredati da tutta la documentazione, nonche' dal parere emanato dalle regioni o dalle province autonome o dalla dichiarazione di conformita' emessa dal Dipartimento della qualita' e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali in ottemperanza all'art. 6, comma 3, del «Decreto» saranno trasmessi al previsto Comitato tecnico di valutazione. Il parere della regione o provincia autonoma dovra' specificare che non esistano sovrapposizioni tra le attivita', relative al reg. n. 1334/02, al reg. n. 528/1999 ed alle azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale ed ai piani operativi regionali (POR). Qualora non pervenga il parere da parte della regione o provincia autonoma oppure il parere sia carente dell'esame relativo alle suddette sovrapposizioni, di cio' verra' fornita apposita segnalazione al Comitato. Tale Comitato, ha il compito di procedere all'esame e alla selezione dei programmi, nonche' alla riconciliazione dei relativi dati finanziari nel rispetto del limite massimo del finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le quattro tipologie di attivita', secondo quanto riportato nell'allegato 2 del «Decreto», nonche' della percentuale minima fissata dal «Regolamento», come modificato dal regolamento 1965/02. Il Comitato dovra' far pervenire all'AGEA entro il 21 luglio 2003 l'esito della valutazione per ciascun programma presentato. L'Ufficio promozione, miglioramento qualita' e aiuti sociali prende atto dell'esito della valutazione operata dal predetto Comitato ed adotta il conseguente provvedimento sulla domanda presentata, entro il 31 luglio 2003. 4. Modifica dei programmi di attivita'. Possono essere richieste modifiche al programma di attivita' gia' approvato, purche' non comportino aumenti di spesa. Le modifiche richieste devono essere inviate all'AGEA, debitamente motivate e corredate da documenti tecnici e amministrativi che ne precisino la natura e le conseguenze. Fermo restando l'importo complessivo del progetto, le varianti possono distinguersi in: 1) formali, se vengono operate nell'ambito di ogni attivita' o se vengono operate fra le attivita' ma in misura pari o inferiore al 10% dell'importo inizialmente approvato. Tali varianti, necessitano solo della suddetta comunicazione motivata; 2) sostanziali, se vengono operate fra le attivita' e superano il 10% dell'importo inizialmente approvato. Tali varianti necessitano di preventiva approvazione da parte del Comitato di valutazione. Non possono essere effettuate varianti negli ultimi tre mesi di esecuzione delle attivita'. 5. Domanda di finanziamento e richiesta dell'anticipo. Tutte le erogazioni relative al finanziamento del programma approvato verranno effettuate esclusivamente tramite versamento su conto corrente bancario, appositamente acceso. Contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 3, puo' essere presentata anche una domanda di anticipo. L'accettazione di detta domanda da parte dell'AGEA e' condizionata al preventivo riconoscimento dell'organismo di operatori oleicoli e all'approvazione del programma di attivita', nonche' all'invio di tutta la documentazione richiesta e alla conformita' della medesima al disposto della normativa vigente in materia e della presente circolare. Ai fini del versamento della prima rata dell'anticipo, secondo quanto previsto dall'art. 8 del «Regolamento» dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: 1) cauzione, in conformita' al reg. n. 2220/85, per un importo pari al 110% dell'anticipo complessivo chiesto (non superiore al 90% del contributo comunitario approvato) da redigere in base al modello allegato (allegato n. 4); 2) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato di vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato n. 5). Se l'organismo proponente e' una societa' consortile devono essere prodotti i certificati camerali di ciascuno dei consorzi componenti; 3) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06. Se l'organismo proponente e' una societa' consortile, devono essere prodotti i certificati antimafia di ciascuno dei consorzi componenti; 4) comunicazione delle coordinate bancarie complete da parte dell'istituto di credito presso il quale e' stato acceso il conto corrente bancario dedicato, nel quale far confluire tutte le somme afferenti il programma. Dovra' essere trasmessa copia del contratto stipulato con l'Istituto di credito. Tali certificati, a causa del protrarsi della procedura al 30 aprile 2005, dovranno avere validita' a carattere continuativo e dovranno, quindi, essere rinnovati e trasmessi periodicamente all'AGEA a cura delle organizzazioni interessate. La cauzione potra' essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 o da istituti assicurativi abilitati all'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione europea. Sono esclusi dalla possibilita' di presentare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Unita' organizzativa promozione, miglioramento qualita' e aiuti sociali (U.O. 64) dell'AGEA. Tutte le cauzioni vengono svincolate secondo il disposto della normativa comunitaria, ma sempre su richiesta dell'organizzazione interessata. Al fine di poter procedere alla liquidazione dei restanti 2/3 dell'anticipo l'AGEA dovra' acquisire oltre ai documenti sopraelencati, il verbale di controllo contabile emanato dall'AGECONTROL, dal quale risulti l'effettiva spesa dell'intera somma gia' erogata a titolo di prima rata di anticipo, tramite la verifica dei giustificativi di spesa e l'effettivo svolgimento delle relative azioni. Per giustificativi di spesa si intendono fatture, ricevute e documenti contabili riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. L'acquisizione dell'esito positivo del verbale e' condizione necessaria per la liquidazione del contributo inerente la seconda rata. Il soggetto beneficiario, al fine di consentire i controlli contabili, dovra' tenere una contabilita' separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del «Regolamento», nonche' aprire un apposito conto corrente bancario nel quale far confluire tutte le somme derivanti sia dal finanziamento comunitario, sia dal cofinanziamento nazionale, sia dal finanziamento complementare del beneficiario stesso, a copertura delle spese previste per la realizzazione del relativo programma di attivita'. Nel suddetto conto corrente bancario dovranno rimanere depositate le somme a titolo di interessi generate dai contributi della Comunita' e dello Stato membro. Tali somme vengono detratte dal contributo comunitario e nazionale. Di tale conto corrente dovra' essere prodotto estratto conto mensile durante l'intera durata del programma. Entro il 31 maggio 2004 le organizzazioni operanti possono presentare domanda di svincolo della cauzione relativa all'anticipo complessivo, per un importo pari al massimo alla meta' delle spese effettivamente sostenute. 6. Erogazione del saldo o del finanziamento. Ai sensi dell'art. 9 del «Regolamento», entro il 31 gennaio 2005 le organizzazioni di produttori che hanno attuato il programma devono presentare all'AGEA la domanda per ottenere il versamento del finanziamento (saldo ove sia stato erogato l'anticipo) e la domanda di svincolo delle cauzioni. Tale finanziamento sara' ridotto dell'1% per giorno lavorativo di ritardo, per le domande presentate oltre tale data. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 saranno dichiarate irricevibili. Nell'ambito del rendiconto finale, l'effettivo sostenimento della spesa dovra' essere provato dall'emissione delle relative fatture debitamente quietanzate. La domanda di rimborso dovra' essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di congruita' tecnico amministrativa, come da schema allegato n. 6, da cui si rilevi l'ammontare del rimborso e la richiesta di svincolo cauzioni, nonche' l'attribuzione di responsabilita' da parte dell'organizzazione circa la buona esecuzione sia tecnica che contabile delle attivita' e rispettive azioni approvate nel programma; b) tabella riepilogativa contabile, da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante il computo totale di tutte le spese sostenute per ciascuna delle attivita' effettuate (allegato n. 7 ); c) tabella riepilogativa contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante le singole voci di spesa sostenute (allegato n. 8); d) tabella analitica contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante l'indicazione degli estremi di ciascun documento di spesa (allegato n. 9). Tra i dati riportati nelle tabelle di cui ai punti b), c), d), deve esserci la quadratura contabile, i cui totali devono essere coerenti con la somma indicata nel certificato di congruita'. e) relazione redatta secondo il disposto dell'art. 9, paragrafo 2, punto b), del «Regolamento». Tutte le spese, sostenute a titolo di acconto e saldo, devono essere rendicontate al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo ad eccezione degli oneri sociali, in quanto non sono previsti rimborsi per tali oneri anche per la quota nazionale prevista come cofinanziamento (risoluzione n. 54 del 24 aprile 2001 Agenzia delle entrate). Inoltre, si dovra' acquisire dall'AGECONTROL anche una relazione esplicativa dei controlli effettuati, sia tecnici «in itinere» sia contabili «ex post», dalla quale emerga, sinteticamente, l'esito del controllo. Entro i tre mesi successivi all'acquisizione del fascicolo della domanda, dopo aver esaminato i documenti e ricevuto i verbali di verifica (sia tecnici che contabili) dall'AGECONTROL, recanti esito positivo, in caso di documentazione conforme, l'AGEA provvede, in assenza di altri eventuali elementi ostativi, alle successive fasi di liquidazione del saldo e di svincolo delle cauzioni, ai sensi del «Regolamento». Si richiama l'attenzione in merito all'obbligo della conservazione della documentazione di spesa, in originale, come prescritto dalla normativa comunitaria, al fine di consentire l'effettuazione di ogni controllo che l'AGECONTROL, l'AGEA, la Commissione U.E. o altro organismo di controllo riterranno opportuno disporre. 7. Controlli. Immediatamente dopo l'approvazione dei programmi, l'AGEA trasmette all'AGECONTROL copia del fascicolo relativo a ciascun programma, chiedendo l'avvio delle procedure di verifica. Successivamente l'AGEA trasmettera' tutta la documentazione inerente le eventuali varianti, e tutta la ulteriore documentazione inviata dall'organismo proponente. I controlli tecnici in itinere debbono essere concomitanti con l'inizio delle esecuzione delle azioni e debbono consistere in controlli in loco, che consentano di verificare l'effettiva attuazione delle attivita'. I controlli contabili, possono essere effettuati anche ad attivita' avviate, ma entrambe le tipologie debbono essere conformi alle metodologie minime, di cui si allega copia (allegato n. 10) al fine di costituire controlli congrui e rappresentativi. Per i criteri di imputabilita' della spesa si deve far riferimento a quanto specificato nell'allegato 11. Tutti i pagamenti effettuati dall'AGEA (con esclusione della prima rata di anticipo erogata su cauzione) sono subordinati all'acquisizione del verbale di controllo emanato dall'AGECONTROL, di esito positivo e con l'indicazione degli importi effettivamente sostenuti e quietanzati. Detti verbali devono contenere in maniera dettagliata tutti gli elementi che concorrono all'espletamento dell'attivita' di controllo (dati identificativi, termini di riferimento, oggetto, conformita' riscontrata, valutazione, allegati e note a verbale). Dovranno essere utilizzati a tal fine gli schemi esemplificativi di verbale di controllo di conformita' contabile amministrativa e tecnica in itinere di cui agli allegati n. 12 e 13. A conclusione delle attivita', l'AGECONTROL trasmette la relazione dettagliata sull'attivita' di controllo, sia tecnica che contabile, con l'indicazione della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo. 8. Clausola compromissoria. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto, sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Per tutto quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al disposto del regolamento CE n. 1334/02, modificato con regolamento n. 631 del 7 aprile 2003, ai regolamenti precedenti e successivi, ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 9. Allegati. Sono parte integrante della presente circolare i seguenti allegati: 1) prospetto delle spese ripartito secondo le attivita' e i settori di attivita', costi previsti per singola voce di spesa; 2) prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attivita'; 3) schema di polizza fidejussoria bancaria a garanzia della corretta esecuzione delle attivita' di cui al regolamento CE n. 1334/02; 4) schema di polizza fidejussoria o garanzia bancaria per l'anticipo del contributo delle spese di realizzazione del programma operativo ai sensi del regolamento CE n. 1334/02; 5) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 6) dichiarazione di congruita' tecnico-amministrativa; 7) quadro riepilogativo generale dei costi ripartito per attivita'; 8) quadro riepilogativo generale delle singole voci di spesa; 9) quadro analitico delle singole voci di spesa ripartito per attivita'; 10) misure minime di controllo; 11) elenco spese imputabili e criteri di imputabilita' della spesa; 12) verbale di controllo di conformita' contabile amministrativa; 13) verbale di controllo di conformita' tecnica in itinere. Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli