IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  2003 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il proprio decreto del 22 maggio 2003 che ha disposto per il
30   maggio   2003  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
centottantadue   giorni   senza  l'indicazione  del  prezzo  base  di
collocamento;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 4 del menzionato decreto
ministeriale  20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il
prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro del 30 maggio 2003;
  Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento
supplementare  riservato  agli  operatori  «specialisti  in titoli di
Stato» e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2003 il
prezzo   medio  ponderato  dei  B.O.T.  a  centottantadue  giorni  e'
risultato pari a 98,954.
  La  spesa  per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del
relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a Euro 81.351.682,54 per
i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 28 novembre 2003.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i
B.O.T.  a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente,
a 99,076 ed a 98,463.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata