L'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura - AGEA via Palestro, 81
- Roma, indice una gara, ai sensi del regolamento C.E. n. 1492/97 del
29  luglio  1997,  per  la vendita alle industrie di distillazione in
base  ad  offerte  di  acquisto  di  nettarine,  pesche, pere e mele,
ritirate  dal  mercato  dalle  organizzazioni dei produttori agricoli
(allegato  n.  1),  ai  sensi  del  regolamento  C.E.  n. 2200/96 nel
periodo: 1° maggio 2003-30 giugno 2004 cosi' suddiviso per prodotto:
    nettarine: 1° maggio 2003-30 aprile 2004;
    pesche: 1° maggio 2003-30 aprile 2004;
    pere: 1° giugno 2003-31 maggio 2004;
    mele : 1° luglio 2003-30 giugno 2004.
  La  gara permanente e' svolta per serie di offerte i cui termini di
presentazione  scadono  alle ore 11 dei giorni sottoindicati salvo il
differimento al giorno lavorativo immediatamente successivo.
  La  prima  serie  di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del
giorno 16 giugno 2003, per le pesche alle ore 11 del giorno 17 giugno
2003,  per le pere alle ore 11 del giorno 7 luglio 2003 e per le mele
alle ore 11 del giorno 8 luglio 2003.
  La  seconda serie di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del
giorno  3  settembre  2003,  per  le  pesche alle ore 11 del giorno 4
settembre  2003, per le pere alle ore 11 del giorno 4 dicembre 2003 e
per le mele alle ore 11 del giorno 5 dicembre 2003.

I. Oggetto e condizioni della vendita.

  1. Sono oggetto della vendita le nettarine, le pesche, le pere e le
mele di produzione della campagna 2003/2004 eventualmente disponibili
per l'aggiudicazione presso i magazzini dei centri di ritiro di tutte
le  organizzazioni dei produttori riconosciute dalle regioni ai sensi
degli  articoli  11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e secondo le
modalita' prescritte e contenute nella circolare MIRAAF n. 6/97 anche
se  non  indicate  nell'allegato 1 del presente bando, nel periodo di
disponibilita'  del  prodotto  previsto  dai  regolamenti  comunitari
numeri 659/97 e 1492/97 ed indicato nel bando medesimo.
  2. Le nettarine, le pesche, le pere e le mele di qualsiasi varieta'
debbono corrispondere alle caratteristiche di qualita' prescritte dai
regolamenti comunitari numeri 2335/99 per nettarine e pesche e numeri
421/90 e 487/90 per pere e mele.
  3.   Coloro  che  otterranno  l'aggiudicazione  di  prodotto  hanno
l'obbligo   di  destinare  le  quantita'  aggiudicate  soltanto  alla
trasformazione  per la produzione di alcool di gradazione superiore a
80°,   ottenuto   per  distillazione  diretta  del  prodotto  per  la
successiva  denaturazione  ai  sensi del regolamento (CE) n. 3199/93,
con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare.

II. Prezzo.

  1.  Le  nettarine e le pesche sono cedute al prezzo non inferiore a
quello  minimo  di  Euro 0,50  oltre  IVA  per  tonnellata  netta  di
prodotto.
  Le  pere  sono  cedute  al  prezzo non inferiore a quello minimo di
Euro 1,00 oltre IVA per tonnellata di prodotto.
  Le  mele  sono  cedute  al  prezzo non inferiore a quello minimo di
Euro 1,50 oltre IVA per tonnellata netta di prodotto.
  Tale  prezzo  minimo  e'  valido per le serie di offerte cosi' come
sopra  stabilito,  salvo  variazioni disposte dall'AGEA con decisione
pubblica  almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del  termine
stabilito  per  la presentazione delle offerte delle serie successive
alla decisione di variazione.
  Le  decisioni  di  variazione  non  avranno  effetto  sulle offerte
presentate per le serie gia' espletate.
  2.  Il  prezzo  di  vendita  si intende riferito a merce presentata
franco   magazzino  del  centro  di  ritiro  dell'Organizzazione  dei
produttori cedente.
  3. Il prezzo effettivo di cessione e' quello proposto nella offerta
accolta.

III. Offerta.

  1.   Possono   presentare  offerte  le  distillerie  che  intendano
effettuare   la   distillazione   diretta   in  alcool  e  successiva
denaturazione   per   uso   industriale  del  prodotto  offerto,  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  o  in  uno  dei  Paesi della
Comunita' europea.
  2. L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve essere
corredata  da  un  titolo  di  cauzione  di partecipazione alla gara,
costituito mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria
(allegato  n.  2) rilasciata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.
348,  dalle  societa'  di  assicurazione di cui all'elenco pubblicato
dall'I.S.V.A.P. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
41  del  18  febbraio  2001.  L'ammontare  della predetta cauzione e'
fissato nell'importo di Euro 1,50 per tonnellata netta di prodotto.
  3.  L'offerta  deve pervenire all'AGEA in Roma, via Palestro n. 81,
entro le ore 11 dei giorni sopra indicati, in busta chiusa recapitata
da  un messo, oppure spedita con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
  L'offerta  deve  recare  nella  parte  esterna  la  denominazione o
ragione  sociale  e  la  sede  dell'offerente,  nonche'  la dicitura:
«Offerta  per  l'acquisto»  (indicare  il  prodotto)  ritirate  dalle
organizzazioni  dei  produttori  ai  sensi  del  regolamento  C.E. n.
2200/96  durante il periodo di disponibilita' (indicare il periodo di
disponibilita' cui l'offerta fa riferimento) - Campagna 2003/2004.
  Le  offerte  recapitate  a  mano  sono  consegnate  all'AGEA  senza
rilascio di ricevuta.
  Nel  caso  di  invio dell'offerta per lettera raccomandata la busta
chiusa  contenente  l'offerta  e  recante  all'esterno le indicazioni
sopra dette deve essere posta entro una seconda busta che deve essere
chiusa   e   recare   all'esterno  l'indirizzo  dell'AGEA  -  Ufficio
63/Ortofrutta  -  via Palestro, 81 - Roma. L'integrita' e il recapito
all'indirizzo di cui sopra, sono a totale carico del richiedente.
  4.  L'offerta,  redatta  in  carta  libera  ed  in lingua italiana,
secondo  il testo del modello allegato al presente bando (allegato n.
3), per essere valida deve:
    a) essere indirizzata all'AGEA - Ufficio 63/Ortofrutta;
    b)  contenere  la  denominazione  o  la  ragione  sociale, codice
fiscale  e partita IVA, il nome, il cognome e la qualifica del legale
rappresentante, la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta,
nonche'  la  sede  dello  stabilimento  dove si intende effettuare la
denaturazione  dell'alcool prodotto, in caso di sede diversa. Qualora
non  indicata,  detta  sede  si  intendera' quella dello stabilimento
dell'offerente;
    c) contenere l'indicazione:
      dell'organizzazione  dei  produttori presso la quale si intende
effettuare l'acquisto;
      della quantita' complessiva di prodotto espresso per tonnellata
netta,  che  si  intende acquistare nel periodo di disponibilita' del
prodotto  stesso  o  per  frazione  di  periodo  di cui al precedente
paragrafo  I,  con  le  indicazioni altresi' del quantitativo massimo
giornaliero  che  l'offerente  e'  in  grado  di  ritirare  presso  i
magazzini della organizzazione dei produttori indicato per l'acquisto
e conseguentemente di lavorare;
      del  prezzo  di  cessione offerto, IVA esclusa, non inferiore a
quello  minimo  stabilito  al  titolo II, paragrafo I, per tonnellata
netta di prodotto, espresso in cifre e in lettere, ed inteso riferito
a  merce  caricata su mezzo di trasporto in partenza dal magazzino di
giacenza del prodotto;
      della sede dello stabilimento industriale della ditta offerente
nel  quale  il prodotto acquistato sara' lavorato e denaturato, cosi'
come  meglio  e  piu'  dettagliatamente  specificato  alla precedente
lettera b);
    d)   contenere  l'impegno  a  destinare  il  prodotto  acquistato
esclusivamente  alla  produzione in alcool con gradazione superiore a
80°,  ottenuto  per  distillazione  diretta  del  prodotto  stesso  e
successiva denaturazione, ai sensi del regolamento (C.E.) n. 3199/93,
con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare;
    e)  non  contenere  cancellature ne' soprascritte, ne' condizioni
aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;
    f)  essere  corredate del titolo di cauzione di cui al precedente
titolo III, punto 2.
  5.  Per ciascuna serie e prodotto e' consentita la presentazione di
piu' offerte da parte di un medesimo offerente, sino ad un massimo di
sette,  purche'  ciascuna  di  esse  sia  presentata  separatamente e
formulata  con  atto  distinto  e  per  ciascuna  organizzazione  dei
produttori.  In  caso di offerte superiori a sette, verranno prese in
considerazione  le  prime  sette  in ordine di lettura da parte della
commissione di cui al successivo titolo IV, con esclusione dalla gara
delle successive.
  6.  Non  sono  ammesse  le  offerte  presentate  per conto di altro
acquirente da nominare.
  7. L'offerta valida non e' revocabile e vincola l'offerente fino al
ricevimento  della  comunicazione di accettazione da parte dell'AGEA.
Se   l'offerente   revoca   l'offerta  prima  del  ricevimento  della
comunicazione di accettazione, la cauzione rimane acquisita dall'AGEA
a titolo di penale.
  8.  Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando
importa  l'adesione  dell'offerente,  senza  riserve o limitazioni, a
tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. Constatazione delle offerte e decisione su di esse.

  1.  Allo  scadere  del termine stabilito per la presentazione delle
offerte,  si  procede  presso,  la sede dell'AGEA, in seduta pubblica
allo  spoglio  delle  offerte da parte di un'apposita commissione. La
commissione   compila  l'elenco  delle  offerte,  rileva  le  offerte
irregolari   escludendole   dalla   gara   e  formula,  per  ciascuna
organizzazione  di  produttori, la graduatoria delle offerte regolari
pervenute,  partendo  da  quella  che  reca il prezzo piu' elevato. A
parita'  di  prezzo piu' elevato, il primo posto nella graduatoria e'
assegnato  all'offerente  che  ha  richiesto  la  maggiore quantita',
oppure  all'offerente favorito dal sorteggio qualora sussista parita'
anche per il quantitativo di prodotto richiesto.
  2.  Nel  caso che l'offerta non sia stata presa in considerazione e
non  sia  stata  accettata,  ne  viene  data  immediata comunicazione
all'offerente  con relativo svincolo della cauzione presentata per la
partecipazione alla gara.
  3.  Per  le  offerte  ritenute  accoglibili,  l'ufficio  ortofrutta
delll'AGEA procedera' all'aggiudicazione a mano a mano che pervengono
all'AGEA stessa, le comunicazioni delle organizzazioni dei produttori
sulla  prevedibile  disponibilita' di prodotto ritirabile nel periodo
previsto dal bando medesimo e cedibile per distillazione e successiva
denaturazione.
  4.  La  vendita  e'  conclusa,  nel  limite della disponibilita' di
prodotto  cedibile, allorche' e' data comunicazione all'offerente che
la  sua  offerta  e'  stata  accettata.  Tale  comunicazione e' fatta
mediante  lettera  raccomandata a firma del dirigente dell'ufficio 63
spedita  all'offerente,  all'organizzazione  dei produttori presso la
quale  si  intende  effettuare  l'acquisto, all'assessorato regionale
competente  per  territorio  al  quale  e' demandato il controllo sia
fisico  che  documentale  mediante  nomina  di  apposita commissione,
dell'avvenuta trasformazione in alcool con gradazione superiore a 80°
e successiva denaturazione del prodotto aggiudicato e consegnato alla
distilleria    dall'organizzazione    dei    produttori    ritirante.
All'assessorato  regionale  e' affidato il controllo, altresi', della
destinazione e l'uso industriale dell'alcool denaturato prodotto.
  5.  Al  termine del periodo di disponibilita' del prodotto indicato
in  bando,  o  prima,  qualora  ne  venga  data comunicazione scritta
all'azienda  da parte dell'organizzazione dei produttori interessata,
l'AGEA  svincola  la cauzione per il quantitativo, parziale o totale,
in  riferimento  al  quale l'offerta non ha potuto essere soddisfatta
per indisponibilita' del prodotto.

V. Cauzione.

  1.  Oltre  alla  cauzione  di  partecipazione  alla  gara di cui al
precedente titolo III, prima della consegna del prodotto aggiudicato,
l'aggiudicatario   deve  costituire  una  cauzione  (allegato  n.  4)
dell'importo  di  Euro 10,00  per  ogni  tonnellata netta di prodotto
aggiudicato   dall'ufficio   ortofrutta   e   resosi  disponibile  su
dichiarazione O.P.
  2.  Tale  cauzione  andra' costituita entro sette giorni lavorativi
dalla   ricevuta  comunicazione  dell'AGEA  della  disponibilita'  di
prodotto  e  per  l'importo  pari a Euro 10,00 per ogni tonnellata di
prodotto  aggiudicato e inviata all'AGEA che dovra' con un telegramma
confermare  la  validita'  alla distilleria, alla O.P. e alla regione
competente dei controlli.

VI. Ritiro del prodotto e pagamento del prezzo.

  1.  L'aggiudicatario  ha  l'obbligo  di ritirare il quantitativo di
prodotto  posto a sua disposizione dall'organizzazione dei produttori
indicata nella comunicazione di accettazione dell'offerta.
  2.   Per   il  ritiro  del  prodotto  verranno  presi  accordi  tra
l'aggiudicatario  e  l'organizzazione dei produttori interessata. Per
le quantita' di prodotto consegnate in esecuzione dall'aggiudicazione
l'organizzazione  dei produttori cedente provvedera' all'emissione di
fattura   conformemente  al  vigente  regime  fiscale  per  IVA.  Del
pagamento   deve   essere   data   comunicazione  all'AGEA  da  parte
dell'organizzazione  dei produttori cedente al massimo entro quindici
giorni  dall'ultimazione  da  parte  della  ditta  interessata  delle
operazioni    di    ritiro    del   prodotto   riguardanti   ciascuna
aggiudicazione,  con l'indicazione del quantitativo netto espresso in
tonnellate e dell'importo del prezzo in euro, IVA esclusa, unendo, in
allegato, copia della fattura o delle fatture emesse.

VII. Trasformazione del prodotto.

  1.  L'aggiudicatario  non  appena prende in consegna il prodotto ha
l'obbligo   di  trasportarlo  nello  stabilimento  di  trasformazione
indicato  nell'offerta  accolta,  di passarlo alla lavorazione per la
trasformazione  in  alcool entro tre giorni lavorativi e di procedere
alla successiva denaturazione, che dovra' essere certificata dall'UTF
e comunicata all'AGEA dalla regione competente. La denaturazione deve
avvenire  sulla  base  delle  disposizioni  riportate  in allegato al
regolamento  (C.E.)  n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento
(C.E.)  n.  2559/98, secondo le modalita' indicate nella circolare n.
10/97  del  MIPA.  Qualora  la  denaturazione venga effettuata presso
altro  stabilimento  diverso  da  quello  presso  il  quale  e' stata
distillata  la  frutta  aggiudicata, il relativo alcool prodotto deve
viaggiare sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.
  2.  L'alcool  ottenuto  resta di proprieta' del trasformatore senza
obbligo  di acquisto da parte dell'AGEA. Qualora la trasformazione in
alcool debba essere effettuata in stabilimento ubicato nel territorio
di  altro  Stato  membro, dovra' essere esibito all'AGEA, quale prova
dell'avvenuta  trasformazione,  l'esemplare  di controllo di cui agli
articoli  1  e  2 del regolamento C.E.E. n. 2823/87 della Commissione
del  18  settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 270
del  23  settembre  1987,  relativo  all'impiego  dei  documenti  del
transito  comunitario  per  l'applicazione  delle  misure comunitarie
comportanti  il  controllo  dell'utilizzazione e/o della destinazione
delle  merci,  cosi'  come  previsto  all'art.  1,  paragrafo  2  del
regolamento  C.E.E.  n.  569/88  della  Commissione, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. L 55 del 1° marzo 1988. Le rubriche numeri 103
e  104  dell'esemplare  di  controllo T5 debbono essere compilate. La
rubrica  n. 104 deve essere compilata cancellando le menzioni che non
interessano  e  iscrivendo  al  secondo  trattino in una lingua della
Comunita'    europea    la   seguente   menzione:   «Destinati   alla
trasformazione (regolamento (CE) n. 1492/97)».
  3.   In   caso  di  mancato  ritiro  verra'  escussa  dall'AGEA  la
fideiussione di partecipazione alla gara.
  4. Quest'ultima verra' svincolata:
    a) a fine campagna;
    b)  se  l'O.P.  comunica  di  non  aver  piu'  disponibilita'  di
prodotto;
    c) quando e' stato ritirato tutto il prodotto offerto.

VIII. Liberazione o acquisizione a titolo di penale della cauzione.

  1.  Le  cauzioni  di  trasformazione  vengono  svincolate dall'AGEA
soltanto per la quantita' relativa al prodotto per il quale:
    d) l'organizzazione  dei  produttori  abbia comunicato l'avvenuto
ritiro e pagamento del prodotto;
    e)   l'AGEA   abbia   acquisito   la  documentazione  comprovante
l'avvenuto passaggio alla lavorazione per la trasformazione in alcool
con gradazione superiore agli 80° e successiva denaturazione nel caso
la  trasformazione  sia  avvenuta  nel  territorio  della  Repubblica
italiana,  oppure  la  prova dell'avvenuta trasformazione consistente
nell'esemplare  di controllo di cui al cap. VII, comma 2, nel caso la
trasformazione sia avvenuta nel territorio di altro Stato membro.
  2.  Se l'aggiudicatario non osserva, salvo motivi di forza maggiore
documentati   e   autorizzati   dall'AGEA,   gli  obblighi  derivanti
dall'aggiudicazione, la cauzione resta acquisita all'AGEA a titolo di
penale,  senza particolari formalita' e senza obbligo di declaratoria
giudiziaria.  La  distilleria  deve  corrispondere  entro  il termine
massimo  di  quindici giorni dalla data di emissione della fattura di
pagamento  riguardante  ciascuna  aggiudicazione,  il relativo prezzo
alla  organizzazione  dei  produttori. L'AGEA svincolera' la cauzione
solo  dopo  aver acquisito la prescritta documentazione sul passaggio
alla  lavorazione  per la trasformazione in alcool della quantita' di
prodotto ritirato e sulla successiva denaturazione.
    Roma, 27 maggio 2003
                                               Il dirigente: Mascetti