IL DIRIGENTE
del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei
rapporti  internazionali  -  Direzione  generale  della prevenzione -
Ufficio XIII

  Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001 con i
quali   l'azienda  sanitaria  locale  n.  4  di  L'Aquila,  e'  stata
autorizzata  ad  espletare  rispettivamente attivita' di trapianto di
rene ed attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere
a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  dell'Aquila  in  data  6 marzo  2003, intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'inclusione  di sanitari nell'equipe autorizzata
all'espletamento  delle  predette attivita' con i sopracitati decreti
ministeriali;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1° giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1°  giugno   1999  del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle determinazioni che la regione Abruzzo
adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n.
91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  sanitaria  locale  n.  4  di L'Aquila, e' autorizzata ad
includere  nell'equipe,  responsabile delle attivita' di trapianto di
rene,  nonche' di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere di
cui  ai  decreti  ministeriali  9 ottobre  2000 e 31 ottobre 2001, il
seguente  sanitario:  Iaria  dott. Giuseppe dirigente medico di primo
livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila.