IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita' di attuazione delle misure di «Arresto definitivo» delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, con il quale si e' provveduto a ridurre il premio previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in considerazione delle limitate risorse disponibili; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti provvedimenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi; Decreta: Art. 1. Normativa di riferimento 1. Per l'attuazione della misura 1.2 «Esportazione/altra destinazione» (arresto definitivo), perseguita attraverso le modalita' di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, modificato dal Reg n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002. 2. La misura si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento o di diversa destinazione, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente. 3. Ai fini del presente provvedimento l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento e l'anno di entrata in servizio, come definito dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986. 4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni: a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea; b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.