L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 28 maggio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che isituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 2); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore telecomunicazioni», come modificato dalle delibere dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs); Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi»; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003; Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001 sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato; Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; Vista la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi successivi emendamenti; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003; Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20 marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche nella Comunita'; Considerato che il sistema R-LAN e' un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati; Considerato, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del prolungamento mediante R-LAN; Considerato che l'Autorita' seguira' l'evoluzione della tecnologia R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la necessita' di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti; Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in data 17 aprile 2003; Vista la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003 con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN; Rilevata la necessita' di stabilire una disciplina generale in materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN; Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1 . Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)»: un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz. b) «Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI. c) «Short Range Device (SRD)»: dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.