IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  16 luglio  2002,  20 novembre 2002 e 26 febbraio
2003,   con   i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale
rilasciata   all'organismo   di   controllo  denominato  «O.C.P.A.  -
Organismo  consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.»,
con  decreto  del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 6 luglio
2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Pecorino Romano» allo schema tipo
di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002,
protocollo n. 62422;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta «Pecorino Romano» registrata con il regolamento
della  Commissione  CE  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata
con  decreto  16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio
2003.