IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il  proprio  decreto  16 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre
1991,    recante    «autorizzazione   al   confezionamento   e   alla
commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al
vetro»  e  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  terzo trattino che
consente l'utilizzo di contenitori costituiti da un otre in materiale
plastico  pluristrato  di  polietilene  e  poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido la cui capacita' non
deve essere inferiore a cinque litri;
  Vista  la  richiesta dei produttori interessati intesa ad ottenere,
per  motivi di ordine commerciale legati ad una crescente domanda, in
ambito nazionale ed internazionale, di vino confezionato nei predetti
recipienti di formato piu' ridotto;
  Ritenuto  di  accogliere  la  predetta  richiesta,  al  fine di non
ostacolare   le   correnti  di  esportazione  vino  confezionato  nei
contenitori di cui trattasi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'art.  1, comma 1, terzo trattino, ultimo periodo, del decreto
ministeriale   19 dicembre   1991   richiamato   nelle  premesse,  e'
sostituito dal seguente testo: «La capacita' di detti contenitori non
deve essere inferiore a tre litri.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma 19 giugno 2003
                                                Il Ministro: Alemanno