Stazione appaltante: comune di Reggio Emilia.
    Esponente: Consigliere comunale.
    Riferimenti  normativi:  articoli 1 e 17, legge 11 febbraio 1994,
n.  109, ed articoli 57 e 65, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999.

                            IL CONSIGLIO
  Vista  la legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994,
n. 109;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
1999, n. 554;
  Vista la relazione redatta dal Servizio ispettivo.
Considerato in fatto.
  In  data  8 novembre  2002  e'  pervenuta  a  questa  Autorita'  la
segnalazione  di  un  consigliere del comune di Reggio Emilia, con la
quale  sono  state  segnalate  presunte violazioni della norma che si
sarebbero   verificate  nell'ambito  delle  procedure  espletate  per
l'affidamento di Servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura
relativi ai lavori in argomento.
  Il  ricorrente  in  tale  esposto ha in particolare evidenziato che
l'amministrazione  comunale di Reggio Emilia ha «assegnato l'incarico
professionale  all'arch.  Calatrava  senza  seguire  la procedura del
concorso  ...  ma di aver affidato l'incarico secondo un contratto di
natura   privata   e   che  l'importo  pattuito  per  le  prestazioni
professionali  e'  troppo  elevato in rapporto al costo dell'opera in
quanto e' stato stabilito secondo il sistema a discrezione e non gia'
a  percentuale»,  ed  ha lamentato altresi' il mancato sussistere dei
motivi d'urgenza alla base dell'affidamento effettuato.
  Il  Servizio  ispettivo  in data 14 novembre 2002 ha richiesto alla
stazione    appaltante   gli   opportuni   chiarimenti   nonche'   la
documentazione   necessaria   per  la  migliore  ricostruzione  della
fattispecie.
  In  data  6 dicembre  2002  il responsabile del procedimento per il
comune  di  Reggio  Emilia ha consegnato brevi manu la documentazione
richiesta,  fornendo al contempo delucidazioni in merito all'iter del
procedimento.
  Dagli  atti  pervenuti,  cosi' come integrati con successive note e
memorie  in  data 12 dicembre 2002, 10 gennaio 2003 e 7 marzo 2003, e
da  quanto riferito dai diversi soggetti interessati dal procedimento
nel   corso   dell'audizione  tenutasi  presso  l'Autorita'  in  data
26 febbraio 2003 e' stato possibile rilevare che:
    in  data  31 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza di servizi
indetta  dal  Ministero  dei  trasporti  con  decreto n. 751(52) TAV4
dell'8 luglio  1998,  e'  stato approvato ii progetto della tratta AV
MI-BO  da  realizzarsi  a  cura e spese di TAV S.p.a. (Concessionaria
RFI)   tramite  il  Consorzio  CEPAV  UNO  (General  Contractor)  che
ricomprendeva,    tra    l'altro,    un   complesso   di   interventi
infrastrutturali  (strade,  sottopassaggi,  cavalcavia, nuovo casello
dell'autostrada  A-1,  asse  attrezzato e stazione Medio-Padana) e di
mitigazione  ambientale ricadenti nel territorio del comune di Reggio
Emilia;  parte delle predette opere di urbanizzazione, necessarie per
la risoluzione delle interferenze con la nuova linea veloce sarebbero
state  trasferite  allo  stesso  comune di Reggio Emilia dopo la loro
realizzazione a carico di TAV;
    in  data  23 gennaio  2002  con delibera di giunta comunale e con
successiva determinazione dirigenziale n. 2334 del 29 gennaio 2002 il
comune  di  Reggio  Emilia,  anche  con il contributo economico della
camera  di  commercio  e  della associazione industriali della stessa
citta',   ha  affidato  in  via  fiduciaria  all'architetto  Santiago
Calatrava  l'elaborazione  di  un  «progetto concettuale» finalizzato
alla  ricerca  di  una  soluzione  architettonica  eccezionale  per i
diversi  elementi  infrastrutturali  della  linea ferroviaria ad Alta
velocita'  a  fronte  di  un compenso forfetario pari a Euro 200.000;
«progetto  concettuale»  acquisito  in  forma  di  modello/plastico e
relazione  illustrativa  successivamente  presentata  a TAV/CEPAV UNO
dall'Amministrazione  comunale nella prima seduta della Conferenza di
servizi  convocata  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(15 giugno 2002) per l'approvazione del nuovo progetto dello svincolo
autostradale  ed  annesse modifiche all'asse attrezzato sollecitate a
suo tempo dalla Societa' autostrade e dal comune;
    in  data  8 luglio  2002,  sempre  nell'ambito  della  richiamata
Conferenza  dei  servizi  nella  quale  veniva  approvato il progetto
presentato  dai  soggetti  attuatori  delle opere, e' stato stipulato
l'accordo  per  la  revisione  progettuale e l'esecuzione delle opere
infrastrutturali  della  linea  ferroviaria  ad  Alta velocita'; tale
accordo  prevedeva in sintesi che comune e provincia di Reggio Emilia
potessero  procedere  alla  revisione  dei  progetti dei tre viadotti
dell'Asse  attrezzato,  della  nuova stazione ferroviaria e del nuovo
casello autostradale di Reggio Emilia, attraverso l'approfondimento e
lo  sviluppo  della  «idea progettuale» elaborata dall'arch. Santiago
Calatrava   Valls,   ed  alla  trasmissione  successiva  ai  soggetti
attuatori dei progetti revisionati (TAV S.p.a. e Consorzio CEPAV UNO)
per l'eventuale conseguente realizzazione degli interventi;
    in  data  9 settembre 2002 con delibera di giunta comunale n. 249
sono   stati   approvati   gli   indirizzi   per   l'attivazione   di
sponsorizzazioni  relative  alla  revisione  dei progetti delle opere
della  linea  ferroviaria ad Alta velocita' da realizzarsi nel comune
di Reggio Emilia;
    in  data  11 settembre 2002 con delibera della giunta comunale n.
251 e' stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra comune di
Reggio  Emilia,  provincia  ed  altri  enti locali (tra cui camera di
commercio   ed   Azienda  consorziale  trasporti  di  Reggio  Emilia)
finalizzato  ad  impegnare  i  sottoscrittori  a  finanziare  a fondo
perduto,  secondo modalita' da concordare successivamente, i compensi
relativi  alla  fase  di  «studio  di  fattibilita'  e  progettazione
preliminare» per la revisione dei progetti delle nuove infrastrutture
della  nuova  linea ferroviaria ad Alta velocita' da parte dell'arch.
Santiago Calatrava Valls;
    in  data  12 settembre  2002  con  determinazione dirigenziale n.
1607/02  e'  stato  approvato  il  disciplinare  di incarico relativo
all'affidamento  alla  Santiago  Calatrava  SA  per  la revisione dei
progetti  definitivi  ed  esecutivi  delle  opere  gia'  approvati in
Conferenza  di  servizi  e  la direzione artistica delle opere, della
linea  ferroviaria  ad  Alta  velocita'  da  realizzarsi in comune di
Reggio  Emilia (che prevede l'approfondimento dell'idea progettuale e
lo  sviluppo  dei  progetti  preliminari,  la  redazione dei progetti
definitivi  ed  esecutivi  di  variante  e la direzione artistica dei
seguenti  lavori:  asse  attrezzato  (tre  viadotti),  nuova stazione
ferroviaria  di  Reggio  Emilia,  nuovo  casello  autostradale) ed il
conferimento  in  via fiduciaria del relativo incarico a fronte di un
compenso complessivo di Euro 7,83 milioni;
    in  data  16  settembre  2002,  presso  la  sede  della  Santiago
Calatrava  SA,  in Zurigo, e' stato stipulato tra il comune di Reggio
Emilia   e  la  Santiago  Calatrava  SA,  il  contratto  relativo  al
conferimento  dell'incarico  di revisione dei progetti e di direzione
artistica delle opere suddette;
    con  lettera  di trasmissione in data 31 ottobre 2002 la Santiago
Calatrava  SA  ha  prodotto  il  progetto  preliminare  dei tre ponti
dell'asse  attrezzato e successivamente, in data 10 dicembre 2002, il
progetto preliminare della nuova stazione.
  L'amministrazione,   con   riferimento  a  quanto  dettagliatamente
rilevato dall'esponente, ha fatto inoltre presente:
    a) in  merito  all'urgenza  ed  alla  mancata effettuazione di un
concorso  di  idee,  che  «il  comune  di Reggio Emilia non ha alcuna
competenza  in  merito  all'affidamento  dei  lavori  e alle funzioni
proprie  di stazione appaltante. Tuttavia quale Ente responsabile del
territorio  su  cui  saranno  realizzati  gli interventi, ha ritenuto
opportuno  anche  in relazione alla mobilitazione e all'impegno degli
altri  soggetti  locali,  fornire  un  contributo  nell'ambito  della
progettazione predisposta da TAV/CEPAV UNO. Contributo di eccezionale
valenza  ideativa  e  artistica  reso  appunto  sotto forma di studio
proposta  progettuale.  ... I costi dell'ipotesi concettuale - studio
di  fattibilita'  e  della  successiva  revisione della progettazione
preliminare sono stati assunti dai soggetti locali che hanno, insieme
al  comune  di  Reggio  Emilia, promosso e sostenuto l'iniziativa. In
particolare  ad  oggi,  gia'  oltre  il  50%  di  tali costi (ipotesi
concettuale  - studio di fattibilita' e revisione della progettazione
preliminare)   risultano   finanziati   da  soggetti  privati  locali
attraverso contributi o sponsorizzazioni. ...»;
      b)  in  merito  all'importo dell'incarico, che «I corrispettivi
hanno  tenuto  conto,  per  le  diverse  opere,  della  pluralita' di
contributi  resi  dal  professionista  (da  quello ideativo, a quello
relativo  all'inquadramento urbanistico e ambientale, dallo studio di
fattibilita',   alla   revisione   della  progettazione  preliminare,
definitiva,  esecutiva  e  alla  direzione  artistica)  e  sono stati
fissati   in  misura  forfetaria  omnicomprensiva,  al  fine  di  una
predeterminazione  "certa"  della  copertura  finanziaria necessaria,
evitando  le incertezze connesse a criteri di calcolo "a percentuale"
da applicarsi ad importi finali di opere ancora da determinare. Cosi'
come   indicato   all'art.  5  del  citato  contratto  d'incarico,  i
corrispettivi   sono  stati  infatti  pattuiti  "a  discrezione"  con
riferimento  alla tariffa professionale ingegneri e architetti di cui
alla  legge  2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche, cosi' come
aggiornata dal decreto ministeriale 4 aprile 2001;
    c) in  merito  all'attivita'  amministrativa  ed  alla  procedura
seguita,  che  «La  scelta  effettuata  dall'Amministrazione ha avuto
tempi  serrati  dal gennaio 2002 ... Le scelte progettuali sono state
comunicate   e   condivise,  coordinando  le  esigenze  del  soggetto
attuatore  e  degli  uffici  tecnici comunali al fine di ottenere una
moderna  progettazione  delle opere programmate. Queste opere restano
invariate,    sia    tipologicamente    (ponti,   stazione,   casello
autostradale) che come costo complessivo, per l'Alta velocita'. Ma in
termini  di  efficienza  ed  efficacia  dell'azione amministrativa il
comune si attende un rilevante ritorno dalla scelta progettuale».
  Atteso  la  specificita' e la rilevanza della questione l'Autorita'
ha  inoltre  disposto  la  preliminare acquisizione a mezzo audizione
dell'avviso  del  Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio
nazionale  degli  architetti  sulla  problematica  specifica relativa
all'affidamento di incarichi connessi con sistemazioni urbanistiche e
all'ammissibilita' di un'attivita' di revisione di progettazioni gia'
effettuate, assegnate con incarichi fiduciari.
  In  data  26 febbraio  2003 il Consiglio nazionale degli ingegneri,
convenuto  in audizione ha espresso il proprio parere sulla questione
confermando  nella sostanza i profili di irregolarita' gia' segnalati
dall'esponente,  ed  in  particolare  «la  necessita' di osservare le
procedure  ed  i  principi  vigenti  in  tema  di lavori pubblici per
l'affidamento degli incarichi di progettazione sotto qualsiasi forma,
soprattutto  per  quanto  concerne  il  principio  cardine della gara
pubblica, anche in applicazione dei criteri di matrice comunitaria di
par condicio e libera concorrenza».
Ritenuto in diritto.
  La  progettazione e l'esecuzione delle opere di che trattasi ricade
nella  competenza  esclusiva dei soggetti attuatori (TAV - CEPAV UNO)
in  virtu'  delle  obbligazioni  di  cui  all'originaria  convenzione
relativa   alla  realizzazione  delle  opere  AV  sull'intera  tratta
Bologna-Milano;   all'amministrazione   comunale  di  Reggio  Emilia,
competente  nella  gestione  attiva del territorio sul quale vanno ad
inserirsi  le predette opere, spetta invece la vigilanza sul corretto
inserimento   ambientale   delle   stesse,   da   attuarsi   con   la
partecipazione al procedimento d'approvazione del progetto definitivo
delle  opere  che  si  concreta nell'espressione di formale parere in
sede  di  Conferenza  dei servizi da indire ai sensi dell'art. 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Nella  sede  di  detta  Conferenza,  in  data  31 luglio  1998,  la
progettazione  delle  opere  di  che trattasi e' stata oggetto di una
prima  approvazione  da  parte  dei  diversi  soggetti interessati al
procedimento,  tra  cui il comune di Reggio Emilia che in quella sede
ha espresso parere favorevole al progetto.
  Successivamente,  e  solo  in data 17 maggio 2002, e' stata indetta
una  nuova Conferenza di servizi dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  per  l'approvazione  del  progetto del nuovo svincolo
autostradale  di  Reggio Emilia, opera complementare a quelle dell'AV
da  realizzarsi comunque nell'ambito del rapporto convenzionale TAV -
CEPAV  UNO.  Nell'ambito  di  tale  Conferenza,  tenutasi  in diverse
sessioni  nei mesi di giugno e luglio 2002, gli enti competenti, come
in   precedenza  specificato,  sono  pervenuti  all'approvazione  del
progetto esaminato e, contestualmente, sulla base delle richieste del
comune e della provincia di Reggio Emilia, alla formalizzazione di un
accordo  ai  sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990 che
prevedeva,   secondo   meccanismi  prestabiliti,  di  procedere  alla
revisione  dei  progetti definitivi ed esecutivi predisposti da CEPAV
UNO  e  gia' approvati in sede di Conferenza di servizi; cio' sarebbe
dovuto  avvenire  ad  opera  del  comune il quale, previo affidamento
(fiduciario) dell'incarico all'architetto Santiago Calatrava, avrebbe
dovuto  acquisire  la  suddetta  progettazione, per poi sottoporla al
parere  dei  soggetti  attuatori  che,  accertatane  la fattibilita',
avrebbero conseguentemente provveduto alla realizzazione delle opere.
  Nell'ambito  di  tale accordo il comune si impegnava a consegnare a
TAV  -  CEPAV UNO le nuove progettazioni nei tempi compatibili con la
definita  programmazione  temporale  dei  lavori  della tratta BO-MI,
convenendo   altresi'   che  gli  eventuali  extracosti  delle  opere
conseguenti  alle  rielaborazioni progettuali, da verificare rispetto
ai  tetti di spesa gia' stabiliti per le stesse, non avrebbero potuto
in  nessun  caso  far  carico  a  TAV/RFI  o  a CEPAV UNO e sarebbero
eventualmente  stati  compensati  da  riduzioni da concordarsi tra le
parti da apportare agli interventi di pertinenza del comune (allegato
1  all'accordo in data 8 luglio 2002) ovvero coperti da finanziamenti
(regionali,  nazionali  o  europei)  che comune e provincia avrebbero
successivamente  provveduto  ad  individuare. TAV, tramite CEPAV UNO,
avrebbe  inoltre  assicurato  al comune con modalita' da definirsi in
funzione  dell'avanzamento  della  progettazione stessa, l'erogazione
economico  finanziaria  connessa  alla  progettazione  definitiva  ed
esecutiva  ed alla direzione artistica dei lavori, rimanendo a carico
del  comune  e degli altri soggetti pubblici e privati locali i costi
relativi  allo  studio di fattibilita' e la progettazione preliminare
dell'opera. Nel caso in cui circostanze particolari avessero impedito
il  perfezionamento dell'accordo, impedendo di fatto la realizzazione
delle  opere cosi' come riprogettate dall'arch. Calatrava, si sarebbe
dato  comunque  corso  ai  progetti  gia' approvati in Conferenza dei
servizi.
  Da quanto premesso, risulta che l'affidamento di che trattasi trova
il  suo  fondamento  nella  volonta'  dell'Amministrazione comunale -
peraltro    rientrante    nell'elencazione    dei   soggetti   tenuti
all'applicazione  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 2) - di
«revisionare»   i   progetti  gia'  esistenti  di  gran  parte  delle
infrastrutture  relative  alla  linea  ferroviaria  ad Alta velocita'
localizzate  sul  proprio territorio, per conseguire una piu' elevata
qualita'  architettonica,  sempre operando in sinergia con i soggetti
attuatori delle opere.
  L'acquisizione   anche   mediante   consulenza   esterna   di  ogni
conveniente   elemento   utilizzabile   nell'ambito  della  ricordata
Conferenza  dei  servizi  del  luglio  2002  rientra  di  certo nelle
attribuzioni  del  comune  di  Reggio  Emilia;  e'  da  verificare se
costituisca   consulenza   lo   studio   di  una  «alternativa»  alle
progettazioni in itinere, gia' approvate dall'ente stesso.
  A  favore  della tesi affermativa sta, sostanzialmente, l'argomento
che il contenuto dell'affidamento fiduciario all'architetto Calatrava
e  le prestazioni che si richiedono sono creazioni dell'ingegno, idee
richieste e ottenute.
  E'  pacifico,  peraltro che anche il progetto, in senso proprio, e'
opera  dell'ingegno,  per  cui  il primo punto da verificare e' se il
prodotto della prestazione dell'architetto Calatrava quale che ne sia
stata  la  richiesta  nel  disciplinare sia, per il suo contenuto, da
qualificare come progetto.
  Il  prodotto  della  prestazione  de  quo - pur rappresentato sotto
forma  di  modello/plastico  -  accanto  alla «dimensione di riordino
pianificatorio»  come  sostenuto  dall'Amministrazione,  contiene  un
nuovo  «disegno»,  senza  modificare la prevista localizzazione delle
diverse  infrastrutture  gia'  progettate in nome e per conto di TAV,
con  un  livello  di  definizione  che  puo'  essere qualificato come
sviluppo progettuale che arricchisce l'idea concettuale presentata.
  Nella  realta'  concreta  l'affidamento fiduciario in esame ha dato
luogo  ad  una «proposta ideativa», ma esso ha comportato l'integrale
riprogettazione  delle infrastrutture trasportistiche gia' ricomprese
tra i lavori TAV.
  L'amministrazione  aveva  a  disposizione  lo  strumento  apportato
dall'art. 17, comma 13 della legge quadro e dall'art. 57 del relativo
regolamento  di  attuazione che formano il concorso di idee, al quale
devesi  ricorrere  ogni  qualvolta  si  ritenga  opportuno  acquisire
proposte  ideative  in  relazione  a «lavori di particolare rilevanza
sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale  storico  artistico e
conservativo,  nonche'  tecnologico» che il progettista incaricato e'
tenuto  a  predisporre  nelle  forme  piu'  idoneo alla loro corretta
rappresentazione,  fornendo  elaborazioni progettuali che non possono
essere comunque di livello pari o superiore a quello preliminare.
  Non   v'e'   dubbio   che,  sotto  il  profilo  degli  intendimenti
manifestati  nell'affidamento  fiduciario,  sono  richiamati  sia  la
clausola   che  il  citato  «progetto  concettuale»  sarebbe  rimasto
comunque  di proprieta' del professionista, sia che il comune avrebbe
potuto  utilizzarlo  unicamente  «per  consentire  la  formazione del
giudizio  dei  propri  dirigenti tecnici chiamati a fornire pareri di
competenza  in  sede  di Conferenza di servizi in occasione di eventi
culturali (convegni e mostre)».
  Non   conta   soffermarsi  sulla  osservazione  che  acquisire  una
prestazione  che  si  concreta  in un oggetto che resta di proprieta'
dell'incaricato  della prestazione priva di ogni utilita' pubblica la
prestazione stessa, ma dette clausole hanno introdotto un elemento di
turbativa  per  la  previsione  (art.  6)  sia  pure prospettata come
eventualita'  della «estensione dell'incarico per l'affidamento delle
attivita'  di  consulenza  e  di  sviluppo delle diverse elaborazioni
progettuali» subordinata alla stipula di un protocollo d'intesa con i
soggetti attuatori delle opere.
  Appare  anche  superfluo  verificare se l'affidamento fiduciario in
questione  sia giustificato in ragione del ricorrere di condizioni di
«urgenza».  Il  comune  di  Reggio  Emilia,  per aver approvato nella
Conferenza  di servizi in data 31 luglio 1998 il progetto TAV, era da
tempo  a  conoscenza  delle  necessita' e delle problematiche ad esso
connesse,  e  quindi in tempo nel rispetto delle norme per richiamare
l'attenzione  dei  soggetti  attuatori  delle  opere  su  una diversa
considerazione  delle  scelte progettuali effettuate e da essa stessa
in origine avallate.
  Puo'   certo  aver  influito  nelle  valutazioni  operate  e  nelle
determinazioni  assunte  nella  Conferenza di servizi il pregio della
ideazione,   ma   il   susseguente  affidamento  fiduciario  in  data
12 settembre  2002  dei  diversi  livelli  progettuali delle opere al
professionista  gia'  incaricato  risulta  non  conforme alle vigenti
disposizioni  normative,  ed  in  particolare al disposto di cui agli
articoli 65 e seguenti del regolamento attuativo della legge quadro.
  Non  ha  rilievo  il  riferimento operato dalla stazione appaltante
alla  tutela  dei  «diritti esclusivi» prevista all'art. 11, comma 3,
lettera  b) della direttiva comunitaria n. 92/50 su cui si sarebbe in
concreto  fondato  tale  successivo affidamento fiduciario. E cio' in
quanto,  nei  sensi  chiariti  con  precedenti  indicazioni di questa
Autorita',   occorre   distinguere   i   diritti   di   utilizzazione
patrimoniale  delle  opere  dell'ingegno  dalla  tutela  del  diritto
d'autore;   inoltre   l'aver  effettuato  un  livello  precedente  di
progettazione  non  da' titolo, in forza delle disposizioni di tutela
del  diritto  d'autore,  al  conferimento  dell'incarico  del livello
successivo, in violazione delle procedure concorsuali.
  Queste    considerazioni,    inoltre,    richiamano    l'attenzione
sull'istituto  della Conferenza di servizi e sui processi approvativi
ed  attuativi  delle  opere  dell'Alta  velocita' e, in genere, delle
grandi  opere  a  rete.  Difatti, pongono in evidenza le potenziali e
significative  criticita'  da correlarsi a dinamiche procedurali come
quella esaminata, per le quali pur pervenendosi in sede di Conferenza
di  servizi  ad  un  accordo  sull'approvazione  di  progettazioni di
livello definitivo/esecutivo di opere pubbliche, con atto separato si
individuano  forme  e modalita' per la revisione o la riprogettazione
delle  stesse  onde perseguire una piu' elevata qualita' progettuale;
ne  seguono  ritardi  nel complesso processo realizzativo delle opere
(apprezzabile  in  almeno  9/12  mesi il protrarsi della durata della
fase  progettuale  delle  opere in questione a seguito della disposta
«revisione»),  conseguenti  maggiori  costi  per il pubblico erario e
contenzioso con gli stessi soggetti esecutori.
  Dinamiche  procedurali come quella esaminata, quindi, collidono con
gli  stessi  principi  ispiratori  dell'istituto  della Conferenza di
servizi  di  cui  alla  legge  n.  241/1990 e s.m. negandone di fatto
l'utilita'.
  Ne'  sono  da  trascurare  le  negative incidenze, anche in tema di
efficienza  degli istituti, delle stesse dinamiche raffrontate con la
ratio  della  creazione del nuovo soggetto «General Contractor» e del
correlato  processo  realizzativo di opere di straordinaria valenza e
complessita',  per le quali si postula una piu' agevole, razionale ed
economica gestione.
  Allo  stato  degli  atti,  emerge,  infine  la  configurabilita' da
valutare   nelle  competenti  sedi,  di  una  duplicazione  di  spesa
conseguente   all'affidamento   della   riprogettazione  delle  opere
infrastrutturali;  progettazioni peraltro gia' effettuate per la gran
parte dal consorzio CEPAV UNO sino al livello definitivo ed in alcuni
casi  sino  a  quello  esecutivo,  come  rilevasi  dagli  atti  della
Conferenza di servizi tenutasi nel giugno/luglio 2002.
  Valutazione   che   si   deferisce   anche   per   quanto  riguarda
l'affermazione del responsabile del procedimento che evidenzia che «I
costi  dell'ipotesi  concettuale  -  studio  di  fattibilita' e della
successiva  revisione  della  progettazione  preliminare  sono  stati
assunti  dai  soggetti  locali  che hanno insieme al comune di Reggio
Emilia promosso e sostenuto l'iniziativa. In particolare ad oggi gia'
oltre  il  50% di tali costi risultano finanziati da soggetti privati
locali  attraverso  contributi  e  sponsorizzazioni»,  nonche'  sulla
misura  del  compenso  per  le  prestazioni  complessivamente fornite
dall'arch.   Calatrava   (progettazione   definitiva   ed  esecutiva)
determinato  "a  discrezione",  tenuto  anche  conto che il Consiglio
dell'ordine degli ingegneri di Reggio Emilia aveva evidenziato che il
suddetto  affidamento  non era conforme alla legge n. 143/1949 e s.m.
stante   la   natura   intrinseca   delle  prestazioni  professionali
richieste,  che  «sono  fra quelle per cui la modalita' tariffaria da
applicarsi e' quella a percentuale».
  Ulteriore  aspetto da considerare e' quello poi riferito agli extra
costi  delle  opere,  da  individuare  in  funzione  delle  revisioni
progettuali  in  itinere, pur volendo tenere in considerazione quanto
sostenuto    dall'Amministrazione    circa    l'innegabile    valenza
architettonica  delle  opere  in  corso  di  progettazione  da  parte
dell'arch.  Santiago Calatrava e l'acquisizione «alla citta' di opere
d'ingegneria  di elevatissimo contenuto artistico, utili ad aumentare
in modo sensibile la qualita' del tessuto urbano fino a divenire vere
e proprie attrattive monumentali ...»
  Le   indicazioni   esposte,  alla  luce  delle  precisazioni  della
giurisprudenza    del   giudice   amministrativo,   costituiscono   i
presupposti  di  un  procedimento  di  riesame,  inteso a valutare la
possibilita' di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di
annullamento  o  modifica delle determinazioni che sono state oggetto
delle  indicazioni  suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi
assunti.  Rivalutazione  che non potra', ovviamente, non tener conto,
per  la  scelta  dell'indirizzo  da  adottare, accanto a quanto sopra
rilevato, degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse
pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.
  Delle  conclusioni  di  questa attivita' di riesame il responsabile
del  procedimento  vorra'  dare  comunicazione  ai sensi dell'art. 4,
comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.
  In base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
         sulla base delle indicazioni di cui in parte motiva

                               Dispone
il   monitoraggio  degli  interventi  di  cui  trattasi,  nonche'  la
segnalazione, di cui all'art. 4 comma 9 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, in relazione all'ipotesi di danno erariale.
Manda
  al  responsabile  del procedimento per le valutazioni di competenza
ai fini del procedimento di riesame alla stregua delle indicazioni di
cui  in  motivazione,  valutazione  da comunicare entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione della presente.

    Roma, 14 maggio 2003
                                                 Il presidente: Garri