L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'Ispettorato centrale repressione frodi
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
«Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale».
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2 del citato decreto legislativo,
che,  rispettivamente  al  comma  l  istituisce  il  Ministero per le
politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero
per  le  politiche  agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla
prevenzione  e  repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e nel
commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;
  Visto   altresi   l'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  che
stabilisce  la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti
attivi  e  passivi  e  nelle  funzioni  di  vigilanza  del  soppresso
Ministero   delle   risorse   agricole,   alimentari   e   forestali,
relativamente  alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonche',
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni  degli  articoli 3  e 4, negli altri rapporti e funzioni
facenti capo al medesimo Ministero»;
  Visto   il   decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,
concernente  la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
  Visto  il  decreto-legge  27 ottobre  1986,  n. 701, convertito con
modificazioni  nella  legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
produzione dell'olio di oliva»;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'art. 63,
recante   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)»;
  Vista  la sentenza della Corte Costituzionale n. 60 dell'8 febbraio
1993, che attribuisce allo Stato la competenza all'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  in  materia  di  prelievo  di corresponsabilita' sui
cereali;
  Visto  l'art.  11, comma 4, del decreto ministeriale 4 maggio 1998,
n. 298, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1997, n. 213;
  Visto  il  decreto  n.  2141  del  6  agosto  1998, con il quale il
Ministro  per  le  politiche  agricole  ha  stabilito  che, a seguito
dell'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo n. 80 del 31 marzo
1998,  la  competenza  ad  emettere le ordinanze-ingiunzioni relative
agli  illeciti  previsti  dalle  norme  nel medesimo decreto indicate
spetta   al   dirigente  generale  ispettore  generale  capo  per  la
prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari, ovvero ad un
dirigente o funzionario da lui delegato;
  Visto   il  decreto  legislativo  n.  507  del  30  dicembre  1999,
concernente  la  «Depenalizzazione  dei  reati  minori  e riforma del
sistema  sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205»;
  Visto il decreto ministeriale n. 50802 del 14 febbraio 2000, con il
quale  il  Ministro delle politiche agricole e forestali ha demandato
la  competenza  ad  applicare le sanzioni amministrative in relazione
alle  disposizioni  indicate  nel  decreto  legislativo  n.  507  del
30 dicembre  1999,  con riguardo ai reati depenalizzati in materia di
alimenti  e  di  bevande  -  per  i  quali  e' prevista la competenza
sanzionatoria del Ministero delle politiche agricole e forestali - al
dirigente  generale  ispettore  generale capo per la prevenzione e la
repressione  delle  frodi  agro-alimentari,  con facolta' di delega a
dirigenti e funzionari;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 agosto 2000, n. 260, concernente
«Disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del Regolamento CE n.
1493/999,    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo,  a  norma  dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
526»;
  Visto  il  decreto  n.  50183  del  12 gennaio 2001 con il quale il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  stabilito che
l'Ispettorato  centrale repressione frodi individuato quale struttura
del  Ministero cui e' demandata la competenza ad irrogare le sanzioni
amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del
10 agosto 2000, n. 260;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del   13   febbraio   2003,   n.   44,  recante  il  «Regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi»;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delegare  ai  direttori  degli uffici
periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle
sanzioni   amministrative   pecuniarie   al  fine  di  assicurare  lo
snellimento delle relative procedure;
  Ritenuta,   altresi',   l'opportunita'   di   fissare   per  taluni
procedimenti    limiti    di   valore   secondo   criteri,   definiti
nell'articolato,    determinati    esclusivamente   ai   fini   della
individuazione della competenza ad emettere le predette ordinanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  direttori  degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi,  a fianco di ciascun ufficio di seguito indicato,
sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle
sanzioni    amministrative    pecuniarie,    per   le   trasgressioni
amministrative   commesse   nell'ambito   della   circoscrizione   di
competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni
nella  legge 23 dicembre 1986, n. 898, qualora la somma indebitamente
percepita non sia superiore a Euro 51.645,69:
    ufficio  periferico  di  Torino,  avente  competenza territoriale
sulle  regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta e Liguria: dott. Umberto Di
Martino;
    ufficio  periferico  di  Milano,  avente  competenza territoriale
sulla regione Lombardia: dott. Pietro Gusinu;
    ufficio   periferico  di  Conegliano  Veneto,  avente  competenza
territoriale   sulle   regioni   Veneto,   Trentino   Alto   Adige  e
Friuli-Venezia Giulia: dott. Piero Maria Meregalli;
    ufficio  periferico  di  Bologna,  avente competenza territoriale
sulla regione Emilia-Romagna: dott. Gianfranco Amerio;
    ufficio  periferico  di  Firenze,  avente competenza territoriale
sulle regioni Toscana, Umbria e Marche: dott. Paolo Capretti;
    ufficio  periferico di Roma, avente competenza territoriale sulle
regioni Lazio ed Abruzzo: dott. Roberto Varese;
    ufficio  periferico  di  Napoli,  avente  competenza territoriale
sulle regioni Campania, Molise e Basilicata: dott. Luigi Stramaglia;
    ufficio  periferico di Bari, avente competenza territoriale sulla
regione Puglia: dott. Michele Lonigro;
    ufficio  periferico  di  Cosenza,  avente competenza territoriale
sulla regione Calabria: dott. Giuseppe Fraggetta;
    ufficio  periferico  di  Palermo,  avente competenza territoriale
sulla regione Sicilia: dott. Domenico Borgese;
    ufficio  periferico  di  Cagliari, avente competenza territoriale
sulla regione Sardegna: dott. Giovanni Goglia.