IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Vista  la  legge  25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarietA' nazionale in agricoltura;
    Viste  le  leggi  15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n.
185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo
di solidarietA' nazionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n.   324,  concernente  il  regolamento  sull'assicurazione  agricola
agevolata   delle   produzioni  agricole,  delle  fitopatie  e  delle
strutture aziendali;
    Visto  l'art.  1,  comma  3,  del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 324/1996 che prevede, con riferimento a territori
agricoli  omogenei,  la  determinazione  annuale  degli eventi, delle
colture,    delle    fitopatie    e    delle   garanzie   ammissibili
all'assicurazione agevolata;
    Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visti  gli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n.
200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
    Viste  le  proposte  delle  regioni,  delle  province  autonome e
dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, di individuazione
per  aree  omogenee  delle  colture, strutture e delle avversitA', ai
fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2003;
    Ritenuto  di  autorizzare la copertura assicurativa agevolata dei
rischi   climatici   sulle  produzioni  agricole  e  sulle  strutture
produttive aziendali per l'anno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2003,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:
      1) colture  assicurabili  al mercato agevolato nelle rispettive
aree  omogenee  di  cui  al successivo art. 2: actinidia, albicocche,
mais  da  granella,  mele,  nettarine,  nettarine precoci, pere, pere
precoci,  pesche,  pesche  precoci,  piante  di  viti  porta innesto,
pomodoro  concentrato,  pomodoro  da  tavola,  pomodoro pelato, riso,
susine, susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di
viti,  peperoni,  arance,  limoni,  mandarance,  mandarini, carciofi,
frumento,  orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi,
ciliegie,  fragole,  mais  da  seme,  olive da tavola, olive da olio,
fichi   d'india,   avena,   fagioli,  piselli,  fagiolini,  girasole,
triticale,  zucchine,  mirtillo,  lampone, vivai di piante da frutto,
vivai  di  piante di olivo, spinaci, pistacchio, melanzane, nocciole,
mandorle, ribes, bergamotto, cedro, more, vivai di pioppi, cipolle;
      2) strutture  assicurabili  al  mercato agevolato nelle aree di
cui al successivo art. 2:
      -- serre  fisse  in  struttura  metallica,  rivestite  in vetro
temperato e similari ed in policarbonati;
      -- serre  fisse in struttura metallica, con copertura in doppio
film di plastica;
      3) avversitA':
      -- a  carico  delle  produzioni:  grandine, vento, gelo, brina,
siccitA', in forma singola o combinata;
      -- a carico delle strutture: grandine, trombe d'aria, uragani e
fulmini, in forma combinata;
      4) garanzie:  copertura  dei  rischi derivanti dalle avversitA'
indicate al precedente punto 2, secondo le condizioni contrattate tra
le  parti nella stipula di polizze singole e collettive, monorischio,
pluririschio, multirischi o globali.