IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  67,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, che prevede
l'obbligo  del  pagamento  annuale  di  un contributo di vigilanza da
parte  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di
assicurazione e di capitalizzazione;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo
comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo
13 ottobre  1998,  n.  373,  recante  razionalizzazione  delle  norme
sull'ISVAP,  il  quale  ha  previsto  che  il  contributo  e' versato
direttamente   all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private  e  di  interesse  collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3
della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da  emanare  entro  il  30  giugno,  e  che  lo  stesso  Ministro  e'
autorizzato  ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  11 giugno 1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in
particolare,   l'art.   2,  comma  2,  concernente  le  modalita'  di
versamento   all'ISVAP   del  contributo  di  vigilanza  a  decorrere
dall'anno 2000;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
14 giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  146 del
24 giugno  2002,  con  il quale sono state determinate la misura e le
modalita'  di  versamento  all'ISVAP  del contributo di vigilanza per
l'anno 2002;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2003 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il provvedimento del presidente dell'ISVAP 18 dicembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2001, con
il  quale  e'  stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione
nella  misura  del  sette  per cento dei premi, escluse le tasse e le
imposte, incassati nell'esercizio 2002 dalle imprese di assicurazione
e  di  riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e
degli  oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse
imprese;
  Visto  il  verbale  del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del
14 novembre  2002,  con  il  quale  e' stato approvato il bilancio di
previsione della spesa per il 2003, pari a euro 41.512.000,00;
  Vista  la comunicazione dell'ISVAP del 27 maggio 2003, con la quale
viene  individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2003 pari a
euro   33.290.394,00,   con   l'utilizzo   integrale  dell'avanzo  di
amministrazione  e  di  altre  entrate non contributive nonche' viene
reso   noto   l'ammontare   dei   premi   incassati  nell'anno  2002,
rispettivamente    dalle    imprese    che    esercitano    i    rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2003 all'ISVAP, ai
sensi  dell'art.  25,  secondo  comma, della legge 12 agosto 1982, n.
576,  come  sostituito  dall'art.  4,  comma 26, del predetto decreto
legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali
e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione  europea,  che operano nel territorio della Repubblica, e'
stabilito  nella  misura  dello  0,42  per  mille dei premi incassati
nell'esercizio  2002,  per le assicurazioni sulla vita, le operazioni
di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
  2.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2003 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano
esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella
misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002.
  3.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2002 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP  18 dicembre  2001, in misura pari al 7 per
cento dei predetti premi.