IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti
attivita'  commerciale  che  occupino  piu'  di cinquanta addetti, le
disposizioni  in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale;
  Visto  l'art.  5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato   l'accesso   ai  surrichiamati  trattamenti  sino  al
31 dicembre 1997;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi  del  quale  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della
legge   n.   549/1995  continuano  a  trovare  applicazione  fino  al
31 dicembre 1998;
  Visto  l'art.  81,  comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la
proroga,  fino  al  31 dicembre  1999,  del  trattamento previsto dal
sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto  la  proroga sino al 31 dicembre 2000 dei
trattamenti  di  cassa  integrazione straordinaria e di mobilita', di
cui  al  predetto  art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
  Visto l'art. 78, comma 15, lettera a) della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  che  ha  disposto  la  proroga  dei  trattamenti  di  cassa
integrazione  e  di  mobilita'  limitatamente  alle imprese esercenti
attivita'   commerciali  con  piu'  di  cinquanta  addetti,  sino  al
31 dicembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30956
del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro n. 1, foglio n. 314;
  Visto  l'art.  41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
il  quale  ha  disposto, in particolare, che, in attesa della riforma
degli  ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro  n.  2,  foglio  n.  331,  con  il  quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita'  -  relativamente  all'anno  2003  -  anche  per le imprese
esercenti  attivita'  commerciali  con organico superiore a cinquanta
addetti;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciali  con  organico  superiore a cinquanta addetti, la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita';
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Vista  la  nota I.N.P.S. n. 845 pervenuta il 27 marzo 2003 inerente
la  quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di mobilita'
per l'anno 2003;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  per  le  imprese  esercenti  attivita' commerciali con organico
superiore  a cinquanta addetti e' autorizzata la proroga dell'accesso
ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente all'anno 2003.