IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  nonche'  l'art.  1 della legge
16 novembre  1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad assumere il patrocinio dell'Agenzia per il Fiume Po (A.I.P.O.);
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e dell'economia e
finanze;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e  la difesa dell'Agenzia per il fiume Po (A.I.P.O.);
nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le autorita' giudiziarie, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2003

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti