IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  dicembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2003,  lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre  2002,  n.  3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
ottobre  2002,  n.  3244,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio  2003,  n.  3262,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio  2003,  n.  3287,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;
  Considerato    l'aggravamento    della    situazione   emergenziale
determinata  dai  recenti  sbarchi  di  clandestini  sulla  costa del
territorio della Regione siciliana;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita' di disporre ulteriori misure di
carattere straordinario, al fine di contrastare piu' efficacemente la
grave situazione emergenziale determinata dagli arrivi di clandestini
sul  territorio nazionale, con particolare riferimento alle misure di
espulsione ed alla dislocazione territoriale dei centri di permanenza
temporanea e di assistenza;
  Vista  la  nota  prot.  n.  11050/110(4)/Sett.Sic.e  Prot. civ. del
Ministero  dell'interno  -  Ufficio  di  Gabinetto, in data 26 giugno
2003;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
  Acquisita l'intesa con la Regione siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  In  relazione all'aggravamento della situazione emergenziale di
cui   alla  presente  ordinanza,  determinato  da  nuovi  sbarchi  di
clandestini  sulla  costa  del territorio della Regione siciliana, le
disposizioni  contenute  nelll'ordinanza  n.  3287/2003  si applicano
anche nel territorio della regione medesima.