A tutti gli uffici centrali del bilancio A tutti i revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici e per conoscenza: A tutte le amministrazioni centrali - Gabinetto Si trasmette in allegato l'atto di indirizzo in oggetto, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 246 del 2002, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003. Ai fini della integrale e puntuale applicazione di tale atto, si richiama la particolare attenzione dei signori direttori degli uffici centrali del bilancio e degli uffici di ragioneria, dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni statali, nonche' dei responsabili delle amministrazioni vigilanti e degli organi di revisione e di controllo degli enti e organismi pubblici interessati, sull'esigenza che tutti i comportamenti amministrativi individuati siano contestualmente e rigorosamente seguiti nel corso del corrente anno, assicurandone la necessaria uniformita' e l'indispensabile riscontro in tutte le fasi del procedimento amministrativo. Per quanto piu' specificamente attiene agli aspetti direttamente incidenti sulla gestione del bilancio, si ritiene opportuno fornire con l'occasione indicazioni utili ad un migliore espletamento degli adempimenti di competenza, con riguardo a talune regole comportamentali individuate nell'atto di indirizzo, sottolineando che trattasi di indicazioni di larga massima, suscettibili, pertanto, di ulteriori specificazioni nella concreta azione amministrativa. Circa il limite di impegnabilita' e di emissione di titoli di pagamento posto alle spese suscettibili di frazionamento delle Amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali (lettera c) dell'atto di indirizzo), si sottolinea che le spese interessate sono quelle che possono essere rinviate senza compromettere in misura rilevante lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza, mantenendone il livello di offerta al livello ritenuto essenziale dall'amministrazione. Il rispetto del vincolo, peraltro, deve essere riscontrato mediamente a livello di stanziamenti complessivi, potendosi pertanto consentire l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento in eccedenza sui singoli capitoli di spesa soltanto previa individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, di ulteriori limitazioni compensative di altri capitoli della stessa natura. La misura si pone sulla linea di contenimento inaugurata con l'articolo 6 della legge n. 155 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 65 del 1989, che ha introdotto, con carattere di permanenza, il limite di impegnabilita' del 50 per cento nel primo semestre per le sole spese correnti. Al fine di rendere piu' agevole il riscontro della corretta applicazione della disposizione, lo scrivente ha attivato una specifica procedura automatica mediante l'introduzione nel sistema informativo di appositi accantonamenti di ragioneria sugli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli del bilancio dello Stato. Tale vincolo impedisce l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento oltre il limite stabilito. Gli uffici centrali del bilancio possono tuttavia procedere direttamente a rendere disponibili gli stanziamenti mediante opportuni «disaccantonamenti» parziali o totali, comunicando tempestivamente la circostanza allo scrivente con adeguata motivazione e con l'eventuale indicazione delle ulteriori limitazioni compensative nel caso di giustificati utilizzi oltre il limite. Per quanto concerne le spese per trasferimenti correnti e in conto capitale, si sottolinea che il vincolo posto dall'atto di indirizzo esclude le spese non suscettibili di frazionamento, cioe' quelle che, in relazione alla loro natura ovvero alle caratteristiche del soggetto beneficiario, non possono che essere erogate entro il primo semestre 2003. Sono da ritenersi soggette, conseguentemente, al vincolo tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, come quelle riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore. Per gli enti ed organismi pubblici, ferma restando l'esigenza da parte delle amministrazioni vigilanti di svolgere ogni azione utile ad assicurare il rispetto dei predetti vincoli, i revisori dei conti verificano l'osservanza del limite del 50% all'assunzione di impegni ed all'emissione di titoli di pagamento nel corso del primo semestre dell'anno, segnalando eventuali inadempienze all'Ispettorato generale di finanza - Ufficio II. Le altre misure disposte nell'atto di indirizzo non sembrano presentare analoghi elementi di problematicita'; si resta comunque a disposizione per l'esame di situazioni particolari che dovessero insorgere nella concreta azione amministrativa. Gli uffici centrali del bilancio e gli uffici di ragioneria in indirizzo sono invitati a fornire la consueta massima collaborazione per assicurare la piu' rigorosa attuazione dall'atto di indirizzo in oggetto e ad assumere ogni opportuna iniziativa, d'intesa con lo scrivente, per una altrettanto rigorosa osservanza da parte delle amministrazioni interessate. Roma, 16 maggio 2003 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli