IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997; Visto l'art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22 della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; Visto l'art. 81, comma 3 della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera g); Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza: Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315; Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale e' stata autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2003, anche per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per l'anno 2003; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Vista la nota I.N.P.S. n. 845 pervenuta in data 27 marzo 2003, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2002; Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento Cigs per l'anno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, legge n. 448/2001; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.