Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
«Formaggio  Carnia  salato  -  Formadi'  salat» come denominazione di
origine   protetta   ai  sensi  del  Regolamento  (CEE)  n.  208l/92,
presentata  dal  Consorzio  Carnia  soc. coop. a r.l. con sede in via
Carnia  libera  1944  n.  29  -  33028  Tolmezzo  (Udine),  e  parere
favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di
produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e  la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via
XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 208 1/92, ai competenti Organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Formaggio Carnia salato - Formadi' salat»

                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La  denominazione  di origine protetta (D.O.P.) «Formaggio Carnia
salato  -  Formadi'  salat»  e' riservata esclusivamente al formaggio
ottenuto  mediante  stagionatura  in salamoia secondo le prescrizioni
contenute   nel   presente  disciplinare  nel  territorio  denominato
geograficamente ed amministrativamente Carnia, in provincia di Udine,
nella  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia (Italia), delimitato
secondo   le   indicazioni  del  successivo  art.  3,  indicato  come
«territorio delimitato».
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    Il  «Formaggio  Carnia  salato  -  Formadi'  salat»  e'  ottenuto
esclusivamente con l'utilizzazione di latte vaccino.
    Il  «Formaggio  Carnia salato - Formadi' salat» e' un formaggio a
pasta  dura,  con  occhiatura sparsa, piu' o meno piccola, non troppo
diffusa  di colore variabile dal bianco al giallo molto chiaro, priva
di fessurazioni.
    Il  «Formaggio  Carnia  salato - Formadi' salat» e' stagionato in
salamoia per un periodo minimo di sessanta giorni.
    La  crosta  si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di
colore  uguale  a  quello  della  pasta,  fino  al  giallo carico; lo
spessore  della  crosta e' comunque molto limitato, per effetto delle
metodiche specifiche di ottenimento.
    Le  forme  sono  cilindriche, con scalzo variabile tra i 7 e i 12
centimetri  ed  un  diametro compreso nell'intervallo tra i 25 e i 35
centimetri.
    Il  «Formaggio  Carnia  salato  -  Formadi'  salat» a lavorazione
ultimata  presenta  i  seguenti  requisiti: umidita' non inferiore al
40%,  grasso  non  inferiore  al  20%, proteine non inferiori al 15%,
rilevati  sul  tal  quale  e,  inoltre, sodio non inferiore al 0,3% e
calcio non inferiore all'8%.
    Il  «Formaggio  Carnia  salato  -  Formadi'  salat»  ha  un aroma
caratteristico  ed  intenso;  il gusto e' marcato ed integra una base
talvolta   garbatamente   dulcamara,   con  il  salino  tipico  della
lavorazione. Il «Formaggio Carnia salato - Formadi' salat» e' venduto
a  forma intera, sia a tranci della stessa, entrambi commercializzati
a   peso.   Puo'   essere   venduto   anche   in  porzioni  di  forma
preconfezionate  sottovuoto  o  in  atmosfera  protettiva. In tutti i
casi,  ogni  forma,  trancio  o  confezione immessi al consumo recano
un'etichetta  od  un  involgente  che  riproducono  a stampa il segno
distintivo  della  D.O.P. secondo le modalita' previste al successivo
art. 8.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Gli  allevamenti  ed i caseifici che rispettivamente producono il
latte  ed  eseguono  la  lavorazione  del  «Formaggio Carnia salato -
Formadi'  salat» sono ubicati esclusivamente nel territorio censuario
ed amministrativo della Carnia, nella regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, totalmente ricadente in zona di montagna, situato nella parte
occidentale  della  provincia  di  Udine  che  corrisponde  al bacino
dell'Alto Tagliamento fino alla confluenza con il Fella.
    Il  territorio  delimitato  e'  conseguentemente identificato dai
confini   censuari   ed  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
provincia di Udine:
    Amaro,   Ampezzo,   Arta   Terme,  Cavazzo  Carnico,  Cercivento,
Comeglians,  Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Lauco,  Ligosullo,  Ovaro,  Paluzza,  Paularo, Prato Carnico, Preone,
Ravascletto,  Raveo,  Rigolato,  Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo,
Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
    Al  medesimo  territorio  sono  riferite  tutte le prescrizioni a
qualsiasi  titolo  contenute  nel  presente  disciplinare riferite al
territorio delimitato.
                               Art. 4.
       Origine del prodotto in relazione alla zona geografica
    Il  «Formaggio  Carnia salato - Formadi' salat» appartiene ad una
antichissima  tradizione  produttiva  sviluppatasi in epoca remota su
entrambe  le  falde  dei  crinali che dividono la Val Tagliamento (in
provincia di Udine) e l'Alta Val d'Arzino (zona montana e pedementana
in provincia di Pordenone).
    Si  perde  infatti  nelle  brume di una tradizione produttiva non
sopravvissuta  fino  ai giorni nostri la lavorazione di un «Formaggio
Asino»  che  trae  un'origine  storica certa dalla Pieve d'Asio (oggi
comune di Vito d'Asio, Pordenone), successivamente differenziatasi in
un  formaggio  denominato  «salato»  (veneto: «salmistra» - friulano:
«salat»),   la   cui  lavorazione  secondo  tecniche  tradizionali  e
specifiche  e' contemporaneamente documentata in entrambe le vallate.
Non  e' escludibile, in proposito, la trasmigrazione del procedimento
dalla  attuale  Val Tagliamento alla Alta Val d'Arzino. In Carnia, e'
perfino  lecito  supporre  che la lavorazione del formaggio «salato»,
per   la   tecnica   piu'   rudimentale  e  quasi  primitiva  che  la
caratterizza,  si  sia  affermata  prima della piu' raffinata tecnica
della   caseificazione-salatura-stagionatura   a   secco:  procedendo
infatti dalla «salamoia», il quadro della immediatezza e dell'insieme
delle  garanzie  di conservazione appare piu' immediato ed immanente,
proprio perche' piu' semplice e rudimentale.
    Intimamente  legata alla tecnica di composizione, manutenzione ed
utilizzo   della  salamoia  nei  tini  di  dimensione  variabile  che
ospitavano  l'immersione  delle  forme,  nulla  piu'  e  meglio della
lavorazione  del  «formaggio salato» e' stata intimamente legata alla
tradizione  orale  tramandata di generazione in generazione. Al punto
tale  da  mettere  perfino  in  crisi la sua sopravvivenza quando, in
epoca  contemporanea,  le opportunita' del sistema lattiero-caseiario
(proprio  in quanto sistema razionale ed organizzato, che peraltro in
Carnia   dava   autentiche  alternative  «globali»:  vedi  storia  ed
evoluzione  delle  latterie  sociali)  hanno  finito  per  minare  il
precedente, secolare, sistema di «opportunita» produttive legate alla
soddisfazione  di  bisogni  primari,  -  come questo - relegandolo al
ruolo  di  «variabile  diversificata»,  rapidamente  contrattasi (per
dimensione   e  diffusione)  nel  quadro  dell'evoluzione  sociale  e
produttiva dell'areale.
    Le  poche  testimonianze tuttora reperibili ricordano che, ancora
agli  inizi  di  questo  secolo,  a Sauris praticamente ogni famiglia
disponeva   di   una  «salina».  Tali  testimonianze  concordano  nel
sottolineare  che  la  diffusione nell'enclave di Sauris - molto piu'
massiccia  rispetto al restante territorio della Carnia rappresentava
gia'  allora  un  tratto  distintivo,  al punto tale da suggerire una
suggestiva  ipotesi  -  peraltro  non  altrimenti  documentabile - in
ordine  ad  una  origine «nordica» del sistema di lavorazione: non si
dimentichi,  infatti,  che  a  Sauris  esiste una lingua autoctona di
ceppo tedesco.
    Il  «Formaggio  Carnia salato - Formadi' salat» testimonia quindi
una  tradizione  specifica,  antica  e  radicata  nell'epoca  in  cui
l'economia  lattiero-casearia  costituiva  la  discriminante agricola
primaria  della stessa Carnia. Il fatto che si sia mantenuta (seppure
con  fatica)  la  continuita' produttiva proprio nella medesima zona,
rispetto  ad  un  areale  di migrazione e di diffusione dei metodi un
tempo  piu'  vasto,  costituisce  una ulteriore conferma dell'origine
specifica.
    Si  aggiunga, inoltre, che la storia «non ufficiale» dei traffici
commerciali  annette con certezza documentata all'areale di originale
diffusione  le  attenzioni  secolari  dei commercianti veneti, sicuri
estimatori  del  prodotto  sia sul versante pordenonese (il formaggio
Asino)  sia  su  quello  carnico.  Il  prodotto  era  considerato dai
veneziani  -  che da autentici «colonizzatori» politico-economici del
territorio  ne conoscevano tutti i requisiti «sfruttabili» - una vera
prelibatezza,  riuscendo perfino ad attribuire al «salato» di Carnia,
in  passato,  requisiti  di  maggiore  sapidita'  e gusto piu' deciso
rispetto  a  quello  d'Asio che, da quel che e' dato di conoscere, si
presentava  probabilmente  (e  prevalentemente)  come  un formaggio a
pasta molle.
    Da  questa  acquisizione  storico-commerciale,  che  definisce un
tratto  distintivo:  evidente  (pasta  dura contro pasta molle, sulla
base  delle  consapevolezze giunte fino a noi, rispetto ad un «Asino»
le  cui  caratteristiche  sono  di  fatto  poco conosciute, essendosi
praticamente   dispersa   la   pratica  produttiva)  emerge  un'altra
consapevolezza  in  ordine al riferimento geografico specifico: l'uso
della   «pasta   dura»   appartiene  senz'altro  al  vissuto  carnico
storico-produttivo   come   unica   categoria  «formaggio».  Dal  che
l'originale   ed   esclusiva   applicazione  anche  relativamente  al
Formaggio Carnia salato.
    Il  legame  con  l'origine  e'  comprovato  inoltre  dai seguenti
adempimenti  cui  si  sottopongono  i  produttori  del  latte  e  del
«Formaggio Carnia salato - Formadi' salat»:
      iscrizione ad un apposito registro degli allevatori/produttori;
      identificazione degli allevatori/produttori;
      tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
                               Art. 5.
                 Descrizione del processo produttivo
5.1 - Caratteristiche degli allevamenti.
    Le bovine che forniscono il latte per il «Formaggio Carnia salato
- Formadi' salat» devono appartenere alle razze: Pezzata Rossa, Bruna
e  Frisona  e  relativi  incroci,  cosi' come localmente migliorate e
selezionate, in funzione dell'idoneita' all'alpeggio e mediante esso.
5.2 - Alimentazione del bestiame.
    Per  l'alimentazione  dei  bovini sono ammessi, la monticazione e
l'uso  di  foraggi  ottenuti  di  norma  da  prato  stabile o pascoli
d'altura ubicati nell'ambito del territorio delimitato; e' consentita
in  circostanze  stagionali non favorevoli (ad esempio: la piovosita'
superiore  alla  media)  un'origine dei foraggi esterna al territorio
delimitato.
    E'  ammesso  l'uso di insilati, ancorche' derivati esclusivamente
da  foraggi  e  mais  ottenuti nel territorio delimitato; e' altresi'
ammesso  l'uso  di farine proteiche vegetali, di integratori salini e
vitaminici,  nonche' l'uso d'erba medica somministrata nel limite del
15% della razione.
    Non e' consentita l'utilizzazione di:
      sostanze   ed   alimenti   comunque   vietati   dalle   vigenti
disposizioni di carattere generale;
      sottoprodotti in genere;
      foraggi ottenuti dai bordi di strade o da scarpate;
      mangimi medicati industriali.
5.3  -  Caratteristiche  del  latte  destinato  alla  produzione  del
«Formaggio Carnia salato - Formadi' salat».
    Il  latte destinato alla produzione del «Fomaggio Carnia salato -
Formadi' salat»:
      e'  ottenuto da due munte nell'ambito di 24 ore, o da massimo 4
munte nell'ambito di 48 ore;
      e' trattato in stalla senza l'aggiunta di conservanti;
      e'   trattato   presso   la   stalla   esclusivamente   con  il
raffreddamento, alla temperatura minima di 4°C;
      si  qualifica  per un contenuto in proteine non inferiore al 3%
gr/kg in caldaia.
5.4 - Metodo di lavorazione.
    Il  latte  conferito  per  la  lavorazione  del «Formaggio Carnia
salato   -  Formadi'  salat»  puo'  essere  conservato,  prima  della
lavorazione, a temperature non inferiori a 4°C.
    Il latte e' ottenuto da un massimo di due munte nelle 24 ore o da
quattro munte nelle 48 ore.
    La   lavorazione   del  latte  avviene  entro  24  ore  intere  e
consecutive successive alla consegna presso il caseificio.
    Il  riscaldamento  del  latte  e'  effettuato  in caldaia fino al
raggiungimento  dell'acidita'  opportuna (di norma compresa tra 3,8 e
5,8  SH/50) con temperature e per tempi variabili, ferma l'esclusione
dell'uso di sistemi di pastorizzazione del latte.
    E' consentita l'aggiunta di lattoinnesto ottenuto da precedente o
di fermenti selezionati ottenuti con caglio di vitello sia allo stato
liquido che in polvere.
    Effettuata  la  coagulazione, si inizia la rottura della cagliata
fino  a  ridurre  i  granelli  caseosi alla grossezza di un chicco di
mais.  Tale  operazione e' completata in un tempo di 10-20 minuti. Si
procede  quindi  alla cottura, mantenendo in movimento il coagulo; la
cottura  dura  di norma tra i 20 ed i 40' e non supera mai i 43°C; il
processo  puo'  essere  effettuato  in  due tempi, il primo dei quali
raggiunge la temperatura di 38°C.
    Durante e dopo la cottura non viene effettuata la spinatura fuori
fuoco.
    Al  termine della cottura, amalgamatasi la massa caseosa al fondo
della  caldaia,  viene  estratta  la cagliata. Con ogni estrazione si
ottiene  il corrispondente di ogni singola forma di «Formaggio Carnia
salato - Formadi' salat».
    La  pescata  di  cagliata  viene  pressata per espellere il siero
residuo  e per omogeneizzare la massa caseosa. Tolta dagli stampi, la
derivante  forma  viene  posta  tal  quale in salamoia nel giro delle
12-24 ore successive.
    La  salamoia  -  in gergo «salina» - viene conservata in apposito
locali,   collocati   anche   all'esterno   del   caseificio,  sempre
nell'ambito  del  territorio  delimitato, a temperatura variabili tra
gli  8  ed  i  14°C  al  momento  dell'immersione delle forme e per i
quaranta   giorni   successivi   all'inizio   del   procedimento.  Le
temperature  ambientali possono poi raggiungere successivamente, fino
al  compimento della lavorazione, temperature variabili tra i 18 ed i
20°C.
    La  salamoia  e'  derivata  da  un  composto  -  detto  «madre» -
costituito  da  una  miscela  di  acqua, sale, panna d'affioramento e
latte,  in  percentuali  variabili in relazioni all'originale momento
della sua formazione.
    Il  composto  tal  quale,  al momento della sua utilizzazione per
l'immersione  del  formaggio  al  fine  di divenire «Formaggio Carnia
salato - Formadi' salat», presenta le seguenti caratteristiche:
      forma liquida, densa ed omogenea;
      umidita' nell'intervallo tra il 75 e l'80%;
      proteine non inferiori al 4%;
      grassi nell'intervallo tra 5 e l'8%;
      cloruri tra il 14 ed il 18%;
      pH compreso tra 5,10 e 5,20.
    La  salamoia  deve essere integrata con l'aggiunta delle sostanze
che  la  costituiscono,  con  frequenza  mensile  e  con le scansioni
temporali  ritenute  idonee  dal relativo manutentore, in proporzioni
variabili   in  base  al  bisogno  ed  all'osservanza  dei  requisiti
parametrici di cui sopra.
    A  seguito delle integrazioni mensili, rimosse momentaneamente le
forme,  l'amalgama della salamoia, inoltre, deve essere energicamente
rimescolato   fino  ad  assumere  le  necessarie  caratteristiche  di
omogeneita'  e  densita'.  La  massa liquida della salamoia, inoltre,
viene   almeno   ogni   due   giorni   agitata   e   rimescolata  con
mestolo-bastone,   per   assicurare   l'ossigenazione   e   mantenere
l'omogeneita' anche superficiale del composto.
    Le  forme  di  «Formaggio Carnia salato - Formadi' salat» vengono
mantenuti  in  salamoia  per  un  periodo  non  inferiore ai sessanta
giorni,  computati  dall'inizio  della  lavorazione  del latte, e non
superiore ai centoventi giorni.
                               Art. 6.
     Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica
    Il  «Formaggio Carnia salato - Formadi' salat», nel panorama piu'
vasto  dei  formaggi  «salati»  ed  anche  rispetto  alla  tradizione
esistente nelle vallate contermini, si distingue prioritariamente per
essere l'unico formaggio a pasta dura.
    Tale distinzione avvalora i requisiti che legano il prodotto alla
sua  origine geografica, con specifico riferimento ai valori naturali
ed  umani  che  sono  maturati  nella  locale  esperienza  storica ed
economico-produttiva.
    E'  infatti noto che, in origine, l'ottenimento del formaggio era
condizionato  dal pesante prelievo di burro (fino a 3 chilogrammi per
quintale  di  latte)  e dal conseguente impoverimento del residuo, in
eccesso  di  caseina e, quindi, con rese qualitative e organolettiche
molto  povere:  In  un obiettivo alimentare immediato l'arricchimento
del  formaggio  attraverso  l'uso  della  «salina»  era  apparsa  una
autentica   conquista   ed   un   passaggio  tecnologico-conservativo
fondamentale in un contesto in perenne credito alimentare come quello
della   Carnia   antica.   Si   tenga   conto,  in  proposito,  della
lavorabilita'  per tutto l'anno con l'uso delle salamoie, in antitesi
con le numerose applicazioni stagionali (malga, ecc.).
    Con  il  passare  dei secoli, si e' fatto di necessita' virtu' in
termini   autentici  ed  il  prodotto  primigenio  -  finalizzato  al
sostentamento  alimentare  delle  famiglie  -  e'  divenuto  via  via
prodotto  per  il  mercato  e, quindi, una specialita' produttiva con
propri connotati distintivi e qualitativi.
    I   requisiti  distintivi  convergono  nel  definire  l'autonomia
territoriale   di   un   prodotto   rispetto   al  quale  il  fattore
antropologico interagisce con chiarezza e con evidente consapevolezza
rispetto   alle   risorse   ambientali   e  naturali  del  territorio
(pascolo-allevamento-latte-formaggio).
    Il  fascino  straordinario della ricetta compositiva della «madre
della  salina»,  legato  sostanzialmente  ad autenticamente al genius
loci,  fino  a  rimanere  relegata nei recessi di quanto e' meramente
trasmissibile sulla base della tradizione orale, cedibile da padre in
figlio, completa il paradigma di un evento culturale e produttivo che
ha  radici  profondissime  legate  ad  un territorio delimitato dalla
stessa  veicolabilita'  e  del  consolidamento  di  codici produttivi
basati sulla tradizione orale.
    Il  fatto,  inoltre,  che  tale  esercizio della tradizione orale
trovi  in  realta'  anche  attualmente  un  ben preciso riscontro nel
medesimo territorio costituisce la conferma dell'assunto di base, che
pone  il  «Formaggio  salato Carnia - Formadi' salat» in linea con la
sua  registrazione  come  D.O.P.  oltre  alla  marcata evidenza della
rilevanza  dei fattori umani declinati nello specifico del territorio
geografico  della  Carnia  e nel novero dei grandi fenomeni che hanno
legato    intimamente    il    settore    dell'allevamento    e   del
lattiero-caseario  alla  storia  del  suo  sviluppo  storico, rurale,
economico e culturale.
    Registrazione   che   si   pone   l'obiettivo,   di   radicare  e
salvaguardare  la  tradizione,  impedendo  che  la fatale dispersione
dell'originale  «know  how» - raccolto per quanto possibile e finche'
era  possibile  attraverso  il  presente disciplinare - ne dissolva i
requisiti  tipici  ed  i  tratti  distintivi,  cosi'  come altrove e'
accaduto gia' prima di oggi.
    La  storia  della  caseificazione  segue  di  pari  passo  i piu'
importanti  fenomeni  storici,  economici  e  sociali  della  Carnia,
divenendo  con  essi  quasi un unicum inscindibile; non e' infatti un
caso che in Carnia abbia avuto le proprie premesse la piu' importante
scuola  di caseificazione della regione (poi trasferitasi a valle); e
non   va  sottaciuta,  per  una  conferma  in  parallelo  di  un vero
«sistema»,   la   stessa   importanza  che  tutti  i  derivati  della
caseificazione  rivestono  nell'ambito della gastronomia tradizionale
della Carnia.
    Da ultimo, anche l'aspetto organolettico traccia profili chiari e
distintivi:  il  gusto  piu'  marcato,  piu'  sapido e piu' pieno del
«Formaggio  Carnia salato - Formadi' salat» - che ne costituiscono la
discriminante  qualitativa ed il fattore di apprezzamento specifico -
discende direttamente dalle origini della tradizione, con esse, dalle
ragioni  della  ulteriore  scelta discriminante in relazione alla sua
tipologia di formaggio a pasta dura.
                               Art. 7.
                       Struttura di controllo
    La struttura di controllo del «Formaggio Carnia salato - Formadi'
salat»   deve   possedere  i  requisiti  previsti  dall'art.  10  del
Regolamento (CEE) n. 2081/92.
                               Art. 8.
       Elementi idonei a designare ed etichettare il prodotto
    L'etichettatura  del  «Formaggio Carnia salato - Formadi' salat»,
deve essere obbligatoriamente apposta su ogni singola forma o su ogni
singolo trancio venduti con l'uso della denominazione protetta.
    Sono elementi obbligatori dell'etichettatura:
      a) l'applicazione del logo della D.O.P.;
      b) l'indicazione   della   denominazione   di  cui  all'art.  1
«Formaggio Carni Salato - Formadi' salat».
    Dimensione di stampa della scritta «Formaggio»: 35 mm x 6 mm.
    Dimensione di stampa della scritta «Carnia»: 56 mm x 19 mm.
    Dimensione di stampa della scritta «Salato»: 25 mm x 7 mm.
    Dimensione  di  stampa  della  scritta  «Formadi' salat»: 75 mm x
4 mm;
      c) la   menzione   «Denominazione  geografica  protetta»  o  la
corrispondente  sigla  D.O.P. (eventualmente accompagnate dal simbolo
introdotto con Regolamento della Commissione);
      d) la  menzione  integrativa  «Garantita  dal  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento
CEE n. 2081/92;
      e) la  denominazione (ragione sociale) dell'azienda autorizzata
presso la quale e' stata effettuata la lavorazione;
      f) il  relativo  indirizzo,  unitamente all'eventuale codice di
identificazione;
      g) la  data di inizio della lavorazione, mediante l'indicazione
di giorno, mese e anno;
    Per etichettatura si intendono, alternativamente:
      la    singola   etichetta   recante   tutte   le   informazioni
obbligatorie;
      un   involgente  protettivo  prestampato  recante  le  medesime
informazioni,   obbligatorie   ovvero  l'etichetta  stampata  di  una
pre-confezione.

           ---->  Vedere Logo a pag. 54 della G.U.  <----