IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 giugno  2002,  con  il quale e' stato dichiarato, per la durata di
dodici  mesi,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di
Pordenone,   Udine   e   Gorizia   colpito   dall'eccezionale  evento
atmosferico del 5 giugno 2002;
  Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata  per  fronteggiare  situazioni che per intensita' richiedono
l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Vista  la  nota  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia n.
DRPC/7291/FSC  del  6 giugno 2003 con la quale, e' chiesta la proroga
dello   stato  di  emergenza,  stante  la  necessita'  di  portare  a
compimento le attivita' finora intraprese, finalizzate al superamento
della situazione emergenziale;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa, e' prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito
dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 giugno 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi