L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA via Palestro, 81 - Roma, indice una gara, ai sensi del regolamento C.E. n. 1492/97 del 29 luglio 1997, per la vendita alle industrie di distillazione in base ad offerte di acquisto di nettarine, pesche, pere e mele, ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei produttori agricoli (allegato n. 1), ai sensi del regolamento C.E. n. 2200/96 nel periodo: 1° maggio 2003-30 giugno 2004 cosi' suddiviso per prodotto: nettarine: 1° maggio 2003-30 aprile 2004; pesche: 1° maggio 2003-30 aprile 2004; pere: 1° giugno 2003-31 maggio 2004; mele : 1° luglio 2003-30 giugno 2004. La gara permanente e' svolta per serie di offerte i cui termini di presentazione scadono alle ore 11 dei giorni sottoindicati salvo il differimento al giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima serie di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del giorno 16 giugno 2003, per le pesche alle ore 11 del giorno 17 giugno 2003, per le pere alle ore 11 del giorno 7 luglio 2003 e per le mele alle ore 11 del giorno 8 luglio 2003. La seconda serie di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del giorno 3 settembre 2003, per le pesche alle ore 11 del giorno 4 settembre 2003, per le pere alle ore 11 del giorno 4 dicembre 2003 e per le mele alle ore 11 del giorno 5 dicembre 2003. I. Oggetto e condizioni della vendita. 1. Sono oggetto della vendita le nettarine, le pesche, le pere e le mele di produzione della campagna 2003/2004 eventualmente disponibili per l'aggiudicazione presso i magazzini dei centri di ritiro di tutte le organizzazioni dei produttori riconosciute dalle regioni ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e secondo le modalita' prescritte e contenute nella circolare MIRAAF n. 6/97 anche se non indicate nell'allegato 1 del presente bando, nel periodo di disponibilita' del prodotto previsto dai regolamenti comunitari numeri 659/97 e 1492/97 ed indicato nel bando medesimo. 2. Le nettarine, le pesche, le pere e le mele di qualsiasi varieta' debbono corrispondere alle caratteristiche di qualita' prescritte dai regolamenti comunitari numeri 2335/99 per nettarine e pesche e numeri 421/90 e 487/90 per pere e mele. 3. Coloro che otterranno l'aggiudicazione di prodotto hanno l'obbligo di destinare le quantita' aggiudicate soltanto alla trasformazione per la produzione di alcool di gradazione superiore a 80°, ottenuto per distillazione diretta del prodotto per la successiva denaturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare. II. Prezzo. 1. Le nettarine e le pesche sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di Euro 0,50 oltre IVA per tonnellata netta di prodotto. Le pere sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di Euro 1,00 oltre IVA per tonnellata di prodotto. Le mele sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di Euro 1,50 oltre IVA per tonnellata netta di prodotto. Tale prezzo minimo e' valido per le serie di offerte cosi' come sopra stabilito, salvo variazioni disposte dall'AGEA con decisione pubblica almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte delle serie successive alla decisione di variazione. Le decisioni di variazione non avranno effetto sulle offerte presentate per le serie gia' espletate. 2. Il prezzo di vendita si intende riferito a merce presentata franco magazzino del centro di ritiro dell'Organizzazione dei produttori cedente. 3. Il prezzo effettivo di cessione e' quello proposto nella offerta accolta. III. Offerta. 1. Possono presentare offerte le distillerie che intendano effettuare la distillazione diretta in alcool e successiva denaturazione per uso industriale del prodotto offerto, nel territorio della Repubblica italiana o in uno dei Paesi della Comunita' europea. 2. L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve essere corredata da un titolo di cauzione di partecipazione alla gara, costituito mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria (allegato n. 2) rilasciata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, dalle societa' di assicurazione di cui all'elenco pubblicato dall'I.S.V.A.P. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2001. L'ammontare della predetta cauzione e' fissato nell'importo di Euro 1,50 per tonnellata netta di prodotto. 3. L'offerta deve pervenire all'AGEA in Roma, via Palestro n. 81, entro le ore 11 dei giorni sopra indicati, in busta chiusa recapitata da un messo, oppure spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'offerta deve recare nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonche' la dicitura: «Offerta per l'acquisto» (indicare il prodotto) ritirate dalle organizzazioni dei produttori ai sensi del regolamento C.E. n. 2200/96 durante il periodo di disponibilita' (indicare il periodo di disponibilita' cui l'offerta fa riferimento) - Campagna 2003/2004. Le offerte recapitate a mano sono consegnate all'AGEA senza rilascio di ricevuta. Nel caso di invio dell'offerta per lettera raccomandata la busta chiusa contenente l'offerta e recante all'esterno le indicazioni sopra dette deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare all'esterno l'indirizzo dell'AGEA - Ufficio 63/Ortofrutta - via Palestro, 81 - Roma. L'integrita' e il recapito all'indirizzo di cui sopra, sono a totale carico del richiedente. 4. L'offerta, redatta in carta libera ed in lingua italiana, secondo il testo del modello allegato al presente bando (allegato n. 3), per essere valida deve: a) essere indirizzata all'AGEA - Ufficio 63/Ortofrutta; b) contenere la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante, la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta, nonche' la sede dello stabilimento dove si intende effettuare la denaturazione dell'alcool prodotto, in caso di sede diversa. Qualora non indicata, detta sede si intendera' quella dello stabilimento dell'offerente; c) contenere l'indicazione: dell'organizzazione dei produttori presso la quale si intende effettuare l'acquisto; della quantita' complessiva di prodotto espresso per tonnellata netta, che si intende acquistare nel periodo di disponibilita' del prodotto stesso o per frazione di periodo di cui al precedente paragrafo I, con le indicazioni altresi' del quantitativo massimo giornaliero che l'offerente e' in grado di ritirare presso i magazzini della organizzazione dei produttori indicato per l'acquisto e conseguentemente di lavorare; del prezzo di cessione offerto, IVA esclusa, non inferiore a quello minimo stabilito al titolo II, paragrafo I, per tonnellata netta di prodotto, espresso in cifre e in lettere, ed inteso riferito a merce caricata su mezzo di trasporto in partenza dal magazzino di giacenza del prodotto; della sede dello stabilimento industriale della ditta offerente nel quale il prodotto acquistato sara' lavorato e denaturato, cosi' come meglio e piu' dettagliatamente specificato alla precedente lettera b); d) contenere l'impegno a destinare il prodotto acquistato esclusivamente alla produzione in alcool con gradazione superiore a 80°, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione, ai sensi del regolamento (C.E.) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare; e) non contenere cancellature ne' soprascritte, ne' condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita; f) essere corredate del titolo di cauzione di cui al precedente titolo III, punto 2. 5. Per ciascuna serie e prodotto e' consentita la presentazione di piu' offerte da parte di un medesimo offerente, sino ad un massimo di sette, purche' ciascuna di esse sia presentata separatamente e formulata con atto distinto e per ciascuna organizzazione dei produttori. In caso di offerte superiori a sette, verranno prese in considerazione le prime sette in ordine di lettura da parte della commissione di cui al successivo titolo IV, con esclusione dalla gara delle successive. 6. Non sono ammesse le offerte presentate per conto di altro acquirente da nominare. 7. L'offerta valida non e' revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione di accettazione da parte dell'AGEA. Se l'offerente revoca l'offerta prima del ricevimento della comunicazione di accettazione, la cauzione rimane acquisita dall'AGEA a titolo di penale. 8. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando importa l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo. IV. Constatazione delle offerte e decisione su di esse. 1. Allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte, si procede presso, la sede dell'AGEA, in seduta pubblica allo spoglio delle offerte da parte di un'apposita commissione. La commissione compila l'elenco delle offerte, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula, per ciascuna organizzazione di produttori, la graduatoria delle offerte regolari pervenute, partendo da quella che reca il prezzo piu' elevato. A parita' di prezzo piu' elevato, il primo posto nella graduatoria e' assegnato all'offerente che ha richiesto la maggiore quantita', oppure all'offerente favorito dal sorteggio qualora sussista parita' anche per il quantitativo di prodotto richiesto. 2. Nel caso che l'offerta non sia stata presa in considerazione e non sia stata accettata, ne viene data immediata comunicazione all'offerente con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla gara. 3. Per le offerte ritenute accoglibili, l'ufficio ortofrutta delll'AGEA procedera' all'aggiudicazione a mano a mano che pervengono all'AGEA stessa, le comunicazioni delle organizzazioni dei produttori sulla prevedibile disponibilita' di prodotto ritirabile nel periodo previsto dal bando medesimo e cedibile per distillazione e successiva denaturazione. 4. La vendita e' conclusa, nel limite della disponibilita' di prodotto cedibile, allorche' e' data comunicazione all'offerente che la sua offerta e' stata accettata. Tale comunicazione e' fatta mediante lettera raccomandata a firma del dirigente dell'ufficio 63 spedita all'offerente, all'organizzazione dei produttori presso la quale si intende effettuare l'acquisto, all'assessorato regionale competente per territorio al quale e' demandato il controllo sia fisico che documentale mediante nomina di apposita commissione, dell'avvenuta trasformazione in alcool con gradazione superiore a 80° e successiva denaturazione del prodotto aggiudicato e consegnato alla distilleria dall'organizzazione dei produttori ritirante. All'assessorato regionale e' affidato il controllo, altresi', della destinazione e l'uso industriale dell'alcool denaturato prodotto. 5. Al termine del periodo di disponibilita' del prodotto indicato in bando, o prima, qualora ne venga data comunicazione scritta all'azienda da parte dell'organizzazione dei produttori interessata, l'AGEA svincola la cauzione per il quantitativo, parziale o totale, in riferimento al quale l'offerta non ha potuto essere soddisfatta per indisponibilita' del prodotto. V. Cauzione. 1. Oltre alla cauzione di partecipazione alla gara di cui al precedente titolo III, prima della consegna del prodotto aggiudicato, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione (allegato n. 4) dell'importo di Euro 10,00 per ogni tonnellata netta di prodotto aggiudicato dall'ufficio ortofrutta e resosi disponibile su dichiarazione O.P. 2. Tale cauzione andra' costituita entro sette giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione dell'AGEA della disponibilita' di prodotto e per l'importo pari a Euro 10,00 per ogni tonnellata di prodotto aggiudicato e inviata all'AGEA che dovra' con un telegramma confermare la validita' alla distilleria, alla O.P. e alla regione competente dei controlli. VI. Ritiro del prodotto e pagamento del prezzo. 1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare il quantitativo di prodotto posto a sua disposizione dall'organizzazione dei produttori indicata nella comunicazione di accettazione dell'offerta. 2. Per il ritiro del prodotto verranno presi accordi tra l'aggiudicatario e l'organizzazione dei produttori interessata. Per le quantita' di prodotto consegnate in esecuzione dall'aggiudicazione l'organizzazione dei produttori cedente provvedera' all'emissione di fattura conformemente al vigente regime fiscale per IVA. Del pagamento deve essere data comunicazione all'AGEA da parte dell'organizzazione dei produttori cedente al massimo entro quindici giorni dall'ultimazione da parte della ditta interessata delle operazioni di ritiro del prodotto riguardanti ciascuna aggiudicazione, con l'indicazione del quantitativo netto espresso in tonnellate e dell'importo del prezzo in euro, IVA esclusa, unendo, in allegato, copia della fattura o delle fatture emesse. VII. Trasformazione del prodotto. 1. L'aggiudicatario non appena prende in consegna il prodotto ha l'obbligo di trasportarlo nello stabilimento di trasformazione indicato nell'offerta accolta, di passarlo alla lavorazione per la trasformazione in alcool entro tre giorni lavorativi e di procedere alla successiva denaturazione, che dovra' essere certificata dall'UTF e comunicata all'AGEA dalla regione competente. La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (C.E.) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (C.E.) n. 2559/98, secondo le modalita' indicate nella circolare n. 10/97 del MIPA. Qualora la denaturazione venga effettuata presso altro stabilimento diverso da quello presso il quale e' stata distillata la frutta aggiudicata, il relativo alcool prodotto deve viaggiare sotto scorta del documento di accompagnamento DAA. 2. L'alcool ottenuto resta di proprieta' del trasformatore senza obbligo di acquisto da parte dell'AGEA. Qualora la trasformazione in alcool debba essere effettuata in stabilimento ubicato nel territorio di altro Stato membro, dovra' essere esibito all'AGEA, quale prova dell'avvenuta trasformazione, l'esemplare di controllo di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento C.E.E. n. 2823/87 della Commissione del 18 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 270 del 23 settembre 1987, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, cosi' come previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento C.E.E. n. 569/88 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 55 del 1° marzo 1988. Le rubriche numeri 103 e 104 dell'esemplare di controllo T5 debbono essere compilate. La rubrica n. 104 deve essere compilata cancellando le menzioni che non interessano e iscrivendo al secondo trattino in una lingua della Comunita' europea la seguente menzione: «Destinati alla trasformazione (regolamento (CE) n. 1492/97)». 3. In caso di mancato ritiro verra' escussa dall'AGEA la fideiussione di partecipazione alla gara. 4. Quest'ultima verra' svincolata: a) a fine campagna; b) se l'O.P. comunica di non aver piu' disponibilita' di prodotto; c) quando e' stato ritirato tutto il prodotto offerto. VIII. Liberazione o acquisizione a titolo di penale della cauzione. 1. Le cauzioni di trasformazione vengono svincolate dall'AGEA soltanto per la quantita' relativa al prodotto per il quale: d) l'organizzazione dei produttori abbia comunicato l'avvenuto ritiro e pagamento del prodotto; e) l'AGEA abbia acquisito la documentazione comprovante l'avvenuto passaggio alla lavorazione per la trasformazione in alcool con gradazione superiore agli 80° e successiva denaturazione nel caso la trasformazione sia avvenuta nel territorio della Repubblica italiana, oppure la prova dell'avvenuta trasformazione consistente nell'esemplare di controllo di cui al cap. VII, comma 2, nel caso la trasformazione sia avvenuta nel territorio di altro Stato membro. 2. Se l'aggiudicatario non osserva, salvo motivi di forza maggiore documentati e autorizzati dall'AGEA, gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, la cauzione resta acquisita all'AGEA a titolo di penale, senza particolari formalita' e senza obbligo di declaratoria giudiziaria. La distilleria deve corrispondere entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di emissione della fattura di pagamento riguardante ciascuna aggiudicazione, il relativo prezzo alla organizzazione dei produttori. L'AGEA svincolera' la cauzione solo dopo aver acquisito la prescritta documentazione sul passaggio alla lavorazione per la trasformazione in alcool della quantita' di prodotto ritirato e sulla successiva denaturazione. Roma, 27 maggio 2003 Il dirigente: Mascetti