IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione  e  di  collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in
particolare,  il  comma  2, il quale prevede che il Ministro medesimo
puo'  procedere,  con  propri decreti, ad operazioni di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
7 maggio  2003  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 37.755 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio,
25 giugno,  27 luglio, 6 agosto, 22 settembre e 26 ottobre 1999 con i
quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei
certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore,  con  godimento
1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;
    Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni di mercato,
disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei suddetti
certificati  di  credito  del  Tesoro,  da destinare ad operazioni di
concambio,  mediante  scambio di titoli in circolazione con titoli di
nuova  emissione  effettuato  da  parte del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
diciassettesima  tranche  dei  certificati  di  credito del Tesoro al
portatore,  con  godimento  1° marzo  1999  e  scadenza 1° marzo 2006
(codice IT0001321774),  fino  all'importo  massimo  di nominali 3.500
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei  certificati  stessi, riservata agli operatori specialisti di cui
all'art.  3  del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli
di  cui al successivo art. 2, secondo le modalita' previste dall'art.
8 del presente decreto.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.
  Le  prime  otto  cedole  dei  certificati  emessi  con  il presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.