IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare
l'art.  3,  comma  4, che prevede che il Ministero dell'industria del
commercio  e  dell'artigianato  definisce  gli indirizzi strategici e
operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito Gestore);
  Visto, inoltre, che il citato decreto legislativo n. 79/1999:
    all'art.  1,  comma  1,  liberalizza  l'attivita'  di produzione,
importazione,  esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica,
nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
    all'art.  1, comma 2, prevede che il Ministero dell'industria del
commercio    e    dell'artigianato    provvede   alla   sicurezza   e
all'economicita'  del  sistema  elettrico  nazionale  e persegue tali
obiettivi  attraverso  specifici indirizzi, anche con la finalita' di
salvaguardare   la  continuita'  della  fornitura  e  di  ridurre  la
vulnerabilita' dello stesso;
    all'art.  3  prevede  che  il  Gestore  esercita  l'attivita'  di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, e garantisce
l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza,
l'affidabilita',  l'efficienza  e il minor costo del servizio e degli
approvvigionamenti,   a  tal  fine  prevedendo  il  trasferimento  al
Gestore,  con riferimento alle attivita' riservate, delle competenze,
dei diritti e dei poteri di soggetti privati e pubblici;
    al  medesimo  art. 3, prevede altresi' che il Gestore mantiene il
segreto  sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso
dello svolgimento della sua attivita';
  Considerato   che,   in   base  all'art.  4  della  convenzione  di
concessione  allegata  al  decreto  del  Ministero dell'industria del
commercio  e dell'artigianato del 17 luglio 2000, il Gestore persegue
l'obiettivo  di  assicurare che il servizio sia erogato con carattere
di  sicurezza,  affidabilita'  e continuita' nel breve, medio e lungo
periodo;
  Viste  le  direttive  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  21 gennaio 2000, in base alle quali il Gestore
adotta  un  codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le
relative  attivita'  e  che  regola  i rapporti di quest'ultimo con i
soggetti  utenti,  attenendosi, per l'attivita' di dispacciamento, ai
criteri indicati all'art. 3 delle medesime direttive;
  Considerato  che,  in base al citato art. 3, comma 1, lettera h) il
Gestore,  qualora  ne  ricorrano le circostanze, in conseguenza delle
verifiche  di  cui  alla  lettera  g)  del medesimo comma, modifica i
programmi   di   immissione   di   energia  in  rete  di  produttori,
distributori  e  grossisti,  anche  tenendo  conto  dell'esigenza  di
massimizzare  l'efficienza  del  sistema elettrico nazionale, dandone
comunicazione  al  produttore  mediante  l'emissione dei programmi di
produzione finali, in base ai quali il soggetto interessato e' tenuto
ad eseguire la conduzione degli impianti;
  Vista  l'ulteriore  direttiva del 7 agosto 2000, in base alla quale
il Gestore individua le esigenze del sistema in termini di riserva di
potenza  nonche'  gli  impianti  idonei  a  tale  servizio  e stipula
contratti  di  disponibilita' di capacita' di generazione ricorrendo,
ove possibile, a procedure competitive e trasparenti;
  Considerato che:
    il Gestore ha ripetutamente evidenziato la situazione di limitata
disponibilita'   di  potenza  offerta,  in  particolare  alla  punta,
rispetto alle previsioni di crescita della domanda;
    tale   situazione   potrebbe   rilevarsi   incompatibile  con  la
salvaguardia  della  sicurezza  di  esercizio  del  sistema elettrico
nazionale;
  Ritenuto  opportuno  emanare  direttive  al  Gestore,  al  fine  di
consentire   un'adeguata   azione   di   verifica  sulla  potenza  di
generazione  disponibile  a  livello nazionale, nel breve e nel medio
periodo,  ivi  inclusi  gli  apporti  di  nuova  potenza  in  via  di
realizzazione;
Emana
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1. Il Gestore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  provvedimento  e  successivamente con cadenza annuale,
trasmette  al  Ministero delle attivita' produttive un rapporto sugli
impianti  di  generazione  di potenza superiore a 10 MVA esistenti in
Italia,  specificando, per ciascun impianto, la tipologia, la potenza
nominale, la potenza efficiente, la potenza disponibile all'esercizio
nonche'  le  indicazioni  sui  tempi  e sulle condizioni tecniche per
l'avvio  o il rientro in esercizio della potenza non disponibile alla
data sopra indicata.
  2.  Nel  rapporto  di cui al comma 1, il Gestore comprende altresi'
l'elenco  degli  impianti  di  cui al comma 1 che, per spazi di tempo
significativi  compresi  nel  periodo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno
2003,  non  hanno  immesso  energia  in  rete  o  fornito  i  servizi
ausiliari, specificando la causa e la durata di tali indisponibilita'
e  formulando  proposte  per  la eventuale ripresa dell'esercizio dei
medesimi impianti.
  3.   Il  Gestore  altresi',  su  indicazione  del  Ministero  delle
attivita'  produttive e fornendo allo stesso un rapporto sugli esiti,
effettua   verifiche   periodiche   sugli   impianti  di  generazione
autorizzati   che   risultano   in   corso   di  realizzazione  o  di
trasformazione,  al  fine di accertare i tempi previsti per l'entrata
in  esercizio  della  nuova  potenza,  in  relazione  alle  cause  di
eventuali ritardi.