IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  concernente  gli  interessi  di mora sulle somme
dovute  all'erario,  della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visti  gli  articoli  20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura
degli  interessi,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,   n.   602,  e  successive  modificazioni,  recante
disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, riguardante l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  13,  comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133,  riguardante  gli  interessi  per  rapporti  di credito e debito
d'imposta,  che dispone che il Ministro delle finanze e' autorizzato,
con  proprio  decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del
tesoro, la misura di detti interessi;
  Visto  l'art. 3, commi 141 e 142, della legge del 23 dicembre 1996,
n.   662,   concernenti  disposizioni  in  materia  di  entrata,  che
stabilisce  la  misura  degli  interessi  dovuti  a  decorrere dal 1°
gennaio 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999, n. 46, recante
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 326, concernente
disposizioni  integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 46 del 1999;
  Visto  l'art.  13  della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone,
tra  l'altro,  che  la  misura degli interessi per la riscossione e i
rimborsi  di  ogni  tributo  e'  determinata  nei limiti di tre punti
percentuali  di  differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell'art. 1284 del codice civile;
  Visto  il proprio decreto 11 dicembre 2001 che ha fissato la misura
del  saggio  degli  interessi  legali di cui all'art. 1284 del codice
civile  al  3  per  cento  in  ragione  d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14
dicembre 2001;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  23  maggio  1994,  n.  307,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge del 22 luglio 1994, n.
457,   riguardante   l'autorizzazione   al  Ministero  del  tesoro  a
determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;
  Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma
1,  della  legge  n.  133 del 1999, con riferimento all'andamento del
mercato  monetario  e  finanziario,  la misura degli interessi per la
riscossione  ed  i  rimborsi,  compresi  quelli  da effettuare con le
modalita'   di  cui  all'art.  42-bis,  relativo  all'esecuzione  del
rimborso  d'ufficio  tramite procedura automatizzata, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  interessi  per  ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi   eseguiti   mediante   procedura   automatizzata,  previsti
rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  602,  e  successive
modificazioni,   sono   dovuti,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2003,
annualmente  nella  misura  del 2,75 per cento e semestralmente nella
misura dell'1,375 per cento.