IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espressi nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle strutture ed attrezzature, e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto   il   decreto   in   data   11 ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data  3 aprile 2003 con il quale l'istituto
«Istituto   Veneto  di  terapia  familiare»  e'  stato  abilitato  ad
istituire  e  ad  attivare  corsi di specializzazione in psicoterapia
nella  sede  di  Treviso  per i fini di cui all'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in  psicoterapia  nella  sede  periferica  di  Vicenza, per un numero
massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun
anno  pari  a  sedici unita' e, per l'intero corso, a sessantaquattro
unita';
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 21 marzo 2003;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione  del 7 maggio 2003, trasmessa con
nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  l'istituto «Istituto Veneto di
terapia  familiare»,  e'  abilitato  ad istituire e ad attivare nella
sede  periferica di Vicenza, via Contra' Pasini n. 18, ai sensi delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a sedici unita' e, per l'intero ciclo,
a sessantaquattro unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona