Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati. *
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. *
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)). *
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. *
                               Art. 1.
*
  1. (( Le disponibilita' non utilizzate per l'anno 2003, in funzione
degli  ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38   della   legge   28 dicembre   2001,   n.  448,  vengono  versate
dall'I.N.P.S.   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
destinate   alle   finalita'  di  cui  all'articolo  65  della  legge
23 dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo
74  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. )) *
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  recante:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», e' stata
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  29 dicembre  2001,  n.  301, S.O.). Si riporta il
          testo dell'art. 38: *
              «Art.  38  (Incremento  delle  pensioni  in  favore  di
          soggetti  disagiati).  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002
          e'  incrementata,  a  favore  dei  soggetti  di eta' pari o
          superiore  a  settanta  anni  e fino a garantire un reddito
          proprio  pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
          la  misura  delle  maggiorazioni  sociali  dei  trattamenti
          pensionistici di cui: *
                a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
          successive modificazioni; *
                b)  all'art.  70,  comma  1,  della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  con  riferimento  ai titolari dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335; *
                c) all'art.  2  della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con  riferimento  ai titolari della pensione sociale di cui
          all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. *
              2.  I  medesimi  benefici di cui ai comma 1 in presenza
          dei  requisiti  anagrafici  di  cui al medesimo comma, sono
          corrisposti   ai   titolari   dei   trattamenti  trasferiti
          all'I.N.P.S.  ai  sensi  dell'art. 10 della legge 26 maggio
          1970,  n. 381, e dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
          118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
          conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
          e per il calcolo dei predetti benefici. *
              3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai soggetti di cui al
          comma  1  e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
          un  anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
          soggetto.  Il  requisito  del  quinquennio di contribuzione
          risulta  soddisfatto  in  presenza  di periodi contributivi
          complessivamente   pari   o   superiori   alla   meta'  del
          quinquennio. *
              4.  I  benefici  incrementativi  di cui al comma 1 sono
          altresi'  concessi  ai soggetti con eta' pari o superiore a
          sessanta  anni,  che  risultino  invalidi  civili  totali o
          sordomuti  o  ciechi civili assoluti titolari di pensione o
          che  siano  titolari  di  pensione  di  inabilita'  di  cui
          all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. *
              5.  L'incremento  di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni: *
                a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; *
                b) il  beneficiario  non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo  annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro,  ne'
          redditi,  cumulati  con  quello del coniuge, per un importo
          annuo   pari  o  superiore  a  6.713,98  euro  incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale; *
                c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi; *
                d) per  gli  anni  successivi  al  2002, il limite di
          reddito  annuo  di 6.713,98 euro e aumentato in misura pari
          all'incremento  dell'importo  del  trattamento minimo delle
          pensioni  a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
          rispetto all'anno precedente. *
              6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
          al  presente  articolo non si tiene conto del reddito della
          casa di abitazione. *
              7.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno percepito
          indebitamente   prestazioni   pensionistiche   o  quote  di
          prestazioni  pensionistiche  o  trattamenti  di famiglia, a
          carico  dell'I.N.P.S.,  per periodi anteriori al 1° gennaio
          2001,  non si' fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
          soggetti  medesimi siano percettori di un reddito personale
          imponibile  ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
          inferiore a 8.263,31 euro. *
              8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
          i  trattamenti  di  cui  al  comma 7 siano percettori di un
          reddito  personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
          2000  di  importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
          al   recupero   dell'indebito   nei  limiti  di  un  quarto
          dell'importo riscosso. *
              9.   Il  recupero  e'  effettuato  mediante  trattenuta
          diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
          L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
          entro  il  limite  di  ventiquattro  mesi. Tale limite puo'
          essere  superato  al fine di garantire che la trattenuta di
          cui  al  presente  comma  non sia superiore al quinto della
          pensione. *
              10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 non si
          applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia   indebitamente  percepito  i  trattamenti  a  carico
          dell'I.N.P.S.  Il  recupero  dell'indebito pensionistico si
          estende  agli  eredi del pensionato solo nel caso in cui si
          accerti il dolo del pensionato medesimo.». *
              - La  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misura
          di  finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
          e'   stata   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. Il testo
          vigente dell'art. 65 e' il seguente: *
              «Art.  65  (Assegno  ai nuclei familiari con almeno tre
          figli  minori).  -  1.  Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
          favore  dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' interiore ai
          18  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche
          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione
          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste. *
              2.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
          che  ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
          affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
          dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire
          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
          trasferite  dal  bilancio dello Stato all'I.N.P.S. le somme
          indicate  al  comma  5,  con  conguaglio, alla fine di ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. *
              3.   L'assegno   di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          integralmente,  per  un ammontare di 200.000 lire mensili e
          per   tredici   mensilita',   per  i  valori  dell'ISE  del
          beneficiario  inferiori  o  uguali  alla  differenza tra il
          valore  dell'ISE  di  cui  al comma 1 e il predetto importo
          dell'assegno   su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE  del
          beneficiario  compresi  tra  la  predetta  differenza  e il
          valore  dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
          in  misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
          e   quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui  non
          inferiori a 20.000 lire. *
              4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. *
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in lire 390 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. *
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
          presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
          dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
          situazione patrimoniale.». *
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53», e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana  26 aprile  2001,  n.  96,  S.O.  Il testo vigente
          dell'art. 74 e' il seguente: *
              «Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
          figlio  nato  dal  1° gennaio  2001,  o  per ogni minore in
          affidamento  preadottivo  o  in  adozione senza affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o  comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che   non   beneficiano   dell'indennita'   di   cui   agli
          articoli 22,  66 e 70 del presente testo unico, e' concesso
          un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. *
              2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i
          trattamenti  economici  di maternita' corrisposti da datori
          di  lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi di
          maternita'. *
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista  alla  data  del  parto, alle condizioni di cui al
          comma 4.  I  comuni provvedono ad informare gli interessati
          invitandoli   a   certificare  il  possesso  dei  requisiti
          all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  comunale dei nuovi
          nati. *
              4.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza della madre risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con tre componenti. *
              5.  Per nuclei familiari con diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste. *
              6.  Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
          alle  lavoratrici  che  godono di forme di tutela economica
          della  maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
          risulti  inferiore  all'importo di cui al medesimo comma 1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale. *
              7.  L'importo  dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
          di  ogni  anno, sulla base della variazione dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati
          calcolato dall'ISTAT. *
              8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati  forniti  dai comuni,
          secondo  modalita'  da  definire nell'ambito dei decreti di
          cui al comma 9. *
              9.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          disposizioni  regolamentari  per  l'attuazione del presente
          articolo. *
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno,  se  non  ancora concesso o erogato, puo' essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore. *
              11.  Per  i procedimenti di concessione dell'assegno di
          maternita'  relativi  ai  figli  nati  dal 2 luglio 1999 al
          30 giugno  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi  ai  figli  nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
          2000  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui al
          comma  12  dell'art.  49  della  legge 23 dicembre 1999, n.
          488».
*