IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
che  ha  esteso,  sino  al  31 dicembre  1995,  anche alle agenzie di
viaggio  e  turismo,  compresi  gli  operatori turistici, con piu' di
cinquanta  addetti  e  alle  imprese di vigilanza, le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Visto  l'art.  5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto  l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato   l'accesso   ai  surrichiamati  trattamenti  sino  al
31 dicembre 1997;
  Visto  l'art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi  del  quale  le  disposizioni di cui all'art. 2, comma 22 della
legge   n.   549/1995  continuano  a  trovare  applicazione  fino  al
31 dicembre 1998;
  Visto  l'art.  81,  comma  3 della legge n. 448/1998 che dispone la
proroga,  fino  al  31 dicembre  1999,  del  trattamento previsto dal
sopracitato art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999,
n.  488  che  ha  disposto  la  proroga  sino al 31 dicembre 2000 dei
trattamenti  di  cassa  integrazione straordinaria e di mobilita', di
cui  al  predetto  art.  81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
  Visto  il  decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera g);
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001,  n. 158, convertito senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  n.  30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti
il   1° agosto   2001   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  il
5 settembre   2001,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre   2001,  il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  straordinaria  e  di mobilita' per i lavoratori dipendenti
dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo
con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza:
  Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30968
del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro n. 1, foglio n. 315;
  Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il
quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli
ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro  n.  2,  foglio  n. 331 con il quale e' stata autorizzata la
proroga   dell'accesso   ai  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  e  di mobilita' relativamente all'anno 2003, anche per
le  agenzie  di  viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,
con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali, di autorizzare, per le aziende operanti nei settori delle
agenzie  di  viaggio  e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle
imprese  di  vigilanza,  la  proroga  dell'accesso  ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per l'anno 2003;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Vista  la  nota  I.N.P.S.  n.  845 pervenuta in data 27 marzo 2003,
inerente  la  quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di
mobilita' per l'anno 2002;
  Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento Cigs per l'anno 2002, ai sensi del citato art.
52, comma 46, legge n. 448/2001;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289   e'  autorizzata  la  proroga  dell'accesso  ai  trattamenti  di
integrazione  salariale  straordinaria  e  di mobilita' relativamente
all'anno  2003,  per  le  agenzie  di viaggio e turismo, compresi gli
operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti e per le imprese
di vigilanza.