IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Dissensi  interpretativi in giurisprudenza - in ordine agli effetti
del   mancato   possesso   da   parte  dei  concorrenti  a  gare  per
l'affidamento  degli  appalti e delle concessioni di lavori pubblici,
dei  prescritti  requisiti di ordine generale (affidabilita' morale e
professionale)   e   di   ordine   speciale  (economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi)  e  per  quanto  concerne le conseguenze delle
false  dichiarazioni  rese  dai concorrenti in sede di partecipazione
alle  gare  - inducono ad indicare alle stazioni appaltanti modalita'
operative  intese  a  salvaguardare  un interesse preminente: offrire
alle stazioni appaltanti tutti gli elementi necessari per la corretta
applicazione delle disposizioni relative al detto mancato possesso ed
alle  ipotesi  di  false dichiarazioni, fermo restando l'esercizio da
parte  dell'Autorita'  di  poteri  di  intervento  che,  a  tal fine,
l'ordinamento le assegna.
  Il  procedimento  che  era stato adottato dall'Autorita' a garanzia
delle   imprese   -   consistente   nell'effettuare   una  preventiva
valutazione  di  effettivita' e di imputabilita' del mancato possesso
dei  requisiti  prima  di procedere alla prescritta pubblicita' delle
situazioni  impeditive  elencate  dalle disposizioni vigenti (tramite
1'inserimento  dei dati nel casellario informatico di cui all'art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) -
aveva  trovato  conferma  della  sua efficacia nei dati della realta'
emergenti  da  tali valutazioni. L'Autorita', infatti, in presenza di
casi  di  segnalazione di mancato possesso di requisiti che avrebbero
portato,   senza   una   valutazione,  a  iscrizione  nel  casellario
informatico,  ha  ritenuto  non  imputabili  molte  delle fattispecie
segnalate.
  E'  comunque  compito  preminente  di  una Autorita' amministrativa
indipendente,  con  funzione  di  regolazione  del mercato, in attesa
della  definizione  in  sede  giudiziale  dei  gradi di gravame per i
dissensi giurisprudenziali emersi, prescrivere modalita' operative di
raccolta  delle  informazioni che consentano alle stazioni appaltanti
di   conoscere   in  modo  esauriente  gli  elementi  necessari  alle
valutazioni  da  effettuare  in  sede  di gara, cosi' come prescritti
dall'art.  75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
  A  tal  fine  per  rendere uniforme il comportamento delle stazioni
appaltanti  nonche'  l'invio  delle informazioni e' stato predisposto
nell'allegato  A  un  modello  di  comunicazione  con la richiesta di
inserimento  dei  dati nel casellario informatico. Nel modello stesso
sono indicate le varie cause di esclusione.
Considerato in diritto.
  Va  in  primo  luogo osservato che - oltre ai casi di esclusione di
un'impresa  dalla  gara  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 75 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,  le  quali
determinano  sempre  una segnalazione all'Autorita' per i fini propri
dell'art.  27  del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000,  n.  34  - vi sono altri motivi di esclusione, non previsti dal
suddetto art. 75. Si segnalano le seguenti ipotesi:
    a) l'esclusione  di due o piu' imprese in situazione di controllo
tra loro;
    b) falsa dichiarazione in merito alle condizioni rilevanti per la
partecipazione  alla  procedura di gara o contraffazione di documenti
indispensabili  per  la partecipazione alla gara stessa (attestazione
SOA, polizza fideiussoria, ecc.);
    c) l'esclusione   di   due   o   piu'  imprese  per  collegamento
sostanziale anche se non accompagnata da falsa dichiarazione;
    d) la  circostanza  che  un'impresa  abbia  presentato offerta in
duplice veste, da singola e da associata in ATI.
  Non  costituiscono oggetto di segnalazione e conseguente iscrizione
nel  casellario  informatico  le  irregolarita' meramente formali che
risultano nello svolgimento dei procedimenti di gara e che comportano
un provvedimento che ha il contenuto sostanziale della non ammissione
alla gara anche se le norme parlano talora di esclusione.
  Si   tratta  cioe'  dei  casi  di  esito  negativo  di  quell'esame
preliminare  che e' inteso a verificare se la domanda o l'offerta del
concorrente  possono  essere  ritenute  valide  per  partecipare alle
operazioni   di  valutazione  intese  all'aggiudicazione.  Un  elenco
redatto come ausilio alla concreta operativita' delle disposizioni e'
riportato nell'allegato B.
  Ai  fini di una completa informazione le norme (art. 27 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34) prevedono
comunicazioni   all'Autorita',   per   l'inserimento   dei  dati  nel
casellario  informatico  oltre  che  dalle stazioni appaltanti, anche
dalle  SOA  e  dalle  imprese.  Va  rilevato che i dati forniti dalle
stazioni   appaltanti   possono   riguardare   sia  la  procedura  di
affidamento  degli  appalti  pubblici  sia  la fase di esecuzione dei
lavori.
  Va  solo  aggiunto che la lettera t) del predetto art. 27, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 raggruppa un
cospicuo  insieme  di  notizie  riguardanti  le  imprese  che,  anche
indipendentemente  dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
  La  formulazione  della lettera t) e, in particolare, l'espressione
anche   indipendentemente   dall'esecuzione   dei   lavori,  consente
all'Autorita' di acquisire le notizie:
    a) dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori;
    b) dalla   stazione  appaltante  nel  corso  della  procedura  di
affidamento dei lavori;
    c) dalle  SOA (per esempio: in merito a false dichiarazioni nella
presentazione di documenti);
    d) da  altri  soggetti,  non indicati espressamente dall'art. 27,
che  trasmettono  informazioni  che  l'Autorita'  ritiene  utili (per
esempio:  INPS  e  INAIL  che  comunicano  direttamente all'Autorita'
notizie   su  irregolarita'  contributive,  ispettorato  del  lavoro,
curatore fallimentare, ecc.).
  La  suddetta  formulazione  consente, inoltre, di iscrivere notizie
che l'Autorita' e' tenuta a rendere note su richiesta di altri organi
dello   Stato   (ad   esempio  organo  giudiziario  che  ha  disposto
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  ex art. 3 della legge
27 dicembre  1956,  n.  1423, nei confronti di un imprenditore con la
conseguente  interdizione dello stesso dalla partecipazione alle gare
d'appalto di lavori pubblici.
  E'  opportuno poi precisare che per i casi di esclusione dalle gare
l'iscrizione  nel  casellario  informatico  puo' essere cancellata, o
integrata con ulteriori notizie, a istanza dell'impresa interessata o
eventualmente d'ufficio in qualsiasi modo l'Autorita' ne sia venuta a
conoscenza.  Nell'allegato  C  e' riportato un elenco esemplificativo
dei casi di cancellazione o integrazione delle annotazioni.
  Si  segnala  che  al  fine  di  consentire la completa tutela degli
interessi  dell'impresa il provvedimento della stazione appaltante di
esclusione  della stessa dalla gara deve essere a questa notificato e
deve  recare  un'apposita  precisazione  in ordine al fatto che detto
provvedimento   e'   congiuntamente   comunicato   all'Autorita'  per
l'inserimento  del  dato  nel  casellario  informatico, il che potra'
consentire  all'impresa  utile comunicazione all'Autorita' relative a
iniziative giurisdizionali intraprese.
  Sulla base delle predette considerazioni l'Autorita' dispone che:
    a) i responsabili unici del procedimento, qualora in sede di gara
d'appalto o di concessione di lavori pubblici o di trattativa privata
dispongono  l'esclusione  di  concorrenti per il mancato possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  oppure di ordine speciale o comunque
prescritti  per  la  partecipazione  alla  gara,  devono, entro dieci
giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto
all'Autorita';
    b) la  segnalazione  deve avvenire per ogni impresa esclusa sulla
base del modello di comunicazione di cui all'allegato A alla presente
determinazione;
    c) la  mancata segnalazione dell'esclusione di una impresa da una
gara  oppure  il  ritardo della segnalazione e' sanzionabile ai sensi
dell'art.  4,  comma  7,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
successive modificazioni;
    d) i  provvedimenti  di  esclusione  devono  recare  una apposita
precisazione   in   ordine   al  fatto  che  detto  provvedimento  e'
congiuntamente  inviato  all'Autorita' per l'inserimento del dato nel
casellario  informatico e l'impresa - ove siano intervenuti fatti che
modifichino  la situazione che ha prodotto la suddetta segnalazione -
con istanza, corredata della necessaria documentazione, puo' chiedere
all'Autorita'  la  cancellazione  o  l'integrazione dell'annotazione.
L'Autorita' decide tempestivamente sull'istanza.
    Roma, 6 maggio 2003
                                                 Il presidente: Garri