IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001, con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerato che a tutt'oggi il predetto organismo di controllo non ha attivato l'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»; Considerato che appare indifferibile attivare il predetto controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del com-ma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Sicilia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» con sede in Corso Italia n. 30 - Trapani; Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 maggio 2003, protocollo n. 62708 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa all'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto ministeriale 4 maggio 2001 e' revocata in quanto il predetto organismo non ha dato avvio all'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».