IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto   il   decreto   in   data   11 ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
Commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Vista  l'istanza  con la quale l'istituto «Centro per la ricerca in
psicoterapia»  ha  chiesto  l'abilitazione ad istituire e ad attivare
corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma, piazza Marucchi n.
5,  per  un  numero  massimo  di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per ciascun anno pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a
quarantotto unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
7 marzo 2003;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione  del 7 maggio 2003, trasmessa con
nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998, n. 509, l'istituto «Centro per la ricerca
in  psicoterapia»  e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
principale di Roma, piazza Marucchi n. 5, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a dodici unita' e, per l'intero ciclo,
a quarantotto unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona