IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo Valentia; Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Ritenuto comunque necessario porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Vista la nota prot. 1336/ABR in data 4 aprile 2003 dell'Autorita' di bacino regionale; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, avvalendosi dell'Autorita' di bacino regionale, provvede alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dei giorni 24 e 25 maggio 2002. 2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, l'assessore regionale ai lavori pubblici puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli uffici degli enti locali anche territoriali e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi da adottarsi ai sensi della presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000. 3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, provvede in particolare: a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene.