IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la  nota  del sindaco di Reggio Calabria, con la quale viene
rappresentata   la   gravita'   della  situazione  determinatasi  nel
territorio  comunale,  a  causa dell'impossibilita' di utilizzo delle
risorse  idriche, a seguito di una penetrazione di acqua marina nelle
falde acquifere che rende l'acqua per usi civici non potabile;
  Considerato,  inoltre,  che il cattivo stato di conservazione delle
reti  di distribuzione delle acque nella citta' di Reggio Calabria e'
tale  da  non consentire un continuo e sicuro approvvigionamento alla
popolazione ivi residente;
  Considerato  che  sono  stati  effettuati  controlli sulla qualita'
dell'acqua  erogata, che ha rilevato valori di magnesio e ferro oltre
i limiti consentiti dalla normativa vigente.
  Tenuto  conto che per la gravita' della situazione determinatasi e'
necessario  il  ricorso  a  mezzi  e poteri straordinari, riccorrendo
nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della
legge  21  febbraio  1992,  n.  225, per la dichiarazione dello stato
d'emergenza;
  D'intesa con la regione Calabria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto espresso in
premessa,  e'  dichiarato,  fino  al  31  dicembre  2004, lo stato si
emergenza  in  relazione  alla crisi di approvvigionamento idrico nel
territorio del comune di Reggio Calabria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi