IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  124  del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, modificato dalla legge
7 novembre 1942, n. 1528;
  Visto  il  regolamento  per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
  Vista  la  legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  europea  per  la  elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  6,  comma  2-bis,  del decreto legislativo 12 giugno
2001,  n.  217,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001,  n.  317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero
della salute;
  Visto  l'art.  115  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale e' stato
dato  avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1999, con il
quale  e'  stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
  Visti  i  decreti  ministeriali  21 dicembre 1988, 17 aprile 1991 e
29 agosto  1996,  pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali
n.  12  del  16 gennaio  1989, n. 152 del 1° luglio 1991 e n. 270 del
18 novembre  1996,  con  i  quali sono stati approvati il testo e gli
aggiornamenti  del  formulario  nazionale  della Farmacopea ufficiale
della Repubblica italiana;
  Vista  la  Farmacopea europea, IV edizione, aggiornata ed integrata
in  base  alle  risoluzioni  del  Comitato  di  sanita'  pubblica del
Consiglio  d'Europa  (accordo  parziale),  adottata  a  seguito delle
decisioni   prese   dalla   Commissione   europea  di  Farmacopea  in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea
predetta;
  Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  della  XI  edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 gennaio  2003,  pubblicato  in
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2003, con
il  quale  e'  stato differito al 1° luglio 2003 il termine di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2002;
  Considerato   che   i  tempi  tecnici  necessari  per  il  compiuto
adeguamento  alle  nuove  norme di buona preparazione contenute nella
Farmacopea   ufficiale   di  cui  al  citato  decreto  2 maggio  2002
necessitano  di  una  ulteriore  proroga dell'entrata in vigore delle
norme stesse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  1° gennaio 2003 di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale  2 maggio  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, per le motivazioni di cui
alle premesse, e' differito al 1° gennaio 2004.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia