IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista l'istanza con la quale il sig. Cadenas Jorge Mario, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di odontologo
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  D.D.  in  data  1° aprile  2003  con  il  quale e' stato
disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28-29-30 aprile  e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
gia'  citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il
sig. Cadenas Jorge Mario e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  odontologo  rilasciato  in  data 17 maggio 1996
dall'Universidad  Nacional  de Cordoba (Repubblica argentina) al sig.
Cadenas  Jorge  Mario, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina)
il  16 gennaio  1970,  e'  riconosciuto  quale  titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2.  Il  dott.  Cadenas  Jorge Mario e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.

  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 3 giugno 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola