IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
   DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
   DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
   1992, n. 164
    Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna,
intesa  ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;
    Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
    Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, parere favorevole
alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.