IL CONSIGLIO Considerato in fatto. Dissensi interpretativi in giurisprudenza - in ordine agli effetti del mancato possesso da parte dei concorrenti a gare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, dei prescritti requisiti di ordine generale (affidabilita' morale e professionale) e di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) e per quanto concerne le conseguenze delle false dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di partecipazione alle gare - inducono ad indicare alle stazioni appaltanti modalita' operative intese a salvaguardare un interesse preminente: offrire alle stazioni appaltanti tutti gli elementi necessari per la corretta applicazione delle disposizioni relative al detto mancato possesso ed alle ipotesi di false dichiarazioni, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorita' di poteri di intervento che, a tal fine, l'ordinamento le assegna. Il procedimento che era stato adottato dall'Autorita' a garanzia delle imprese - consistente nell'effettuare una preventiva valutazione di effettivita' e di imputabilita' del mancato possesso dei requisiti prima di procedere alla prescritta pubblicita' delle situazioni impeditive elencate dalle disposizioni vigenti (tramite 1'inserimento dei dati nel casellario informatico di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) - aveva trovato conferma della sua efficacia nei dati della realta' emergenti da tali valutazioni. L'Autorita', infatti, in presenza di casi di segnalazione di mancato possesso di requisiti che avrebbero portato, senza una valutazione, a iscrizione nel casellario informatico, ha ritenuto non imputabili molte delle fattispecie segnalate. E' comunque compito preminente di una Autorita' amministrativa indipendente, con funzione di regolazione del mercato, in attesa della definizione in sede giudiziale dei gradi di gravame per i dissensi giurisprudenziali emersi, prescrivere modalita' operative di raccolta delle informazioni che consentano alle stazioni appaltanti di conoscere in modo esauriente gli elementi necessari alle valutazioni da effettuare in sede di gara, cosi' come prescritti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. A tal fine per rendere uniforme il comportamento delle stazioni appaltanti nonche' l'invio delle informazioni e' stato predisposto nell'allegato A un modello di comunicazione con la richiesta di inserimento dei dati nel casellario informatico. Nel modello stesso sono indicate le varie cause di esclusione. Considerato in diritto. Va in primo luogo osservato che - oltre ai casi di esclusione di un'impresa dalla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, le quali determinano sempre una segnalazione all'Autorita' per i fini propri dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - vi sono altri motivi di esclusione, non previsti dal suddetto art. 75. Si segnalano le seguenti ipotesi: a) l'esclusione di due o piu' imprese in situazione di controllo tra loro; b) falsa dichiarazione in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara o contraffazione di documenti indispensabili per la partecipazione alla gara stessa (attestazione SOA, polizza fideiussoria, ecc.); c) l'esclusione di due o piu' imprese per collegamento sostanziale anche se non accompagnata da falsa dichiarazione; d) la circostanza che un'impresa abbia presentato offerta in duplice veste, da singola e da associata in ATI. Non costituiscono oggetto di segnalazione e conseguente iscrizione nel casellario informatico le irregolarita' meramente formali che risultano nello svolgimento dei procedimenti di gara e che comportano un provvedimento che ha il contenuto sostanziale della non ammissione alla gara anche se le norme parlano talora di esclusione. Si tratta cioe' dei casi di esito negativo di quell'esame preliminare che e' inteso a verificare se la domanda o l'offerta del concorrente possono essere ritenute valide per partecipare alle operazioni di valutazione intese all'aggiudicazione. Un elenco redatto come ausilio alla concreta operativita' delle disposizioni e' riportato nell'allegato B. Ai fini di una completa informazione le norme (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) prevedono comunicazioni all'Autorita', per l'inserimento dei dati nel casellario informatico oltre che dalle stazioni appaltanti, anche dalle SOA e dalle imprese. Va rilevato che i dati forniti dalle stazioni appaltanti possono riguardare sia la procedura di affidamento degli appalti pubblici sia la fase di esecuzione dei lavori. Va solo aggiunto che la lettera t) del predetto art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 raggruppa un cospicuo insieme di notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. La formulazione della lettera t) e, in particolare, l'espressione anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, consente all'Autorita' di acquisire le notizie: a) dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori; b) dalla stazione appaltante nel corso della procedura di affidamento dei lavori; c) dalle SOA (per esempio: in merito a false dichiarazioni nella presentazione di documenti); d) da altri soggetti, non indicati espressamente dall'art. 27, che trasmettono informazioni che l'Autorita' ritiene utili (per esempio: INPS e INAIL che comunicano direttamente all'Autorita' notizie su irregolarita' contributive, ispettorato del lavoro, curatore fallimentare, ecc.). La suddetta formulazione consente, inoltre, di iscrivere notizie che l'Autorita' e' tenuta a rendere note su richiesta di altri organi dello Stato (ad esempio organo giudiziario che ha disposto l'applicazione delle misure di prevenzione ex art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei confronti di un imprenditore con la conseguente interdizione dello stesso dalla partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici. E' opportuno poi precisare che per i casi di esclusione dalle gare l'iscrizione nel casellario informatico puo' essere cancellata, o integrata con ulteriori notizie, a istanza dell'impresa interessata o eventualmente d'ufficio in qualsiasi modo l'Autorita' ne sia venuta a conoscenza. Nell'allegato C e' riportato un elenco esemplificativo dei casi di cancellazione o integrazione delle annotazioni. Si segnala che al fine di consentire la completa tutela degli interessi dell'impresa il provvedimento della stazione appaltante di esclusione della stessa dalla gara deve essere a questa notificato e deve recare un'apposita precisazione in ordine al fatto che detto provvedimento e' congiuntamente comunicato all'Autorita' per l'inserimento del dato nel casellario informatico, il che potra' consentire all'impresa utile comunicazione all'Autorita' relative a iniziative giurisdizionali intraprese. Sulla base delle predette considerazioni l'Autorita' dispone che: a) i responsabili unici del procedimento, qualora in sede di gara d'appalto o di concessione di lavori pubblici o di trattativa privata dispongono l'esclusione di concorrenti per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale oppure di ordine speciale o comunque prescritti per la partecipazione alla gara, devono, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto all'Autorita'; b) la segnalazione deve avvenire per ogni impresa esclusa sulla base del modello di comunicazione di cui all'allegato A alla presente determinazione; c) la mancata segnalazione dell'esclusione di una impresa da una gara oppure il ritardo della segnalazione e' sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; d) i provvedimenti di esclusione devono recare una apposita precisazione in ordine al fatto che detto provvedimento e' congiuntamente inviato all'Autorita' per l'inserimento del dato nel casellario informatico e l'impresa - ove siano intervenuti fatti che modifichino la situazione che ha prodotto la suddetta segnalazione - con istanza, corredata della necessaria documentazione, puo' chiedere all'Autorita' la cancellazione o l'integrazione dell'annotazione. L'Autorita' decide tempestivamente sull'istanza. Roma, 6 maggio 2003 Il presidente: Garri