A tutti gli uffici centrali del bilancio
                            A  tutti  i revisori dei conti presso gli
                            enti e organismi pubblici
                              e per conoscenza:
                            A  tutte  le  amministrazioni  centrali -
                            Gabinetto
  Si  trasmette  in  allegato l'atto di indirizzo in oggetto, emanato
dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n.
246  del  2002, recante definizione dei criteri di carattere generale
per  il  coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi
all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli  andamenti di finanza
pubblica per l'anno 2003.
  Ai  fini  della  integrale e puntuale applicazione di tale atto, si
richiama la particolare attenzione dei signori direttori degli uffici
centrali  del bilancio e degli uffici di ragioneria, dei titolari dei
centri   di   responsabilita'  amministrativa  delle  amministrazioni
statali,  nonche'  dei responsabili delle amministrazioni vigilanti e
degli  organi  di  revisione  e  di  controllo degli enti e organismi
pubblici   interessati,   sull'esigenza  che  tutti  i  comportamenti
amministrativi  individuati  siano  contestualmente  e  rigorosamente
seguiti  nel  corso  del  corrente  anno, assicurandone la necessaria
uniformita'  e  l'indispensabile  riscontro  in  tutte  le  fasi  del
procedimento amministrativo.
  Per  quanto  piu'  specificamente attiene agli aspetti direttamente
incidenti  sulla  gestione del bilancio, si ritiene opportuno fornire
con  l'occasione  indicazioni utili ad un migliore espletamento degli
adempimenti   di   competenza,   con   riguardo   a   talune   regole
comportamentali individuate nell'atto di indirizzo, sottolineando che
trattasi  di indicazioni di larga massima, suscettibili, pertanto, di
ulteriori specificazioni nella concreta azione amministrativa.
  Circa  il  limite  di  impegnabilita'  e  di emissione di titoli di
pagamento  posto  alle  spese  suscettibili  di  frazionamento  delle
Amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  degli enti territoriali
(lettera  c)  dell'atto  di  indirizzo),  si  sottolinea che le spese
interessate   sono   quelle   che   possono   essere  rinviate  senza
compromettere in misura rilevante lo svolgimento dei servizi pubblici
di competenza, mantenendone il livello di offerta al livello ritenuto
essenziale dall'amministrazione.
  Il   rispetto   del  vincolo,  peraltro,  deve  essere  riscontrato
mediamente  a livello di stanziamenti complessivi, potendosi pertanto
consentire  l'assunzione  di  impegni  e  l'emissione  di  titoli  di
pagamento  in eccedenza sui singoli capitoli di spesa soltanto previa
individuazione,   da   parte  delle  competenti  amministrazioni,  di
ulteriori  limitazioni  compensative  di  altri capitoli della stessa
natura.  La misura si pone sulla linea di contenimento inaugurata con
l'articolo  6  della  legge  n.  155  del  1989,  di  conversione del
decreto-legge  n.  65  del  1989, che ha introdotto, con carattere di
permanenza,  il  limite  di impegnabilita' del 50 per cento nel primo
semestre per le sole spese correnti.
  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  il  riscontro  della corretta
applicazione   della  disposizione,  lo  scrivente  ha  attivato  una
specifica  procedura  automatica  mediante l'introduzione nel sistema
informativo   di   appositi   accantonamenti   di   ragioneria  sugli
stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli del bilancio dello
Stato.  Tale  vincolo impedisce l'assunzione di impegni e l'emissione
di titoli di pagamento oltre il limite stabilito. Gli uffici centrali
del  bilancio  possono  tuttavia  procedere  direttamente  a  rendere
disponibili  gli  stanziamenti mediante opportuni «disaccantonamenti»
parziali  o  totali,  comunicando tempestivamente la circostanza allo
scrivente  con  adeguata  motivazione  e  con l'eventuale indicazione
delle  ulteriori  limitazioni  compensative  nel caso di giustificati
utilizzi oltre il limite.
  Per  quanto concerne le spese per trasferimenti correnti e in conto
capitale,  si  sottolinea che il vincolo posto dall'atto di indirizzo
esclude le spese non suscettibili di frazionamento, cioe' quelle che,
in  relazione  alla  loro  natura  ovvero  alle  caratteristiche  del
soggetto  beneficiario, non possono che essere erogate entro il primo
semestre  2003.  Sono  da  ritenersi  soggette,  conseguentemente, al
vincolo  tutte  le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai
predetti   requisiti,  come  quelle  riferibili  all'esercizio  delle
normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel
cui  ambito  generale  rientrano  senza  una  specifica e particolare
disciplina normativa di settore.
  Per  gli  enti  ed organismi pubblici, ferma restando l'esigenza da
parte  delle  amministrazioni vigilanti di svolgere ogni azione utile
ad  assicurare il rispetto dei predetti vincoli, i revisori dei conti
verificano  l'osservanza del limite del 50% all'assunzione di impegni
ed  all'emissione di titoli di pagamento nel corso del primo semestre
dell'anno, segnalando eventuali inadempienze all'Ispettorato generale
di finanza - Ufficio II.
  Le  altre  misure  disposte  nell'atto  di  indirizzo  non sembrano
presentare  analoghi elementi di problematicita'; si resta comunque a
disposizione  per  l'esame  di  situazioni  particolari che dovessero
insorgere nella concreta azione amministrativa.
  Gli  uffici  centrali  del  bilancio  e gli uffici di ragioneria in
indirizzo  sono invitati a fornire la consueta massima collaborazione
per  assicurare la piu' rigorosa attuazione dall'atto di indirizzo in
oggetto  e  ad  assumere  ogni  opportuna iniziativa, d'intesa con lo
scrivente,  per  una  altrettanto  rigorosa osservanza da parte delle
amministrazioni interessate.
    Roma, 16 maggio 2003
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli