L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (IGED);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio    e   della   programmazione   economica,   ora   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze,  con  il  quale  l'IGED  e'  stato
denominato  Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
disciolti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto la denominazione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  di quello amministrativo, emanata dal Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977
con  il  quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della legge
17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua coldiretti di Cosenza e' stata
soppressa;
  Considerato  che  la  definizione di una partita creditoria di Euro
6.188,89  nei  confronti  della regione Calabria ostacola la chiusura
della gestione liquidatoria del citato ente;
  Considerato  che  il  suindicato  credito e' relativo ad emolumenti
anticipati  al  personale  dell'ex  Cassa  mutua  comandato presso la
regione Calabria, che non ha ancora provveduto al relativo rimborso;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  il suddetto credito per l'importo di Euro 6.188,89 dalla
Cassa  mutua  coldiretti  di Cosenza alla Federazione nazionale delle
casse mutue di malattia per i coltivatori diretti in liquidazione;
                              Decreta:
  Il credito di cui alle premesse vantato nei confronti della regione
Calabria,  e'  trasferito  ai  sensi  dell'art.  13-bis  della  legge
4 dicembre 1956, n. 1404, alla Cassa mutua coldiretti di Cosenza alla
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori
diretti  in  liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla
citata Cassa mutua coldiretti di Cosenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2003
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono