IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli  3,  comma  1,  e 6 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  284 e successive modificazioni, recante: «Riordino
della  Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  7 gennaio 1998 e successive modificazioni,
recante:   «Nuove   norme  relative  alla  concessione,  garanzia  ed
erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;
  Ritenuta  l'opportunita' di rendere tra loro omogenee le condizioni
di estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti;
  Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del presente decreto, l'art. 11
del   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  7 gennaio 1998 e successive modificazioni,
recante:   «Nuove   norme  relative  alla  concessione,  garanzia  ed
erogazione  dei  mutui della Cassa depositi e prestiti» e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  11  estinzione  anticipata. - 1. L'estinzione anticipata dei
mutui  puo'  essere  disposta  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti su
richiesta  dei  soggetti  mutuatari  o  pagatori  ovvero  puo' essere
disposta  d'ufficio  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti a seguito di
revoca  per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli
obblighi  derivanti  dal  rapporto  di  finanziamento  da  parte  dei
soggetti  mutuatari  o  pagatori,  o  per violazione della disciplina
legislativa o regolamentare.
  2.  L'estinzione  anticipata comporta l'obbligo di corrispondere la
differenza,  se  positiva,  tra la quota di capitale erogata e quella
ammortizzata  e,  per  i  prestiti  a  tasso  fisso,  un  indennizzo,
calcolato  ai  sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o
pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e
prestiti a termini di legge.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto all'art. 8, comma 1, lettera b),
l'indennizzo,   commisurato   al   capitale  erogato,  e'  pari  alla
differenza,  se  positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate
di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del
pagamento  di  cui  al  comma  6;  l'attualizzazione  delle  rate  di
ammortamento  e' effettuata al tasso di interesse, applicato ai mutui
di  durata corrispondente alla vita residua del mutuo, determinato ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze   del  28  febbraio 2003,  con  la  decorrenza  indicata  nel
comunicato, di cui all'art. 6, comma 2 del medesimo decreto.
  4.   L'estinzione   anticipata   dei   finanziamenti   comporta  la
restituzione   da   parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti  della
differenza,  se  positiva,  tra  la  quota di capitale ammortizzata e
quella somministrata.
  5. La Cassa depositi e prestiti individua le fattispecie in cui non
si   da'   luogo   al  pagamento  dell'indennizzo  nei  casi  in  cui
l'estinzione  anticipata e' dovuta a cause non imputabili ai soggetti
mutuatari  e/o  pagatori  e,  in  via  del  tutto  eccezionale,  puo'
deliberare  la restituzione parziale della quota interessi delle rate
di ammortamento pagate.
  6.  Nel  provvedimento di estinzione anticipata e' indicata la data
entro  cui  deve  essere effettuato il versamento di quanto dovuto ai
sensi  del  presente  articolo,  termine  oltre  il  quale iniziano a
decorrere di diritto gli interessi di ritardato pagamento.
  7.  La  Cassa  depositi e prestiti individua modalita' e condizioni
attraverso  le  quali  viene dichiarata la decadenza dai benefici del
provvedimento  di  estinzione  anticipata, qualora il richiedente non
provveda  al  pagamento  di  quanto  dovuto entro la data di scadenza
della  rata  di  ammortamento immediatamente successiva al termine di
pagamento».
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2003
                                                Il Ministro: Tremonti