Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo   1   del   decreto-legge  23 novembre  2001,  n.  411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          23 novembre  2001,  n.  411  (Proroghe  e  differimenti  di
          termini)  convertito in legge, con modificazioni, dell'art.
          1, legge 31 dicembre 2001, n. 463:
              «Art.  1  (Comitato degli italiani all'estero). - 1. Le
          elezioni   per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
          all'estero  (COMITES)  sono rinviate rispetto alla scadenza
          prevista  dall'art.  8  della  legge 8 maggio 1985, n. 205,
          come  modificato  dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n.
          172. Tali elezioni avranno luogo il 30 giugno 2003.
              2.  I componenti dei Comitati degli italiani all'estero
          restano  in  carica  fino all'entrata in funzione dei nuovi
          Comitati.».