IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione
del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
  Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;
  Visto  il  decreto  di  programmazione  transitoria  dei  flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio
2002  e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;
  Visto   il   decreto   di  programmazione  transitoria  dei  flussi
d'ingresso  dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per  l'anno  2003  del  20 dicembre  2002,  che ha autorizzato 60.000
ingressi per lavoro stagionale;
  Tenuto  conto  che  e'  emerso l'ulteriore fabbisogno di manodopera
extracomunitaria  per  l'anno  2003  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  in alcune regioni e province
autonome  le  quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate
con  il  decreto  del  20 dicembre  2002 sono risultate insufficienti
rispetto   al   reale   fabbisogno  precedentemente  segnalato  dalle
rispettive amministrazioni regionali;
  Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente
qualificati;
  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali
turistico-alberghiero,  agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera  per  lo  svolgimento  di  lavori  a  tempo  determinato  e
stagionale;
  Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,
provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei
genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi»;
  Considerato  che  la situazione economica e politica dell'Argentina
ha  posto  in  condizioni  difficili  numerosi  lavoratori di origine
italiana;
  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di
origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
  Considerata  la  necessita' di stabilire, entro la misura di 19.500
unita'  ancora  utilizzabili  in  sede di programmazione transitoria,
ulteriori  quote  di  ingressi  al  fine  di soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2003  sono  ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato,  anche  a  carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 19.500 unita'.