IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti i decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 26 febbraio 2003
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di  controllo  denominato  «Cermet  - Certificazione e
ricerca  per  la  qualita' - Societa' consortile a r.l.», con decreto
del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 6 luglio 2003;
  Considerato che l'Associazione industriali delle carni - Ass.I.Ca.,
quale  soggetto  che  ha  presentato  istanza di riconoscimento della
denominazione  di  origine protetta «Prosciutto di Carpegna», in data
28 marzo  2003  ha  comunicato  la  propria  intenzione di sostituire
all'organismo  denominato  «Cermet  - Certificazione e ricerca per la
qualita'  -  Societa'  consortile a r.l.», con l'organismo denominato
«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di
Carpegna»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta  autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo  di controllo «Istituto Nord Est Qualita' -
INEQ» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «Cermet  -
Certificazione  e  ricerca  per  la  qualita' - Societa' consortile a
r.l.»,  con  sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n.
23,  con  decreto  27 luglio  1999,  ad  effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia'  prorogata con decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e
26 febbraio  2003,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 6 luglio 2003.