IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164
    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio della denominazione
San  Gimignano in data 16 aprile 2002, intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Gimignano»;
    Visto,   sulla   sopracitata   istanza  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Toscana;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  21 maggio  2003, presente il
funzionario   della   regione   Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n.
10  -  00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

     PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
               DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO»
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  di  origine  controllata  «San  Gimignano»  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
prescritti  dal  presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
      «San   Gimignano»   rosso,  «San  Gimignano»  sangiovese,  «San
Gimignano»   cabernet   sauvignon,   «San   Gimignano»  merlot,  «San
Gimignano»   syrah,  «San  Gimignano»  pinot  nero,  «San  Gimignano»
vinsanto, «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  a  denominazione  di origine controllata «San Gimignano»
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    «San Gimignano» rosso:
      Sangiovese min: 70%.
      Possono  concorrere  le  uve  dei  vitigni  cabernet sauvignon,
merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 20%.
      Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino, le uve di
altri  vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la provincia di Siena per un massimo del 15 %.
    «San Gimignano» sangiovese:
      sangiovese min: 85%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
provincia di Siena per un massimo del 15%.
    «San Gimignano» cabernet sauvignon:
      cabernet sauvignon min: 85%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
provincia di Siena per un massimo del 15%.
    «San Gimignano» merlot:
      merlot min: 85%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
provincia di Siena per un massimo del 15%.
    «San Gimignano» sirah:
      siraha min: 85%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
provincia di Siena per un massimo del 15%.
    «San Gimignano» pinot nero:
      pinot nero min: 85%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la
provincia di Siena per un massimo del 15%.
    «San Gimignano» vinsanto:
      trebbiano toscano min: 30%.
      Puo' concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%;
      Puo'  concorrere  la  vernaccia di San Gimignano per un massimo
del 20%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la provincia di Siena
per un massimo del 10%.
    «San Gimignano» vinsanto occhio di penice:
      sangiovese min: 50%.
      Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del
50%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «San Gimignano» ricade nella
provincia  di  Siena  e  comprende  i  terreni  vocati  alla qualita'
dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «San
Gimignano»  devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte
a   conferire   alle   uve   ed   ai   vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
    I   vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  collinari,  di  buona
esposizione  e  situati  ad una altitudine non superiore ai 500 metri
s.l.m.  Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente
esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati ed i terreni umidi.
4.2. Densita' d'impianto.
    Per  i  nuovi  impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.000.
4.3. Forme di allevamento.
    Le  forme di allevamento ammesse sono: capovolto toscano semplice
o doppio. Gouyot e cordone speronato.
4.4. Irrigazione e forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
    La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |       tonn./ha       |     minimo % vol
=====================================================================
{San Gimignano} rosso |          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
sangiovese            |          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
cabernet sauvignon    |          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} merlot|          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} syrah |          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} pinot |                      |
nero                  |          8           |          12
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
vinsanto              |          10          |          10
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
vinsanto occhio di    |                      |
pernice               |          10          |          10

    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di uva ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20% il limite
medesimo,  fermo  restando il limite resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
    Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad  ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
5.1. Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione  ivi compresi la conservazione,
l'invecchiamento,  l'affinamento,  e l'appassimento delle uve, devono
essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio  amministrativo  dei
comuni  di  San  Gimignano,  Poggibonsi  e  Colle Val d'Elsa tutti in
provincia di Siena.
    E'  consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in
cantine  situate fuori zona di produzione delle uve, previa richiesta
di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale tutela vini Vini D.O e IGT se, alla
data   del   decreto   ministeriale   8 agosto   1996   (decreto   di
riconoscimento  della  d.o.c.  «San Gimignano»), abbiano da almeno un
quinquennio  le  strutture aziendali in prossimita' del confine della
zona  di  vinificazione  sopra delimitata; comunque non oltre 5 km in
linea  d'aria  dal  confine  stesso  ed  eseguano le operazioni nelle
proprie  cantine  con  uve provenienti da vigneti situati nell'ambito
della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori.
    E'  consentito  che  le  operazioni  di  affinamento in bottiglia
possano   essere   effettuate  nel  territorio  amministrativo  delle
province di Siena e Firenze.
5.2. Zona di imbottigliamento.
    L'imbottigliamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine «San
Gimignano»  deve  avvenire  nell'ambito del territorio amministrativo
delle province di Siena e Firenze.
5.3. Arricchimento.
    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'art.  1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con  mosti  concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo
della  stessa  denominazione  d'origine  controllata oppure con mosto
concentrato  rettificato  o  a  mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
5.4. Elaborazione.
    Le  diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
    Le  tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto
occhio  di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte
e  fatte  appassire  in locali idonei fino a raggiungere un contenuto
zuccherino del 27%.
    E'  permesso  l'impiego  della ventilazione forzata o convogliata
con esclusione di impianti di essiccazione.
    L'ammostamento   delle  uve  per  le  tipologie  «San  Gimignano»
vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice e' consentito a
partire  dal  1° dicembre  dell'anno  di  raccolta delle uve e dovra'
essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente.
5.5 Resa uva/vino.

=====================================================================
                      |                      | Produzione massima di
      Tipologia       |    Resa uva/vino     |    vino Hl/ettaro
=====================================================================
{San Gimignano} rosso |         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
sangiovese            |         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano}       |                      |
cabernet Sauvignon    |         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} merlot|         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} syrah |         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
{San Gimignano} pinot |                      |
nero                  |         70 %         |          56
---------------------------------------------------------------------
                      | 35% con riferimento  |
                      |  all'uva al giusto   |
                      | grado di maturazione |
                      | ed al vino giunto al |
{San Gimignano}       |    terzo anno di     |
vinsanto              |    invecchiamento    |          35
---------------------------------------------------------------------
                      | 35% con riferimento  |
                      |  all'uva al giusto   |
                      | grado di maturazione |
{San Gimignano}       | ed al vino giunto al |
vinsanto occhio di    |    terzo anno di     |
pernice               |    invecchiamento    |          35

    Qualora  la  resa  uva/vino  superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre il 75%, per le tipologie rosso, sangiovese, cabernet sauvignon,
merlot,  syrah, pinot nero ed 38% per le tipologie vinsanto, vinsanto
occhio di pernice, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto
del  massimo  consentito,  l'eccedenza non ha diritto alla Doc, oltre
detti  limiti  decade  il  diritto  alla denominazione di origine per
tutta la partita.
5.6. Immissione al consumo.
    L'immissione  al  consumo  delle tipologie «San Gimignano» rosso,
«San  Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» cabernet sauvignon, «San
Gimignano»  merlot, «San Gimignano» syrah, «San Gimignano» pinot nero
puo'  avvenire  solo  dopo affinamento di quindici mesi di cui almeno
sette  in  fusti  di legno ed almeno tre in bottiglia a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
    Le   operazioni   di  affinamento  in  bottiglia  possono  essere
effettuate  nell'intero  territorio  amministrativo delle province di
Siena e Firenze.
    L'immissione  al  consumo  per  i vini a denominazione di origine
controllata  «San  Gimignano»  vinsanto  e  «San  Gimignano» vinsanto
occhio  di  pernice  non  puo' avvenire prima che siano trascorsi tre
anni  di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in
bottiglia  a  partire  dal  1° dicembre dell'anno di produzione delle
uve.  La  fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere
effettuate  esclusivamente  in botti di legno della capacita' massima
di 250 litri.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
      «San Gimignano» rosso:
        colore:  rosso  rubino  piu' o meno intenso con note violacee
tendente al granato con l'invecchiamento;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore:   asciutto,  armonico,  di  buon  corpo,  giustamente
tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
      «San Gimignano» sangiovese:
        colore:  rosso  rubino  piu'  o  meno  intenso,  con riflessi
granati dopo lungo invecchiamento;
        odore: vinoso, intenso ed elegante;
        sapore:  secco  ed  armonico,  titolo  alcolometrico volumico
totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4 g/l.
      «San Gimignano» cabernet sauvignon:
        colore:  rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati dopo
l'invecchiamento;
        odore: intenso, caratteristico, speziato;
        sapore: pieno ed armonico, asciutto;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
      «San Gimignano» merlot:
        colore:   rosso  rubino  intenso,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
        odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
        sapore:   secco,   armonico  e  pieno,  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
      «San Gimignano» pinot nero:
        colore: rosso rubino;
        odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
        sapore: secco, pieno, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
      «San Gimignano» syrah:
        colore: rosso vermiglio;
        odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
        sapore: secco ed armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
        residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
      «San gimignano» vinsanto:
        colore: dal giallo carico al dorato;
        odore: etereo, intenso, caratteristico;
        sapore:   dal   secco   all'amabile,   armonico,   vellutato,
persistente;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 16,50 % vol di
cui almeno il 14,50 % vol svolti;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
        acidita' volatile massima: 1,6 g/l.
      «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice:
        colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
        odore: delicato, caldo, caratteristico;
        sapore: morbido, rotondo, vellutato;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 16,50 % vol di
cui almeno il 14,50 % vol. svolti;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
        acidita' volatile massima: 1,6 g/l.
    In  relazione  al  passaggio in recipienti di legno il sapore dei
vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Qualificazioni.
        Nell'etichettatura,  designazione e presentazione dei vini di
cui  all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli   aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  e  similari.  E'
tuttavia  consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2. Menzioni facoltative.
        Sono  consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3. Localita'.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative, o frazioni, aree, zone, fattorie, dalle quali
provengono  le  uve  e'  consentito  in  conformita'  al disposto del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4. Vigna.
    La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.
7.5. Annata.
    Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
8.1. Volumi nominali.
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto  in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di
forma  borgognotta e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie
di  «Vin  Santo»  per  le  quali  sono  consentiti solo recipienti di
capacita' da 0,375 a 0,750 litri.
8.2. Tappatura e recipienti.
    Per  la  tappatura  dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il
tappo raso bocca di sughero naturale.
    Limitatamente  alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con
esclusione  delle  tipologie  «Vin  Santo» e' ammessa la chiusura con
tappo a vite.