Avvertenze:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati
       per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale
((     1.   Al   comma  10  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
parole:  «fino  al  31 luglio  2003»  sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 luglio 2005».
  1.bis.  Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute
provvede,  nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a
verificare  l'andamento  delle  risorse e lo stato di avanzamento dei
progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire
l'attivita' libero-professionale intramuraria. ))
          Riferimenti normativi:
              Si  riporta  il testo dell'art. 15-quinquies, comma 10,
          del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni  (Riordino  della  disciplina  in
          materia   sanitaria,  a  norma  dell'art.  1,  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421) come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  15-quinquies  -  Caratteristiche del rapporto di
          lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
              (Omissis).
              10.      Fermo      restando,      per      l'attivita'
          libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto
          dall'art.  72,  comma  11, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
          idonei  alle  necessita'  connesse  allo  svolgimento delle
          attivita'  libero-professionali  in  regime  ambulatoriale,
          limitatamente  alle  medesime attivita' e fino al 31 luglio
          2005,  l'utilizzazione del proprio studio professionale con
          le    modalita'   previste   dall'atto   di   indirizzo   e
          coordinamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  27 marzo  2000,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio
          2000,   fermo   restando   per   l'azienda   sanitaria   la
          possibilita'  di  vietare  l'uso  dello  studio nel caso di
          possibile   conflitto  di  interessi.  Le  regioni  possono
          disciplinare   in  modo  piu'  restrittivo  la  materia  in
          relazione alle esigenze locali.».