IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlil sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»; Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Monte Veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.