IL COMMISSARIO DELEGATO
                per la bonifica delle aree adiacenti
                    alla caserma Salvo D'Acquisto
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del   18 aprile   2003,   recante   ulteriori   disposizioni  per  la
celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
con  cui  si  e' constatata l'ineludibile esigenza di dare corso alle
misure  straordinarie  ed  urgenti  necessarie  per la preparazione e
predisposizidne  della  struttura  militare denominata Comando unita'
mobili   e   specializzate   Carabinieri  «Palidoro»,  che  ospitera'
importanti    incontri    e    manifestazioni    che   coinvolgeranno
rappresentanti  e  delegazioni  aderenti  all'Unione  stessa, nonche'
ritenuto  come  oltremodo  necessaria ed urgente l'acquisizione della
piena  disponibilita' delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e
specializzate  Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto su
cui  insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui
presenza  comporta  l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio,
rendendo  impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi
di  svolgimento  delle manifestazioni, ed incidendo negativamente, in
termini  di  particolare gravita', su fondamentali interessi pubblici
sotto  i  profili  ambientale,  igienico e di sicurezza rispetto alla
situazione  di eccezionale affluenza che si verifichera' in occasione
dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;
  Considerato  che l'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  18 aprile  2003  n.  3283,  prevede la
possibilita'   per   il   commissario  delegato  di  provvedere  alla
requisizione,  in  uso  temporaneo  sino  alla data di scadenza della
dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data
coerente  con le esigenze di tutela di cui al testo unico di pubblica
sicurezza,   delle   aree   attualmente   utilizzate  dai  centri  di
autodemolizione   e   rottamazione,   al   compimento  di  interventi
finalizzati   alla  loro  dislocazione  ed  alla  ricollocazione  dei
materiali ivi esistenti presso aree gia' precedentemente individuate;
  Considerato che il comune di Roma ha rappresentato che le aree gia'
individuate  per  i suddetti centri di autodemolizione e rottamazione
sono  tuttavia  oggetto  di un contenzioso ancora pendente, nel corso
del   quale  e'  stata  concessa  la  sospensione  dei  provvedimenti
impugnati e che, pertanto, dette aree non sono allo stato disponibili
per  l'attuazione  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;
  Vista  la  riunione svolta presso lo S.M.E. in data 29 aprile 2003,
presieduta  dal  Gen.  Div. Giuseppe Di Donato al fine di individuare
aree   disponibili   per   l'attuazione   delle   finalita'   di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile
2003 n. 3283;
  Ritenuto  che  l'area individuata ad esito della riunione presso lo
S.M.E.  in data 29 aprile 2003 e messa a disposizione d'intesa tra il
Ministero  della  difesa  ed  il  comune  di  Roma,  nelle  more  del
trasferimento  dell'area  dal  comune  al Ministero, per l'attuazione
degli  scopi  di  cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  18 aprile 2003 n. 3283, corrispondente alla particella
n.  937  del  foglio  di  mappa  del  comune di Roma n. 872, presenta
condizioni  morfologiche, logistiche ed ambientali idonee ad ospitare
i   centri  di  autodemolizione  attualmente  insistenti  sulle  aree
indicate  all'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;
  Considerato che non sono disponibili altre aree idonee da parte del
comune di Roma e del Ministero della difesa;
  Considerato   che  le  aree  attualmente  occupate  dai  centri  di
autodemolizione  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283,
sono  adiacenti  alla  struttura  militare  denominata Comando unita'
mobili  e  specializzate  Carabinieri  «Palidoro»,  e  che  l'attuale
presenza  dei  suddetti  centri  appare  all'esito  dei  sopralluoghi
assolutamente incompatibile con le necessarie condizioni di sicurezza
che  si  rendera'  indispensabile  adottare nel corso del semestre di
Presidenza italiana dell'Unione europea;
  Ritenuto   che,   nell'approssimarsi  del  semestre  di  Presidenza
italiana  dell'Unione europea, ricorrono la grave necessita' pubblica
e  l'urgenza di esercitare i poteri conferiti al commissario delegato
dall'art.  1  comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 18 aprile 2003 n. 3283, anche avvalendosi dei poteri di
cui  all'art.  2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza ed in deroga alle
disposizioni  indicate  nell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato e delle
norme costituzionali;
  Ritenuta quindi la sussistenza degli estremi della grave necessita'
pubblica    e   dell'urgenza   per   l'adozione   dei   provvedimenti
indispensabili  per  la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica  collegati alla messa in sicurezza dei luoghi adiacenti alla
struttura  militare  denominata Comando unita' mobili e specializzate
Carabinieri   «Palidoro»,   attualmente   occupati   dai   centri  di
autodemolizione  e rottamazione, anche con riferimento alla tipologia
delle  attivita'  commerciali  in  questione,  alla  relativa notoria
frequentazione,  alla  non idoneita' dei soggetti titolari, accertate
sulla  base  risultanze  delle  ordinarie  iniziative  di competenza,
nonche'  con  riferimento  alla pericolosita' intrinseca ed oggettiva
dei  centri nell'attuale contesto spaziale per effetto dell'adiacenza
al predetto Comando;
  Ritenuto  pertanto  di  provvedere  in via di necessita' ed urgenza
alla  requisizione  delle  aree  attualmente  occupate  dai centri di
autodemolizione  e  rottamazione  di cui sopra, al fine di dare corso
alle successive operazioni di dislocazione dei suddetti centri presso
l'area  di destinazione come sopra individuata, nonche' di sgombero e
successiva  bonifica  dei  luoghi  adiacenti  alla struttura militare
denominata   Comando   unita'   mobili  e  specializzate  Carabinieri
«Palidoro»;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le  aree  attualmente  utilizzate  dai  centri di autodemolizione e
rottamazione  di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  18 aprile  2003  n.  3283, su cui
esercitano  l'attivita'  le  ditte indicate all'art. 3 della presente
ordinanza,   adiacenti  al  Comando  unita'  mobili  e  specializzate
Carabinieri  «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, sono requisite
in  uso temporaneo, sino alla data di scadenza di «grande evento» del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, per l'attuazione
delle finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
  E'   autorizzato,   secondo   le   disposizioni   che  seguono,  il
trasferimento  dei  centri di autodemolizione e rottamazione indicati
al comma precedente presso l'area di cui alla particella catastale n.
937 del foglio di mappa del comune di Roma n. 872.
  I titolari dei centri di autodemolizione e rottamazione sono tenuti
al  rilascio  delle  aree  requisite, libere da persone o cose, entro
dieci  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale.