Al Ministero     delle    politiche
                                     agricole e forestali
                                  Alle       regioni      assessorati
                                     agricoltura
                                  Alle province autonome
                                  All'AGECONTROL
                                  Alle Unioni nazionali olivicole
                                  Alle     associazioni     olivicole
                                     indipendenti
                                  A tutte le associazioni olivicole
                                  Alle  associazioni tra le industrie
                                     olearie
                                  Alle associazioni di frantoiani
                                  A tutte    le   organizzazioni   di
                                     categoria
                                  A tutti gli operatori del settore

1. Descrizione dell'intervento.
  L'aiuto  viene  concesso al fine di finanziare le misure relative a
quattro tipologie di attivita' nel settore dell'olio di oliva e delle
olive da tavola:
    a) sorveglianza e gestione amministrativa;
    b) miglioramento dell'impatto ambientale;
    c) miglioramento della qualita' della produzione;
    d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita'.
  Le  attivita'  vengono  eseguite da organizzazioni di operatori del
settore  oleicolo,  aventi  i  requisiti  previsti dal regolamento in
oggetto e dotate di riconoscimento.
  L'ammontare  complessivo  delle  risorse destinate al finanziamento
delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia
di  attivita'  e'  stata  determinata  dal  Ministero delle politiche
agricole  e forestali con l'apposito decreto ministeriale (di seguito
denominato «Decreto»).

2. Procedure di riconoscimento delle organizzazioni.
  Con  il  regolamento  n.  1334/02  del  23 luglio  2002 (di seguito
denominato  «Regolamento»)  sono  state  stabilite  le  modalita'  di
riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni,
delle  organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni
di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
  Le  organizzazioni che intendono partecipare alle attivita' debbono
essere  preventivamente  riconosciute,  in  base  ai requisiti di cui
all'art.  2 del Regolamento, dal Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartimento  qualita',  dalle regioni e dalle province
autonome, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal «Decreto».
  Gli organismi preposti, una volta effettuato il riconoscimento, sia
delle  organizzazioni  di  nuovo  riconoscimento  sia  di quelle gia'
riconosciute   in   quanto   in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
attribuiscono  a  ciascuna  organizzazione  un numero progressivo, ai
sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del «Regolamento».
  Immediatamente  dopo l'effettuazione del riconoscimento, provvedono
ad  inviare all'AGEA l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo
numero progressivo attribuito.
  L'attribuzione  del  numero  sopra  citato dovra' avvenire entro il
31 luglio 2003, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del «Regolamento».

3. Approvazione del programma di attivita'.
  Ciascuna   delle  organizzazioni  di  operatori  riconosciute  puo'
presentare un unico programma di attivita'.
  Tale   programma,  che  deve  essere  elaborato  in  aderenza  alle
attivita'  ammissibili descritte nell'allegato 2 del «Decreto», viene
presentato  all'AGEA  -  Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura -
Unita'  organizzativa  promozione,  miglioramento  qualita'  ed aiuti
sociali,  via  Palestro  n.  81  - 00185 Roma, contestualmente ad una
domanda  di finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 5 paragrafo
2 del «Regolamento», entro il 31 maggio 2003.
  Fara'  fede  la  data  riportata  nel  timbro  apposto dall'ufficio
accettazione  dell'AGEA. I programmi pervenuti successivamente a tale
data  verranno  dichiarati  irricevibili.  I  plichi  possono  essere
inviati  per posta, a mezzo raccomandata, la cui integrita' ed il cui
recapito  nel  termine  sono  a totale rischio del proponente, ovvero
possono essere consegnati, personalmente o a mezzo terzi, all'ufficio
accettazione AGEA.
  La  documentazione  inviata,  prodotta  in  originale  e siglata in
ciascuna  pagina  dal  legale  rappresentante dell'organizzazione che
presenta il programma, dovra' contenere i seguenti elementi:
    a) una copia del programma;
    b) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore
oleicolo di cui trattasi;
    c) le  informazioni  relative ai criteri di selezione specificati
all'art. 6, paragrafo 1 del «Regolamento»;
    d) certificato  rilasciato dalla Camera di commercio, industria e
artigianato  di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato
di  vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente
(corredata  da  copia  integrale di un documento di riconoscimento in
corso  di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato
n.  5).  Se  l'organismo proponente e' una societa' consortile devono
essere  prodotti  i  certificati  camerali  di  ciascuno dei consorzi
componenti;
    e) certificazione   antimafia   rilasciata  dalla  prefettura  di
competenza  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 giugno  1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo
complessivo  superiore  ad Euro 154.937,06. Se l'organismo proponente
e'  una  societa'  consortile,  devono  essere prodotti i certificati
antimafia di ciascuno dei consorzi componenti;
    f) la  descrizione,  la  giustificazione  ed  il calendario delle
attivita' proposte;
    g) il  piano  delle  spese  ripartite  secondo  le attivita' ed i
settori  di  attivita'  elencati  all'art.  4  del «Regolamento», che
prevede  la  distinzione  tra  le  spese  generali  e  gli altri tipi
principali di spese, da redigere secondo lo schema allegato (allegato
n.  1)  e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel).
Tutte  le  spese  devono  essere  indicate  al  netto  dell'IVA  e di
qualunque altro onere aggiuntivo, ad eccezione degli oneri sociali;
    h) il  piano  di  finanziamento  relativo ai settori di attivita'
specificati all'art. 4 del «Regolamento», indicando in particolare il
finanziamento  comunitario  richiesto  ed  eventualmente i contributi
finanziari  degli  operatori  ed il contributo nazionale, da redigere
secondo  lo schema allegato (allegato n. 2) e da trasmettere anche su
supporto magnetico (formato excel);
    i) la  descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di
efficacia, che consentano la valutazione ex post del programma;
    j) la  costituzione  di  una cauzione bancaria emessa da primario
istituto  di  credito pari almeno al 5% del finanziamento chiesto con
polizza redatta in conformita' al modello allegato (allegato n. 3);
    k) un'eventuale  domanda di anticipo conformemente all'art. 8 del
«Regolamento»;
    l) la  dichiarazione  dell'organizzazione  interessata  in cui si
attesta  che  le  attivita' del programma non beneficiano di un altro
finanziamento comunitario;
    m) per  le  organizzazioni  interprofessionali  e  le  unioni  di
organizzazioni  di  produttori l'identificazione delle organizzazioni
di   operatori   del  settore  oleicolo  responsabili  dell'effettiva
esecuzione   delle   attivita'   contenute   nei   loro  programmi  e
subappaltate;
    n) per  le  organizzazioni  di operatori del settore oleicolo che
fanno  parte  di  un  unione  di  produttori  o  di un organizzazione
interprofessionale  un  attestato  da  cui  risulti  che le attivita'
previste  nei  loro  programmi  non  sono oggetto di altra domanda di
finanziamento comunitario ai sensi del regolamento in questione;
    o) un  attestato,  a  firma  del  legale  rappresentante,  da cui
risulti,  il  rispetto  dei  requisiti  minimi  di ammissibilita' dei
programmi al finanziamento, come determinati dall'art. 5, comma 5 del
«Decreto». Il suddetto attestato deve essere corredato dalla relativa
documentazione  finanziaria  a disposizione dell'organismo proponente
(fatturato,  bilancio,  dichiarazione  IVA  vidimata dalla competente
Agenzia  delle  entrate,  ...).  In  caso  di  societa' consortili la
suddetta  documentazione  deve  essere prodotta per ciascun consorzio
competente.   In   caso   di   ONLUS,   deve  essere  presentata  una
dichiarazione  del  legale rappresentante da cui risulti il volume di
affari negli ultimi tre anni;
    p) statuto  dell'organismo  proponente  e,  in  caso  di societa'
consortile, di ciascuno dei consorzi componenti;
    q) una  dichiarazione  firmata dal legale rappresentante, con cui
si  accettano  tutte  le norme e condizioni stabilite dalla normativa
comunitaria   e   nazionale,   nonche'  dalla  presente  circolare  e
riportante il seguente testo «Ogni controversia che dovesse insorgere
tra    le    parti   in   ordine   alla   validita',   all'efficacia,
all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente
atto,  sara'  deferita,  ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del
1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative
procedure  che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e
che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare»;
    r) una   dichiarazione   del   legale  rappresentante  attestante
l'impegno dell'organismo proponente a far fronte all'impegno di spesa
relativo  alla  quota  del  progetto non finanziato dalla Comunita' e
dallo Stato membro;
    s) idonea  dichiarazione  di  primario  istituto  di  credito che
garantisca   che  l'organismo  proponente  disponga  della  capacita'
economica  e  finanziaria corrispondente alla quota del programma non
finanziata dalla Comunita' e dallo Stato membro.
  Contestualmente  alla  trasmissione  della  suddetta documentazione
all'AGEA,  le  organizzazioni di operatori trasmettono, al fine della
acquisizione  del  parere e della dichiarazione di conformita' di cui
all'art.  6,  paragrafo  3  del  «Decreto»,  copia  del  programma di
attivita'  e  della  relativa  domanda  di finanziamento al Ministero
delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' e
dei  servizi, o alla regione competente per territorio, per i settori
di rispettiva competenza secondo quanto stabilito dal «Decreto».
  L'AGEA  provvedera'  ad  effettuare  la  verifica della conformita'
amministrativa  e  finanziaria  della  documentazione  pervenuta  nei
termini.
  I  programmi  non  corredati  dalla  documentazione  prevista dalla
normativa comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare o
corredati da documentazione non conforme a quanto prescritto, saranno
respinti.
  In  caso  di esito positivo della suddetta verifica tali programmi,
corredati  da  tutta  la  documentazione,  nonche' dal parere emanato
dalle  regioni  o  dalle  province  autonome o dalla dichiarazione di
conformita'  emessa dal Dipartimento della qualita' e dei servizi del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in  ottemperanza
all'art.  6,  comma  3,  del  «Decreto» saranno trasmessi al previsto
Comitato tecnico di valutazione.
  Il parere della regione o provincia autonoma dovra' specificare che
non  esistano  sovrapposizioni  tra le attivita', relative al reg. n.
1334/02,  al reg. n. 528/1999 ed alle azioni nello specifico comparto
recate  dai  piani di sviluppo rurale ed ai piani operativi regionali
(POR).
  Qualora  non  pervenga il parere da parte della regione o provincia
autonoma  oppure  il  parere  sia  carente  dell'esame  relativo alle
suddette   sovrapposizioni,   di   cio'   verra'   fornita   apposita
segnalazione al Comitato.
  Tale  Comitato,  ha  il  compito  di  procedere  all'esame  e  alla
selezione  dei  programmi,  nonche' alla riconciliazione dei relativi
dati  finanziari  nel rispetto del limite massimo del finanziamento e
della ripartizione delle risorse disponibili fra le quattro tipologie
di attivita', secondo quanto riportato nell'allegato 2 del «Decreto»,
nonche'  della  percentuale  minima  fissata  dal «Regolamento», come
modificato dal regolamento 1965/02.
  Il  Comitato  dovra' far pervenire all'AGEA entro il 21 luglio 2003
l'esito della valutazione per ciascun programma presentato. L'Ufficio
promozione,  miglioramento  qualita'  e  aiuti  sociali  prende  atto
dell'esito  della valutazione operata dal predetto Comitato ed adotta
il  conseguente  provvedimento  sulla  domanda  presentata,  entro il
31 luglio 2003.

4. Modifica dei programmi di attivita'.
  Possono  essere  richieste modifiche al programma di attivita' gia'
approvato, purche' non comportino aumenti di spesa.
  Le  modifiche richieste devono essere inviate all'AGEA, debitamente
motivate  e  corredate  da  documenti tecnici e amministrativi che ne
precisino la natura e le conseguenze.
  Fermo  restando  l'importo  complessivo  del  progetto, le varianti
possono distinguersi in:
    1) formali, se vengono operate nell'ambito di ogni attivita' o se
vengono operate fra le attivita' ma in misura pari o inferiore al 10%
dell'importo  inizialmente approvato. Tali varianti, necessitano solo
della suddetta comunicazione motivata;
    2) sostanziali, se vengono operate fra le attivita' e superano il
10% dell'importo inizialmente approvato. Tali varianti necessitano di
preventiva approvazione da parte del Comitato di valutazione.
  Non  possono  essere  effettuate  varianti negli ultimi tre mesi di
esecuzione delle attivita'.

5. Domanda di finanziamento e richiesta dell'anticipo.
  Tutte   le  erogazioni  relative  al  finanziamento  del  programma
approvato  verranno  effettuate  esclusivamente tramite versamento su
conto corrente bancario, appositamente acceso.
  Contestualmente  alla  presentazione della domanda di finanziamento
di  cui  al  paragrafo 3, puo' essere presentata anche una domanda di
anticipo.
  L'accettazione  di detta domanda da parte dell'AGEA e' condizionata
al  preventivo  riconoscimento dell'organismo di operatori oleicoli e
all'approvazione  del  programma  di  attivita', nonche' all'invio di
tutta  la  documentazione richiesta e alla conformita' della medesima
al  disposto  della  normativa  vigente  in  materia e della presente
circolare.
  Ai  fini  del  versamento  della  prima rata dell'anticipo, secondo
quanto   previsto  dall'art.  8  del  «Regolamento»  dovranno  essere
trasmessi i seguenti documenti:
    1) cauzione,  in  conformita'  al reg. n. 2220/85, per un importo
pari  al 110% dell'anticipo complessivo chiesto (non superiore al 90%
del  contributo comunitario approvato) da redigere in base al modello
allegato (allegato n. 4);
    2) certificato  rilasciato dalla Camera di commercio, industria e
artigianato  di iscrizione al registro delle imprese recante lo stato
di  vigenza e la dicitura antimafia o autocertificazione equipollente
(corredata  da  copia  integrale di un documento di riconoscimento in
corso  di validita) da redigere in base al modello allegato (allegato
n.  5).  Se  l'organismo proponente e' una societa' consortile devono
essere  prodotti  i  certificati  camerali  di  ciascuno dei consorzi
componenti;
    3) certificazione   antimafia   rilasciata  dalla  prefettura  di
competenza  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 giugno  1998, n. 252, per pagamenti relativi a programmi di importo
complessivo  superiore ad  Euro 154.937,06. Se l'organismo proponente
e'  una  societa'  consortile,  devono  essere prodotti i certificati
antimafia di ciascuno dei consorzi componenti;
    4) comunicazione  delle  coordinate  bancarie  complete  da parte
dell'istituto  di  credito  presso  il quale e' stato acceso il conto
corrente  bancario  dedicato,  nel quale far confluire tutte le somme
afferenti  il  programma. Dovra' essere trasmessa copia del contratto
stipulato con l'Istituto di credito.
  Tali   certificati,  a  causa  del  protrarsi  della  procedura  al
30 aprile  2005,  dovranno avere validita' a carattere continuativo e
dovranno,   quindi,   essere  rinnovati  e  trasmessi  periodicamente
all'AGEA a cura delle organizzazioni interessate.
  La cauzione potra' essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata
da primari istituti di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive
modifiche,  inserite  nell'apposito  elenco pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  41  del  19 febbraio  2001  o da istituti assicurativi
abilitati  all'ISVAP  all'esercizio  del  ramo  cauzioni  dell'Unione
europea.
  Sono  esclusi  dalla  possibilita'  di presentare cauzioni a favore
dell'AGEA  gli  enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti
dell'Unita'  organizzativa promozione, miglioramento qualita' e aiuti
sociali (U.O. 64) dell'AGEA.
  Tutte  le  cauzioni  vengono  svincolate  secondo il disposto della
normativa  comunitaria,  ma  sempre  su richiesta dell'organizzazione
interessata.
  Al  fine  di  poter  procedere  alla  liquidazione dei restanti 2/3
dell'anticipo    l'AGEA   dovra'   acquisire   oltre   ai   documenti
sopraelencati,    il   verbale   di   controllo   contabile   emanato
dall'AGECONTROL,  dal  quale  risulti  l'effettiva  spesa dell'intera
somma  gia'  erogata  a  titolo di prima rata di anticipo, tramite la
verifica  dei giustificativi di spesa e l'effettivo svolgimento delle
relative azioni.
  Per  giustificativi  di  spesa  si  intendono  fatture,  ricevute e
documenti   contabili   riconosciuti   e   regolarmente   quietanzati
attraverso bonifici bancari.
  L'acquisizione   dell'esito  positivo  del  verbale  e'  condizione
necessaria  per  la  liquidazione  del contributo inerente la seconda
rata.
  Il  soggetto  beneficiario,  al  fine  di  consentire  i  controlli
contabili,  dovra'  tenere  una  contabilita'  separata  per tutte le
operazioni  inerenti l'applicazione del «Regolamento», nonche' aprire
un  apposito conto corrente bancario nel quale far confluire tutte le
somme   derivanti   sia   dal   finanziamento  comunitario,  sia  dal
cofinanziamento  nazionale,  sia  dal finanziamento complementare del
beneficiario   stesso,  a  copertura  delle  spese  previste  per  la
realizzazione del relativo programma di attivita'.
  Nel  suddetto  conto corrente bancario dovranno rimanere depositate
le  somme  a  titolo  di  interessi  generate  dai  contributi  della
Comunita'  e  dello  Stato  membro.  Tali  somme vengono detratte dal
contributo comunitario e nazionale.
  Di  tale  conto  corrente  dovra'  essere  prodotto  estratto conto
mensile durante l'intera durata del programma.
  Entro   il   31 maggio  2004  le  organizzazioni  operanti  possono
presentare  domanda  di svincolo della cauzione relativa all'anticipo
complessivo,  per  un  importo pari al massimo alla meta' delle spese
effettivamente sostenute.

6. Erogazione del saldo o del finanziamento.
  Ai sensi dell'art. 9 del «Regolamento», entro il 31 gennaio 2005 le
organizzazioni  di  produttori  che hanno attuato il programma devono
presentare  all'AGEA  la  domanda  per  ottenere  il  versamento  del
finanziamento  (saldo  ove sia stato erogato l'anticipo) e la domanda
di svincolo delle cauzioni.
  Tale  finanziamento  sara' ridotto dell'1% per giorno lavorativo di
ritardo, per le domande presentate oltre tale data.
  Le  domande  presentate dopo il 25 febbraio 2005 saranno dichiarate
irricevibili.
  Nell'ambito  del  rendiconto finale, l'effettivo sostenimento della
spesa  dovra'  essere  provato  dall'emissione delle relative fatture
debitamente quietanzate.
  La  domanda  di  rimborso  dovra'  essere  corredata dalla seguente
documentazione:
    a) dichiarazione  di  congruita'  tecnico amministrativa, come da
schema  allegato n. 6, da cui si rilevi l'ammontare del rimborso e la
richiesta   di   svincolo   cauzioni,   nonche'   l'attribuzione   di
responsabilita'   da   parte   dell'organizzazione   circa  la  buona
esecuzione  sia  tecnica  che  contabile delle attivita' e rispettive
azioni approvate nel programma;
    b) tabella   riepilogativa  contabile,  da  presentare  anche  su
supporto  magnetico  (formato  excel),  recante  il computo totale di
tutte  le  spese  sostenute  per  ciascuna delle attivita' effettuate
(allegato n. 7 );
    c) tabella  riepilogativa  contabile,  per  ciascuna tipologia di
attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel),
recante le singole voci di spesa sostenute (allegato n. 8);
    d) tabella   analitica   contabile,  per  ciascuna  tipologia  di
attivita', da presentare anche su supporto magnetico (formato excel),
recante  l'indicazione  degli  estremi  di ciascun documento di spesa
(allegato n. 9).
  Tra i dati riportati nelle tabelle di cui ai punti b), c), d), deve
esserci  la quadratura contabile, i cui totali devono essere coerenti
con la somma indicata nel certificato di congruita'.
    e) relazione  redatta  secondo il disposto dell'art. 9, paragrafo
2, punto b), del «Regolamento».
  Tutte  le  spese,  sostenute  a  titolo  di acconto e saldo, devono
essere rendicontate al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo
ad  eccezione  degli  oneri  sociali,  in  quanto  non  sono previsti
rimborsi  per  tali  oneri anche per la quota nazionale prevista come
cofinanziamento  (risoluzione  n. 54 del 24 aprile 2001 Agenzia delle
entrate).
  Inoltre,  si  dovra'  acquisire dall'AGECONTROL anche una relazione
esplicativa  dei  controlli  effettuati, sia tecnici «in itinere» sia
contabili  «ex post», dalla quale emerga, sinteticamente, l'esito del
controllo.
  Entro  i  tre  mesi successivi all'acquisizione del fascicolo della
domanda,  dopo  aver  esaminato  i  documenti e ricevuto i verbali di
verifica  (sia  tecnici che contabili) dall'AGECONTROL, recanti esito
positivo,  in  caso  di  documentazione conforme, l'AGEA provvede, in
assenza di altri eventuali elementi ostativi, alle successive fasi di
liquidazione  del  saldo  e  di svincolo delle cauzioni, ai sensi del
«Regolamento».
  Si  richiama l'attenzione in merito all'obbligo della conservazione
della  documentazione  di  spesa, in originale, come prescritto dalla
normativa  comunitaria, al fine di consentire l'effettuazione di ogni
controllo  che  l'AGECONTROL,  l'AGEA,  la  Commissione  U.E. o altro
organismo di controllo riterranno opportuno disporre.

7. Controlli.
  Immediatamente  dopo l'approvazione dei programmi, l'AGEA trasmette
all'AGECONTROL  copia  del  fascicolo  relativo  a ciascun programma,
chiedendo l'avvio delle procedure di verifica.
  Successivamente   l'AGEA   trasmettera'   tutta  la  documentazione
inerente  le  eventuali varianti, e tutta la ulteriore documentazione
inviata dall'organismo proponente.
  I  controlli  tecnici  in  itinere  debbono essere concomitanti con
l'inizio  delle  esecuzione  delle  azioni  e  debbono  consistere in
controlli   in   loco,   che  consentano  di  verificare  l'effettiva
attuazione delle attivita'.
  I controlli contabili, possono essere effettuati anche ad attivita'
avviate,  ma  entrambe  le  tipologie  debbono  essere  conformi alle
metodologie  minime,  di cui si allega copia (allegato n. 10) al fine
di costituire controlli congrui e rappresentativi.
  Per  i criteri di imputabilita' della spesa si deve far riferimento
a quanto specificato nell'allegato 11.
  Tutti  i pagamenti effettuati dall'AGEA (con esclusione della prima
rata    di   anticipo   erogata   su   cauzione)   sono   subordinati
all'acquisizione del verbale di controllo emanato dall'AGECONTROL, di
esito  positivo  e  con  l'indicazione  degli  importi effettivamente
sostenuti e quietanzati.
  Detti  verbali  devono  contenere  in maniera dettagliata tutti gli
elementi  che concorrono all'espletamento dell'attivita' di controllo
(dati  identificativi,  termini  di riferimento, oggetto, conformita'
riscontrata, valutazione, allegati e note a verbale).
  Dovranno essere utilizzati a tal fine gli schemi esemplificativi di
verbale  di  controllo  di  conformita'  contabile  amministrativa  e
tecnica in itinere di cui agli allegati n. 12 e 13.
  A  conclusione delle attivita', l'AGECONTROL trasmette la relazione
dettagliata  sull'attivita'  di controllo, sia tecnica che contabile,
con   l'indicazione   della  corretta  applicazione  della  normativa
comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo.

8. Clausola compromissoria.
  Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla
validita',  all'efficacia,  all'interpretazione,  alla  esecuzione ed
alla  risoluzione  del  presente  atto,  sara' deferita, ai sensi del
decreto  ministeriale  n.  743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi
previsti  e  ne  seguira'  le relative procedure che si intendono qui
richiamate  ad  ogni  effetto  di  legge e che le parti espressamente
dichiarano di conoscere e di accettare.
  Per  tutto  quanto  non  specificato  nella  presente circolare, si
rimanda  al  disposto  del  regolamento CE n. 1334/02, modificato con
regolamento  n.  631  del  7 aprile 2003, ai regolamenti precedenti e
successivi, ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

9. Allegati.
  Sono parte integrante della presente circolare i seguenti allegati:
    1)  prospetto  delle  spese  ripartito  secondo  le attivita' e i
settori di attivita', costi previsti per singola voce di spesa;
    2) prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di
attivita';
    3)  schema  di  polizza  fidejussoria  bancaria  a garanzia della
corretta  esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al regolamento CE n.
1334/02;
    4)  schema  di  polizza  fidejussoria  o  garanzia  bancaria  per
l'anticipo  del contributo delle spese di realizzazione del programma
operativo ai sensi del regolamento CE n. 1334/02;
    5)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificato di iscrizione nel
registro  delle  imprese  di  cui  al decreto ministeriale 7 febbraio
1996,  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    6) dichiarazione di congruita' tecnico-amministrativa;
    7)   quadro   riepilogativo  generale  dei  costi  ripartito  per
attivita';
    8) quadro riepilogativo generale delle singole voci di spesa;
    9)  quadro  analitico  delle  singole voci di spesa ripartito per
attivita';
    10) misure minime di controllo;
    11)  elenco  spese  imputabili  e  criteri di imputabilita' della
spesa;
    12) verbale di controllo di conformita' contabile amministrativa;
    13) verbale di controllo di conformita' tecnica in itinere.
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli