L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione del consiglio del 21 maggio 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, concernente «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), numeri 5 e 7;
  Vista  la  legge  14 aprile  1975,  n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
  Visto  il  decreto-legge  27 agosto  1993,  n. 323, convertito, con
modifiche,   dalla   legge   27 ottobre   1993,   n.   422,   recante
«Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994,
recante  «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
per  la  concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione
circolare  di  programmi  sonori  e televisivo sull'intero territorio
nazionale»;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla
legge  23 dicembre  1996,  n.  650, recante «Disposizioni urgenti per
l'esercizio   dell'attivita'   radiotelevisiva.   Interventi  per  il
riordino   della   Rai  S.p.a.  nel  settore  dell'editoria  e  dello
spettacolo,  per  l'emittenza  televisiva  e  sonora in ambito locale
nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»;
  Vista  la  propria  delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante
«Approvazione  del  regolamento per il rilascio delle concessioni per
la   radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
10 dicembre 1998, n. 288;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in
particolare l'art. 27, commi 9 e 10;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   di   concerto   con  il  Ministro  delle
comunicazioni  e  il  Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante
«Individuazione   dei   soggetti   che   eserciscono   legittimamente
l'attivita'   di   radiodiffusione,  pubblica  e  privata,  sonora  e
televisiva,  in  ambito  nazionale  e locale, tenuti al pagamento del
canone  annuo  previsto  dal  comma  9  dell'art. 27, della legge del
23 dicembre 1999, n. 488.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
  Visto  il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  propria deliberazione n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001,
recante  «Regolamento  per  l'organizzazione e la tenuta del registro
degli   operatori   di  comunicazione»  e  successive  modificazioni,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150
del 30 giugno 2001;
  Vista la propria deliberazione n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre  in  tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 dicembre 2001, n. 284;
  Vista  la  direttiva  2002/20/CE  del  7 marzo  2002  relativa alle
«Autorizzazioni  per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni)»;
  Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  7 marzo  2002  relativa alla
«Istituzione  di  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva quadro)»;
  Vista  la  comunicazione dell'Autorita' del 24 dicembre 2002 con la
quale  e' stato chiesto il parere del Ministero dell'economia e delle
finanze   e   del   Ministero  delle  comunicazioni  sulle  modalita'
prospettate   per  la  rideterminazione  dei  canoni  di  concessione
radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
  Vista  la comunicazione del Ministero delle comunicazioni pervenuta
il  22 gennaio  2003  nella  quale  si  esprime  parere favorevole al
mantenimento   dell'attuale  livello  di  contribuzione  dell'1%  del
fatturato  per  i  prossimi  tre  anni, nonche' all'aggiornamento dei
tetti massimi di cui all'art. 27, comma 10, legge summenzionata sulla
base del tasso di inflazione dell'ultimo triennio;
  Vista  la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze
pervenuta  in  data  17 febbraio 2003 nella quale si condivide quanto
gia'  espresso  dal Ministero delle comunicazioni nella summenzionata
nota;
  Considerato   che   il  sistema  di  contribuzione  introdotto  dal
summenzionato  art.  27  della  legge  n.  488  del  1999 appare piu'
facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza vigente, poiche'
questo,  anche  a  detta  del  Ministero  delle  comunicazioni  nella
summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i contenziosi
pregressi  fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini serviti
abolendo  le  disparita'  di  trattamento  tra  le varie tipologie di
emittenti;
  Considerato,  peraltro,  che  e'  doveroso  l'adeguamento dei tetti
massimi  di  cui  all'art.  27 della legge n. 488 del 1999 sulla base
della  variazione  dell'indice  del  costo  della  vita  nei tre anni
precedenti,  secondo  il  metodo  di calcolo dell'interesse composto,
anche  nella  misura  in  cui  l'art.  22, legge n. 223 del 1990 gia'
prevedeva che l'ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni
in  relazione  alla  variazione  del tasso di inflazione verificatosi
nell'ultimo triennio utile;
  Considerato  che  quale  indice  del costo della vita utilizzato ai
fini  del calcolo della variazione del tasso di inflazione va assunto
l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati,   che,  secondo  quanto  definito  dall'ISTAT  -  Istituto
nazionale  di  statistica,  e' pari al 7,9% per il triennio 2000-2002
(2,6%  per  l'anno  2000,  2,7%  per  il  2001,  2,4%  per  il 2002),
variazione  che  porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche
nazionali  da  140  milioni  di  lire  a 78016 euro, per le emittenti
televisive  locali  da  30 milioni  di  lire  a  16718  euro,  per le
emittenti radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11145 euro;
  Considerato  che la disciplina riguardante i canoni radiotelevisivi
dovra'   essere   rivista  alla  luce  dell'entrata  a  regime  della
tecnologia  digitale  terrestre,  poiche'  gli articoli 12 e 13 della
summenzionata  deliberazione  n.  435/01/CONS  prevedono  le distinte
figure  dell'autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e
della  licenza individuale per l'operatore di rete, per l'ottenimento
delle  quali  il  precedente  art. 5 fissa un contributo a carico dei
soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento
di  questa  Autorita' per le determinazioni dei contributi dovuti per
controlli e verifiche;
  Considerato  che  questa Autorita' entro il 31 marzo 2004, ai sensi
dell'art.  29, comma 1, lettera g), della summenzionata deliberazione
n.  435/01/CONS  adottera'  un provvedimento che stabilira' la misura
dei contributi applicabili agli operatori di rete;
  Udita  la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore
ai   sensi   dell'art.  32,  comma  1,  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
       Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi
  1.  I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private,
e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito
nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalita' attuative di cui
al  decreto  ministeriale  23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al
pagamento di un canone annuo di concessione:
    a) pari  all'1  per  cento del fatturato se emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale;
    b) pari  all'1  per  cento  del  fatturato, fino ad un massimo di
78016  euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di
16718  euro  se  emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di
11145 euro se emittente radiofonica locale.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  Web
dell'Autorita'.

    Napoli, 21 maggio 2003

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                              Manacorda

                       Il segretario generale
                                Botto