IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Iannetti  Paola,  nata  a  Sorengo
(Svizzera)  il  18 ottobre 1975, cittadina italiana-svizzera, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
psychologue   FSP,  conseguita  presso  l'«Universite'  de  Geneve  -
Faculte' de psychologie et des sciences de l'education» di Ginevra in
data 29 ottobre 2001;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo di
Psychologue   FSP,   rilasciato   dall'«Association   Genevoise   des
Psychologues et Psychologue-psychotherapeutes» come attestato in data
24 ottobre 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza servizi nella seduta del
25 febbraio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenza   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  -  sez. A, e quella di cui e' in possesso
l'istante;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Iannetti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre
1975   cittadina   italiana-svizzera,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in
Italia.