L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, che isituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma
6, lettera c), n. 2);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  «Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni»;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
«Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
telecomunicazioni»,  come modificato dalle delibere dell'Autorita' n.
217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;
  Vista  la  legge  20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del
decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, «Disposizioni urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi»;
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle
bande  di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle
HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs);
  Vista  la  propria  delibera  n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, «Linee
guida  per  l'implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a
livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la  promozione della
diffusione dei servizi innovativi»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000,
«Disposizioni  in  materia  di autorizzazioni generali», e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  la delibera n.
102/03/CONS del 15 aprile 2003;
  Visto  il  Regolamento  del  Parlamento  europeo e del Consiglio n.
2887/2000/EC  del  5 dicembre  2000 relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale;
  Vista  la  decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001
sulle  frequenze  armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione
dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le
Radio  Local  Area  Networks  (R-LANs)  che  operano  nella  banda di
frequenze 2.400-2.483,5 MHz;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 ottobre
2001,  n.  447,  che  emana  il  Regolamento  recante disposizioni in
materia  di  licenze  individuali  e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazioni ad uso privato;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/19/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio   del  7 marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e
all'interconnessione delle medesime;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/20/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/58/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  12 luglio  2002  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  Vista  la  Raccomandazione  della  CEPT  n. ERC/REC 70-03 ed i suoi
successivi emendamenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni del 8 luglio
2002,  che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze
(di  seguito  PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla
Gazzetta   Ufficiale   n.   169  del  20 luglio  2002,  e  successiva
modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003;
  Vista  la  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n. 203 del
20 marzo   2003   sull'armonizzazione  della  fornitura  dell'accesso
pubblico  R-LAN  ai  servizi  ed alle reti pubbliche di comunicazioni
elettroniche nella Comunita';
  Considerato che il sistema R-LAN e' un sistema a debole potenza che
utilizza  in  maniera  condivisa le frequenze previste dal PNRF e che
consente  il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla
rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;
  Considerato, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso
alla  rete  fissa  di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo
del prolungamento mediante R-LAN;
  Considerato  che l'Autorita' seguira' l'evoluzione della tecnologia
R-LAN  e  delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare
la  necessita'  di  ulteriori interventi per mantenere un equilibrato
assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;
  Sentiti  gli  operatori  di  telecomunicazioni e le associazioni di
categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni
in data 17 aprile 2003;
  Vista la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003
con   la  quale  viene  comunicata  l'intenzione  di  predisporre  un
provvedimento  in materia di procedure specifiche per il rilascio dei
titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;
  Rilevata  la  necessita'  di  stabilire  una disciplina generale in
materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;
  Udita  la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1 . Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) «HIgh  PErformance  Radio  Local  Area Network (HIPERLAN)»: un
sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI
EN  300  652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle
bande a 5 GHz.
    b) «Radio  Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)»: un sistema di
comunicazioni  in  rete  locale  mediante radiofrequenze che utilizza
apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche
tecniche  previste  dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze,  nelle  seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz
(brevemente  banda  a  2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725 MHz
(brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band
Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI.
    c) «Short  Range  Device  (SRD)»:  dispositivo a radiofrequenza a
corto   raggio,   rispondente   alle   caratteristiche  di  cui  alla
Raccomandazione ERC/REC 70-03.