IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo puo' procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 37.755 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre e 26 ottobre 1999 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006 (codice IT0001321774), fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del presente decreto. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999. Le prime otto cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.