IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Monte  Veronese»  nel  quadro della procedura di cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  24 gennaio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con
il  quale  l'organismo  di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con
sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlil  sulla denominazione di origine protetta
«Monte Veronese»;
  Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo
di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002,
protocollo n. 61437;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine «Monte Veronese»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Monte Veronese» registrata
con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio
1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.