IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto  il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita'
di attuazione delle misure di «Arresto definitivo» delle attivita' di
pesca   delle   navi  prevista  dallo  SFOP  2000/2006  e  successive
modifiche;
  Visto  il  decreto ministeriale 6 febbraio 2003, con il quale si e'
provveduto  a  ridurre  il  premio  previsto  dall'art. 4 del decreto
ministeriale  22 dicembre  2000,  in  considerazione  delle  limitate
risorse disponibili;
  Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di
applicazione   dei  suddetti  provvedimenti  in  materia  di  arresto
definitivo delle attivita' di pesca delle navi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Normativa di riferimento
  1.   Per   l'attuazione   della   misura   1.2  «Esportazione/altra
destinazione»   (arresto   definitivo),   perseguita   attraverso  le
modalita'  di  cui  all'art.  2,  si  applicano le norme previste dal
regolamento  (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal
regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del Consiglio del 17 dicembre 1999,
modificato dal Reg n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.
  2.  La misura si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore
a  10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice
della  navigazione,  per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei
due   periodi   di   12 mesi  precedenti  la  data  di  richiesta  di
trasferimento o di diversa destinazione, ovvero, per almeno l'80% del
numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
  3.  Ai  fini  del  presente  provvedimento  l'eta' della nave e' un
numero  intero  pari  alla differenza tra l'anno in cui la domanda di
trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento
e  l'anno  di  entrata  in  servizio,  come  definito dall'art. 6 del
regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986.
  4.  Le  navi  per  le  quali  e'  richiesto  il  premio  di arresto
definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
    a) la  nave  deve  risultare  iscritta nei registri delle navi da
pesca della Comunita' europea;
    b)  al  momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento
ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la
nave  armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della
navigazione.