IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 agosto  2002, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del
crollo  di un edificio nel quartiere Arenella, e' stato prorogato, da
ultimo, fino al 31 luglio 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  con il quale lo stato di emergenza in ordine agli
eventi  alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il
territorio  della  provincia  di  Napoli nei giorni 14 e 15 settembre
2001, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione Campania, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
di  tutela  delle  acque  superficiali, di dissesto idrogeologico nel
sottosuolo,  con  particolare riferimento al territorio di Napoli, e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile del 18 marzo 1996, n. 2425,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72
del 26 marzo 1996;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 22 febbraio 1997, n.
2509,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 48 del 27 febbraio 1997;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 luglio 1998, n. 2808,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171
del 24 luglio 1998;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 25 febbraio 1999, n.
2948,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 50 del 2 marzo 1999;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 21 ottobre 1999, n.
3011,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 255 del 29 ottobre 1999;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 21 dicembre 1999, n.
3031,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 305 del 30 dicembre 1999;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 22 dicembre 2000, n.
3100,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3 del 4 gennaio 2001;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  dell'11 luglio 2001, n.
3142,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 161 del 13 luglio 2001;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione civile del 21 settembre 2001, n.
3147,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 223 del 25 settembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 12 novembre 2001, n.
3158,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 266 del 15 novembre 2001;
  Considerato  che  le  emergenze di cui ai summenzionati decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sono tuttora in corso, e si
rende  quindi  necessario  disporre  ulteriori  misure urgenti per il
ritorno alle normali condizioni di vita;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni   alle   ordinanze  di  protezione  civile  sopracitate,
adottate  per fronteggiare situazioni emergenziali che interessano la
regione  Campania,  con  particolare  riferimento  al  territorio del
comune  di  Napoli,  e  cio'  al  fine  di favorire un rapido rientro
nell'ordinario;
  Vista la nota del sindaco di Napoli in data 11 febbraio 2003;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di agevolare il completamento delle attivita' ancora in
corso  di  esecuzione,  il sindaco di Napoli, commissario delegato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza n. 2509/1997, per gli
adempimenti  di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza
di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  citato  in  premessa,  si  avvale  di un soggetto
attuatore,  cui  affidare specifici settori di intervento, sulla base
di  apposite  direttive  di  volta in volta impartite dal commissario
delegato.
  2.  Al  soggetto  attuatore e' riconosciuto un compenso commisurato
all'indennita' prevista per l'incarico di assessore comunale.
  3. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2509/1997 e' soppresso.
  4.  Il  commissario  delegato  si  avvale,  altresi',  del comitato
tecnico  istituito  dall'art.  1,  comma 3, della citata ordinanza n.
2509/1997,  incrementato  da due unita', nonche' della collaborazione
di strutture universitarie od enti pubblici di ricerca.
  5.  Il  commissario  delegato  e' altresi' autorizzato a prorogare,
fino  alla  scadenza  dello  stato  di emergenza, i contratti a tempo
determinato  ancora  in  vigore  alla  data  di adozione del presente
provvedimento.