Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  «XAPIT» - autorizzata con procedura centralizzata europea
ed  inserita  nel  registro  comunitario dei medicinali con i numeri:
      EU/1/02/208/002   20   mg  polvere  e  solvente  per  soluzione
iniettabile   1   flaconcino   +  1  fiala  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare;
      EU/1/02/208/003   20   mg  polvere  e  solvente  per  soluzione
iniettabile   3   flaconcini   +  3  fiale  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare;
      EU/1/02/208/004   20   mg  polvere  e  solvente  per  soluzione
iniettabile   5   flaconcini   +  5  fiale  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare;
    Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 22 marzo 2002
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Xapit»;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE»;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto  il  parere  espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  «Xapit»  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale XAPIT nelle confezioni indicate viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino +
1  fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E
(in base 10) 11ZHUG (in base 32);
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini +
3  fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E
(in base 10) 11ZHUU (in base 32);
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini +
5  fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E
(in base 10) 11ZHV6 (in base 32).