IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicoloco e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario  ha  indicato  che standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni  con  il  quale  e'  stata  costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola di fisioterapia
integrata  e  musicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e
ad  attivare  corsi  di specializzazione in psicoterapia in Roma, via
delle  Sette  Chiese  n.  139,  per  un  numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita'
e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'11 aprile 2003;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003 trasmessa con nota
n. 370 dell'8 maggio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia
integrata  e  musicoterapia»  e' abilitato ad istituire e ad attivare
nella  sede  principale  di  Roma,  via delle Sette Chiese n. 139, ai
sensi  delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a
80 unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona