IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Iannetti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre 1975, cittadina italiana-svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psychologue FSP, conseguita presso l'«Universite' de Geneve - Faculte' de psychologie et des sciences de l'education» di Ginevra in data 29 ottobre 2001; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di Psychologue FSP, rilasciato dall'«Association Genevoise des Psychologues et Psychologue-psychotherapeutes» come attestato in data 24 ottobre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenza tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Iannetti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre 1975 cittadina italiana-svizzera, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.