IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  dicembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2003,  la  stato  di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio del Ministri del 6
settembre  2002,  n.  3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
ottobre  2002,  n.  3244,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio  2003,  n.  3262,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  ulteriori  misure  urgenti
necessarie  a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi
di  clandestini  sul  territorio  nazionale  e di rendere sempre piu'
efficaci  le misure di espulsione, anche attraverso una piu' organica
dislocazione  territoriale  dei  centri di permanenza temporanea e di
assistenza;
  Vista   la   nota   prot.  n.  3/233/I/VARIE/92(69)  del  Ministero
dell'interno  - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione,
in data 7 marzo 2003;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
  Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3244/2002  citata  in  premessa,  sono abrogate le
lettere d), g) e h), ed e' aggiunto il seguente periodo:
  «legge   11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  art.  6,  comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24,
25,  comma  4,  articoli  29,  30,  comma  6  ed art. 32; decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46,
47,  48,  49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e
148;  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli  14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  16,  17;  legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25
giugno  1865,  n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli
10  e  20;  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche
ed  integrazioni,  le  deroghe  alle  disposizioni di cui all'art. 18
della  legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge
3 gennaio  1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto testo unico».
  2. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del  Ministero dell'interno, per la realizzazione ed il completamento
dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione
dei  centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie
alla  realizzazione  delle  opere  ed  all'approvazione  dei relativi
progetti  anche  avvalendosi  di  strutture tecniche statali, nonche'
all'acquisizione  delle  aree necessarie e della disponibilita' degli
immobil occorrenti.
  3.  Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 2, il capo
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione si avvale di
una    commissione    tecnico-consultiva,   istituita   con   proprio
provvedimento  ed  integrata, di volta in volta, da un rappresentante
della  regione  interessata,  con  il  medesimo  provvedimento  viene
determinato il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta
commissione.
  4.  L'approvazione  dei  progetti  con le modalita' di cui ai commi
precedenti  sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti
e  nulla-osta,  e  costituisce,  ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici  dei comuni interessati alla realizzazione delle opere, e
comporta   la   dichiarazione   di   pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' dei lavori.