IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi  meteorologici  verificatisi nei
giorni  24  e  25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo
Valentia;
  Considerato  che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato
frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla
viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Ritenuto  comunque  necessario  porre  in essere i primi interventi
urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate;
  Vista  la  nota prot. 1336/ABR in data 4 aprile 2003 dell'Autorita'
di bacino regionale;
  Acquisita l'intesa della regione Calabria;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   L'assessore   ai   lavori  pubblici  della  regione  Calabria,
avvalendosi   dell'Autorita'   di  bacino  regionale,  provvede  alla
realizzazione    degli    interventi   finalizzati   al   superamento
dell'emergenza  conseguente  agli  eventi alluvionali dei giorni 24 e
25 maggio 2002.
  2.   Per   l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al  comma 1,
l'assessore   regionale  ai  lavori  pubblici  puo'  avvalersi  della
collaborazione degli uffici regionali, degli uffici degli enti locali
anche  territoriali  e degli uffici delle amministrazioni periferiche
dello  Stato,  provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi
da  adottarsi  ai sensi della presente ordinanza con quelli incidenti
su  ambiti  territoriali  gia'  interessati  dagli eventi alluvionali
dell'ottobre-novembre 2000.
  3.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, provvede in particolare:
    a) alla  puntuale  ricognizione, entro quindici giorni dalla data
dalla  presente ordinanza, dei comuni colpiti, alla stima complessiva
dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua ed alla
stabilizzazione  dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati
interventi  ed  opere  di  prevenzione  dei  rischi  ed alla messa in
sicurezza  relativa  ai  dissesti idrogeologici ed al controllo delle
piene.