LA GIUNTA REGIONALE
                       DELLA REGIONE LOMBARDIA

  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, titolo II
sulla  protezione  delle  bellezze  naturali,  e  in  particolare gli
articoli 139, 140, 141;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357,  per  l'applicazione  della legge n. 1497/39 ora ricompresa nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;
  Vista  la  legge  regionale  27 maggio  1985,  n.  57, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Preso  atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la
Commissione  provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle bellezze
naturali  con  verbale  n.  1  del  27 marzo  2002,  ha deliberato di
proporre  per  l'inserimento  nell'elenco  relativo alla provincia di
Milano  di  cui  alle  lettere  c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per
il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze
naturali,  l'area ubicata nel comune di Turbigo ricadente nell'ambito
territoriale  perimetrato  come  segue:  mappali 29, 91, 92, 93, 170,
171,  173,  174,  225,  235,  265 del foglio 15 e mappali 36 e 37 del
foglio 3 del catasto del comune di Turbigo e a partire dal limite est
dei  suddetti  mappali  93  e 174 a proseguire fino al confine tra il
comune  di  Turbigo e il comune di Castano Primo per una fascia della
profondita' di 100 metri lungo la banchina nord della s.s. 341;
  Riconosciuto  che  l'ambito  in cui si inserisce il complesso della
Villa  Scaldasole ha notevole interesse pubblico ed appare meritevole
di  tutela  in  quanto  significativa  sintesi  paesaggistica  fra il
particolare  assetto geomorfologico di questa propaggine del terrazzo
fluviale,   denominato  «Belvedere»  segnato  dalle  ripide  scarpate
morfologiche  boscate  che lo incorniciano, l'organizzazione agricola
tradizionale dei campi e l'interessante nucleo storico della Cascina.
Nel nucleo storico emerge l'edificio padronale, con la caratteristica
torretta circolare che ne conclude il profilo superiore e ne accentua
la  percepibilita'  come  elemento  dominante,  affacciato col fronte
principale   sul  giardino  e  con  quello  secondario  sullo  spazio
cortilizio delimitato dai due edifici accessori;
  Questo  piccolo  nucleo costituisce di fatto il fulcro del sistema,
lega  tra  loro  ed  organizza  i  diversi  elementi:  il giardino, i
percorsi  ed  i  campi. La sua collocazione in posizione dominante fa
si'  che  sia  percepibile  da  un vasto intorno e in particolare dal
tracciato   della   strada  statale  n.  341  e  che  contribuisca  a
configurare  un  quadro  paesistico  di  notevole valore ambientale e
tradizionale,  conservatosi pressoche' inalterato nelle sue relazioni
percettive  e  funzionali,  all'interno  di  un contesto territoriale
ormai segnato da irrimediabili trasformazioni e compromissioni;
  Preso  atto che nella medesima seduta la Commissione provinciale di
Milano  per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  ha  deliberato di
approvare,  in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge
27 maggio  1985,  n.  5, i seguenti indirizzi e criteri per le future
attivita'  di  trasformazione  al fine di tutelare le caratteristiche
paesistiche peculiari del suddetto ambito:
    per   l'edificio   padronale   della  Villa:  sono  da  ammettere
esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo.
    per gli altri edifici del complesso rurale, da considerarsi quale
nucleo  storico  di  antica  formazione:  tutti gli interventi devono
garantire il rispetto dell'impianto tipologico tradizionale;
    sono  da  ammettere  tutte  le  categorie  di  intervento  di cui
all'art.   31   della   legge   n.   457/1978   ad  esclusione  della
ristrutturazione urbanistica;
    per   gli   altri   edifici   esistenti:  oltre  agli  interventi
sull'esistente sono da ammettere eventuali ampliamenti concessi dalla
normativa  vigente da realizzarsi pero' in aderenza agli stessi e con
altezza  non superiore a quella degli edifici esistenti. Sono inoltre
da  ammettere  eventuali  nuovi  corpi  edilizi  con altezza uguale o
inferiore  a  2,50  metri  anche  non realizzati in aderenza ai corpi
esistenti;
    per l'ambito rurale di pertinenza della Villa: e' da prevedere la
conservazione  dei  caratteri  agricoli tradizionali con mantenimento
della  suddivisione  dei  campi,  delle  aree boscate e dei tracciati
interpoderali e di accesso alla Villa;
    per tutto l'ambito: sono da evitare le trasformazioni che possano
impedire o ridurre la visione della Villa Scaldasole;
  Preso  atto  dell'avvenuta pubblicazione in data 28 giugno 2002 del
suddetto verbale n. 1 del 27 marzo 2002 all'albo pretorio, a cura del
comune di Turbigo;
  Considerato  che  a  seguito  di  detta  pubblicazione  sono  state
presentate  alla  Giunta  regionale  due  osservazioni  da  parte  di
GianAndrea Dell'Acqua (rispettivamente registrate con prot. reg.le n.
Z1.2002.0045791 del 17 ottobre 2002 e prot. reg.le n. Z1.2003.0000650
dell'8 gennaio 2003);
  Rilevato  che la prima osservazione chiede di rivedere il perimetro
del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso i mappali 91,
92,  93,  170,  225,  del foglio 15 del N.C.T. del comune di Turbigo,
mantenendo  eventualmente  una  limitata  area di rispetto unicamente
attorno al mappale 171;
  Rilevato  che  la seconda osservazione chiede di rivedere i criteri
che corredano il vincolo in relazione alla possibilita' di modificare
la  destinazione  d'uso  di  parte  delle  aree  agricole  e boschive
identificate  ai mappali 225 e 93 per le quali e' indicato che: e' da
prevedere  la  conservazione  dei caratteri agricoli tradizionali con
mantenimento  della  suddivisione dei campi, delle aree boscate e dei
tracciati interpoderali e di accesso alla Villa;
  Considerato che l'oggetto della tutela non e' la Villa in se' ma la
Villa   inserita   nello   specifico   ambito   paesaggistico   e  la
percepibilita' della stessa dalla viabilita' pubblica;
  Considerato   che   non  e'  intendimento  della  Giunta  regionale
ostacolare   le  trasformazioni  sull'intero  ambito  assoggettato  a
tutela;
  Rilevato  che l'ambito oggetto di tutela confina in parte a Nord ed
ad  Est  con aree edificate oggetto di trasformazioni paesisticamente
non controllate;
  Ritenuto  quindi  che  limitate  edificazioni  sulle aree marginali
dell'ambito vincolato potrebbero contribuire al riordino dei rapporti
fra contesto agricolo e aree urbanizzate liminari;
  Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si
ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:
    a) e'   da   respingere   la  prima  osservazione  presentata  da
GianAndrea  Dell'Acqua  in  quanto  la  riduzione  proposta dell'area
assoggettata  a  tutela  non  consentirebbe di salvaguardare l'ambito
paesistico nella sua complessita' e organicita';
    b) e'   da  accogliere  la  seconda  osservazione  presentata  da
GianAndrea  Dell'Acqua  relativamente alla modifica degli indirizzi e
criteri  al  fine  di non ostacolare limitate edificazioni volte alla
ridefinizione dei margini dell'ambito agricolo;
  Considerato  che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela
paesistica  da  sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo
gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;
  Dato  atto  che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale
e'  il  T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui alla legge
n.  1034/1971,  ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
1199/1971,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di avvenuta pubblicazione del presente atto;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1. Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui
alle  lettere  c)  e  d)  del  punto  1  dell'art.  139  del  decreto
legislativo 29 ottobre n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente
assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle  bellezze naturali
l'area  ubicata  nel  comune di Turbigo cosi' delimitata: mappali 29,
91, 92, 93, 170, 171, 173, 174, 225, 235, 265 del foglio 15 e mappali
36  e  37  del foglio 3 del catasto del comune di Turbigo e a partire
dal  limite  est  dei  suddetti mappali 93 e 174 a proseguire fino al
confine tra il comune di Turbigo e il comune di Castano Primo per una
fascia  della  profondita'  di 100 metri lungo la banchina nord della
s.s. 341.
  2.   Di  considerare  la  planimetria  riportante  l'individuazione
cartografica  dell'area  assoggettata a tutela paesistico-ambientale,
quale parte integrante della presente deliberazione.
  3.  Di  decidere  in  merito alle osservazioni presentate nel senso
sopraindicato.
  4.  Di disporre che ogni intervento da attuarsi nel predetto ambito
assoggettato  a  tutela  dovra'  attenersi  ai  seguenti  indirizzi e
criteri di gestione delle future attivita' di trasformazione:
    per   l'edificio   padronale   della   Villa  sono  da  ammettere
esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo;
    per gli altri edifici del complesso rurale, da considerarsi quale
nucleo  storico  di  antica  formazione:  tutti gli interventi devono
garantire  il rispetto dell'impianto tipologico tradizionale; sono da
ammettere  tutte  le categorie di intervento di cui all'art. 31 della
legge n. 457/1978 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica;
    per   gli   altri   edifici   esistenti:  oltre  agli  interventi
sull'esistente sono da ammettere eventuali ampliamenti concessi dalla
normativa  vigente da realizzarsi pero' in aderenza agli stessi e con
altezza  non superiore a quella degli edifici esistenti. Sono inoltre
da  ammettere  eventuali  nuovi  corpi  edilizi  con altezza uguale o
inferiore  a  2,50  metri  anche  non realizzati in aderenza ai corpi
esistenti;
    per l'ambito rurale di pertinenza della Villa e' da prevedere: la
conservazione  degli  elementi  fondamentali  del  paesaggio  agrario
tradizionale ed in particolare il mantenimento della suddivisione dei
campi,  delle aree boscate e dei tracciati interpoderali e di accesso
alla  Villa,  la  conservazione  di  massima  dei  caratteri agricoli
tradizionali  dell'area  con  possibilita'  di  limitate edificazioni
nelle  fasce  di  margine  affacciate  verso ambiti gia' edificati ed
oggetto  di  trasformazione  urbanistica, dette edificazioni dovranno
comunque  rispettare gli elementi del paesaggio agrario summenzionati
ed  essere finalizzate alla ridefinizione paesistica dei rapporti tra
l'ambito agricolo tutelato e le aree urbanizzate contermini;
    per  tutto l'ambito sono da evitare le trasformazioni che possano
impedire  o  ridurre la visione della Villa Scaldasole dalle strade e
dai percorsi esistenti.
  5.  Di  disporre  la  pubblicazione della presente deliberazione ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, nonche' nel bollettino
ufficiale della regione Lombardia.
  6. Di inviare al sindaco del comune di Turbigo copia della Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   contenente  la  presente
deliberazione  affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale per
un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovra' tenere a disposizione
presso   i   propri  uffici  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  per  libera visione al pubblico, come previsto
dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, titolo II, capo I.
    Milano, 10 aprile 2003
                                                  Il segretario: Sala