Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              - Div. PAGRVI - Div. FEOGA
                              All'A.P.T.I.
                              All'UNITAB
                              All'O.N.T. Italia
                              Alla    Coldiretti    -    Dipartimento
                              economico
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
                              Alla Copagri
                              Alla F.AGR.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              Federagroalimentari
                              All'ANCA Lega Coop
                              Alla     Organizzazione    interprof.le
                              Interbright
                              Alla     Organizzazione    interprof.le
                              Interorientali
                              All'Associazione interprof.le tabacco
                              All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
                              Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                              Agrisian
                              All'Ufficio Tecnico
                                e, per conoscenza:
                              Comando    Carabinieri    -   Politiche
                              agricole

Disposizioni generali.

  Il  reg.  (CE)  n.  2848/98,  agli  articoli 43,  44  e 46, dispone
l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati
membri,  allo  scopo  di verificare i dati riportati nei contratti di
coltivazione,  in  particolare  per  quanto  riguarda il rispetto del
termine   per   il   trapianto   e   l'ubicazione  delle  particelle,
l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.
  L'AGEA  procedera'  alla estrazione di un campione di aziende nelle
quali   controllare   il  rispetto  del  termine  per  il  trapianto,
denominato campione A, e un campione di aziende, denominato standard,
nelle  quali  controllare  ubicazione  varieta'  e  superficie  delle
particelle dichiarate.
Campione standard.
  L'organismo  incaricato  dei controlli provvedera' a comunicare via
fax  alle  associazioni  i  nominativi  dei soci estratti a campione,
sulla  base dei criteri prefissati da questa Azienda, con il relativo
calendario  dei  sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48
ore,  come  prevedono  le  disposizioni della Comunita' in materia di
controlli inopinati.
  Si   dispone   che  ai  sopralluoghi  sia  presente  un  incaricato
dell'Associazione,    preferibilmente    il    tecnico   responsabile
dell'assistenza  nei  confronti dell'azienda da controllare, il quale
dovra'  apporre  la  propria firma, congiuntamente al produttore, sul
verbale di controllo che verra' redatto al termine della verifica.
  L'incaricato    dell'Associazione   dovra'   esibire   ai   tecnici
controllori   apposita   delega  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione stessa.
  Si  precisa  che  si  e' ritenuto necessario richiedere la presenza
delle  associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto
le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni
previste  dall'art.  50  parag. 2-ter del reg. (CE) n. 2848/98, sulla
base di quanto risultante dai controlli stessi.
Campione A.
  L'organismo  incaricato dei controlli procedera' alla esecuzione di
sopralluoghi  in  campo  atti  ad  accertare  il rispetto dei termini
previsti per le operazioni di trapianto.
  I controlli in campo saranno cosi' articolati:
    primo  controllo:  il  sopralluogo  verra'  eseguito  in una data
compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno).
    secondo  controllo:  il  sopralluogo  verra' eseguito in una data
compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).
  Nei  casi  negativi  - primo e secondo controllo - si procedera' al
terzo  controllo  con  convocazione  in contraddittorio delle aziende
risultate negative al trapianto nei precedenti controlli.
Metodologia di controllo.
Campione standard.
  L'incontro  con il produttore e l'Associazione verra' preceduto, in
alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle
particelle dichiarate.
  Nel  corso  del sopralluogo il tecnico procedera' alla verifica del
rispetto  dei  requisiti  ambientali  cosi' come previsto negli altri
settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.
  Successivamente,  il  sopralluogo si svolgera' in contraddittorio e
vi  dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare
dell'Azienda  di  produzione che il delegato dell'Associazione, salvo
il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia
o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.
  Questi,  in  tal  caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma
sia  come  delegato  del  produttore,  in  assenza  dello stesso, che
dell'Associazione.
  Le  risultanze  del  sopralluogo verranno trascritte sul verbale di
controllo,  composto  essenzialmente  di  un  frontespizio  e  di due
allegati.
  Il  frontespizio  (mod. V1)  riportera'  gia'  prestampati  i  dati
dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione
allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.
  Il  tecnico  controllore  riportera'  sullo  stesso  le  risultanze
dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in
considerazione   anche   eventuali   anomalie  catastali  (variazioni
catastali,  frazionamenti,  usi  civici,  zone demaniali etc.) che si
dovessero  evidenziare,  purche' riconducibili alle stesse particelle
dichiarate.
  Per  quanto  riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su
particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento,
se   richiesto   dall'azienda   di   produzione,   a  condizione  che
l'ubicazione  di  queste  ricada  nella  medesima provincia di quelle
dichiarate   e  purche'  venga  esibita  la  documentazione  probante
relativa  al  titolo  di  possesso,  unitamente  alla  documentazione
catastale  (visura  e mappa catastale), e ne riportera' le risultanze
sull'apposito modello V2 allegato al verbale.
  La  compilazione  e  sottoscrizione  di  tale  modello  costituisce
istanza   nei   confronti   dell'AGEA,  da  parte  del  produttore  e
dell'Associazione,   finalizzata   ad  ottenere  il  conteggio  della
superficie   riscontrata   sulle   particelle  non  dichiarate  quale
superficie coltivata utile.
  Sottoscrivendo  l'apposita  dichiarazione  contenuta  nel  modello,
infatti,  non  sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno
applicate,   in   luogo   delle   sanzioni   previste  dall'art.  50,
paragrafo 2,  del  Reg. (CE)  n.  2848/98,  qualora  ne  ricorrano le
condizioni,  quelle  di  cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo
articolo,    rispettivamente   nei   confronti   del   produttore   e
dell'associazione.
  L'istanza  non  potra' essere accolta qualora le superfici inserite
in   tale  fase  dovessero  generare,  ad  un  successivo  controllo,
ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
  E'   inoltre  previsto  un  allegato  (mod. V3)  con  il  quale  il
produttore  potra'  fornire  eventuali  dichiarazioni  da  mettere  a
verbale,  da  sottoporre  in  caso  di ricorso a valutazione da parte
dell'AGEA,   ivi  incluse  informazioni  relative  a  particelle  non
dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio,
perche'  ricadenti  in  province  diverse  da  quelle  dichiarate e/o
perche'  non  supportate  da  titolo  di possesso in regola), tenendo
presente  che  la  procedura  adottata per l'inserimento dei piani di
coltivazione,  che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti
dal  catasto  informatico,  fa  ritenere  estremamente improbabile il
verificarsi del mero errore materiale.
  Le  copie  del  verbale  e  degli  eventuali  allegati che verranno
rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di
presa  d'atto  di  quanto rilevato, poiche' l'esito del controllo, in
termini  di  eventuali  sanzioni da applicare, verra' successivamente
deciso dall'AGEA.
  In  caso  di  esito negativo, questo verra' notificato alle aziende
interessate:
    se  associate,  per il tramite dell'associazione di appartenenza;
questa  verra' informata mediante collegamento informatico al sistema
tabacco;
    se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.
  In  entrambi  le  ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire
all'AGEA  -  Ufficio  ortofrutta e tabacco - Via Palestro, 81 - 00185
Roma,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla data della notifica
stessa;   pertanto  non  verranno  presi  in  considerazione  ricorsi
pervenuti successivamente a tale termine.
  Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'Associazione
saranno   relative  al  solo  controllo  oggettivo  delle  particelle
presenti   nel   piano   di   coltivazione;  le  superfici  accertate
costituiranno  solo  elementi di base per il successivo calcolo degli
esiti ai fini della determinazione della superficie e delle eventuali
e  relative  sanzioni a carico del produttore e dell'Associazione. Si
evidenzia  inoltre  che  la  verifica  delle  effettive situazioni di
«condivisione» e «supero» sara' effettuata da AGEA a livello centrale
a conclusione di tutti i controlli.
  La  consegna  del  verbale  costituisce,  ai  sensi  della legge n.
241/1990,   formale   notifica   della  definizione  e  chiusura  del
procedimento  tecnico  di  accertamento  degli  esiti  dei  controlli
oggettivi.  La  chiusura  del  procedimento  amministrativo, ai sensi
della  legge  n.  241/1990, sara' effettuata dall'AGEA solo dopo aver
sottoposto   i  risultati  dei  controlli  in  campo  alle  ulteriori
verifiche  sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal
reg. CE n. 2419/01.
  Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia
di  seguito  l'impatto  delle  specifiche  sanzioni  in rapporto alla
rispettiva casistica:
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate  &62;  90%  della  superficie  totale dichiarata coltivata
nell'impegno  di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo
eventuale abbattimento della produttivita' massima);
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate  &60;  90%  della  superficie  totale dichiarata coltivata
nell'impegno  di  coltivazione  del  produttore  = sanzione di cui al
par. 2,  art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della
quota  di  produzione  per  il  2004 pari al doppio dello scostamento
percentuale  rilevato,  nonche'  detrazione dall'aiuto specifico 2003
dell'Associazione,  pari  alla  meta' della sanzione applicata per il
medesimo  raccolto  al  produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  &62;  90% della superficie totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di coltivazione del produttore =
sanzioni di cui ai parr. 2-bis e 2-ter, art. 50 (riduzione tariffaria
del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico
2003  dell'Associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per
il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  &60;  90% della superficie totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di coltivazione del produttore =
sanzione  di  cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio
per  il  2003  e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio
dello  scostamento percentuale rilevato nonche' detrazione dall'aiuto
specifico  2003  dell'Associazione,  pari  alla  meta' della sanzione
applicata  per  il  medesimo  raccolto  al  produttore,  o all'intero
ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).
Campione A.
  La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al
campione,   la   verifica  del  rispetto  dei  termini  di  trapianto
attraverso  il  sopralluogo  in  campo  delle particelle inserite nel
piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati,
relativamente  al  primo e secondo controllo, nei termini compatibili
con  le  date  previste  per  il  trapianto;  a  seguito di verifiche
negative  qualora  il  trapianto  non  sia  stato  eseguito  entro il
30 luglio 2003, si provvedera' a comunicare via fax alle associazioni
i  nominativi  dei soci risultati negativi con il relativo calendario
degli  incontri,  con  modalita' di convocazione analoghe al campione
standard.
  Nel  corso  dell'incontro  in contraddittorio si svolgera' il terzo
controllo   per   la   verifica  del  trapianto  nel  quale  dovranno
necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda
di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui
il   primo   deleghi   per   iscritto  altra  persona  di  fiducia  o
eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.
  Questi,  in  tal  caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma
sia  come  delegato  del  produttore,  in  assenza  dello stesso, che
dell'Associazione.
  Anche  per  il  campione A sara' utilizzata la modulistica prevista
per il campione Standard.
  Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia
di  seguito  l'impatto  delle  specifiche  sanzioni  in rapporto alla
rispettiva casistica:
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione   entro  il  30  giugno,  sanzione  di  cui  al  par. 1,
lettera a),  art.  50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per
il   raccolto   in  corso  e  detrazione  dall'aiuto  specifico  2003
dell'associazione,  pari  alla  meta' della sanzione applicata per il
medesimo  raccolto  al  produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione  dal  1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1,
lettera b), art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in
corso  e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari
alla  meta'  della  sanzione  applicata  per  il medesimo raccolto al
produttore,  o  all'intero  ammontare in caso di applicazione per due
anni consecutivi);
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione  dopo  il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di
cui  al  par. 1,  lettera b),  secondo  comma,  art.  50 (perdita del
diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una
quota di produzione per il raccolto successivo).
Titoli di conduzione dei terreni.
  Il  tecnico  controllore dovra' svolgere l'attivita' di verifica, e
in  caso  di  particelle  in  supero  e/o  non  dichiarate  anche  di
acquisizione,  dei  titoli  di  conduzione  dei  terreni;  in caso di
mancanza  o  di  irregolarita',  non  e'  consentito  l'inserimento a
verbale   di   superficie   coltivata   rilevata  relativamente  alla
particella o alle particelle in questione.
  Si   invitano   pertanto  le  associazioni,  onde  evitare  pesanti
sanzioni,  a  curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli
aziendali  dei  propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e
visure   catastali   aggiornate  all'anno  solare  in  corso  (o,  se
antecedenti,  con  apposita dichiarazione del produttore che attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che  i  dati  contenuti in tale
documentazione  sono  invariati)  e titoli di conduzione registrati a
termini di legge.
  Si  ribadisce  infatti  che  le  sanzioni  predette non sono solo a
carico  dei  produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza
del  fascicolo  aziendale  e  degli elementi informativi previsti dal
decreto  del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ed
in  particolare  dei  titoli di conduzione, puo' comportare la revoca
del riconoscimento.
  Per   agevolare  tale  attivita'  si  forniscono  succintamente  le
seguenti  indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte
dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998:
    A) proprietario  coltivatore: e' sufficiente produrre la relativa
visura  catastale  in  originale  o  copia  conforme,  intestata allo
stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;
    B) affitto   di   fondi   rustici:  si  distinguono  le  seguenti
tipologie:
      B.1) affitto   verbale  o  scrittura  privata  autenticata:  e'
necessario  esibire  la  denuncia  annuale riepilogativa presentata a
cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle
entrate,  dei  contratti  in essere in corso di un anno che, oltre ai
dati  relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali
delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);
      B.2) affitto  a  coltivatore  diretto:  e'  necessario  esibire
l'atto  pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con
annesse visure catastali in originale;
      B.3) affitto  a  conduttore non coltivatore: oltre ai documenti
di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente
l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.
    C) usufrutto:  e'  necessario esibire atto notarile o denuncia di
successione;
    D) comodato:   e'  necessario  esibire  il  contratto  registrato
sottoscritto  dalle  parti,  oppure,  qualora  il  comodatario sia un
familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice
di  appartenenza  al  medesimo  nucleo familiare, o stato di famiglia
aggiornato all'anno solare.
  Si  raccomanda  la  massima e tempestiva divulgazione del contenuto
della presente nota.

    Roma, 24 giugno 2003
                                               Il titolare: Gulinelli